Vizio parziale di mente e limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 562/2024 offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità, specialmente quando l’imputato solleva questioni relative al vizio parziale di mente. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Processo
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, relativo alla violazione di prescrizioni imposte da misure di prevenzione. Durante il processo, era stato riconosciuto un vizio parziale di mente a carico dell’imputato, il quale aveva anche beneficiato della diminuente per aver scelto il rito abbreviato. La pena inflitta era di cinque mesi e dieci giorni di reclusione. La Corte d’Appello, successivamente adita, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
I Motivi del Ricorso e il ruolo del vizio parziale di mente
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti. In primo luogo, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare come il suo vizio parziale di mente avesse, di fatto, annullato l’elemento soggettivo del reato. A suo dire, la sua condizione mentale avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità penale. In secondo luogo, contestava la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche, chiedendo di fatto una diversa e più favorevole valutazione degli elementi del caso per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione si basa sulla netta distinzione tra il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, e il giudizio di merito, che spetta ai tribunali e alle corti d’appello. Il ricorrente, pur lamentando una presunta violazione di legge, non ha in realtà evidenziato un vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, ha tentato di sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione della Corte d’Appello era adeguata e non manifestamente illogica. I giudici di secondo grado avevano correttamente respinto le argomentazioni dell’imputato, sia sul profilo della responsabilità sia su quello delle attenuanti. In particolare, avevano escluso che il vizio parziale di mente avesse eliso l’elemento soggettivo del reato e avevano confermato il diniego delle attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore. La Cassazione ha sottolineato come il ricorso non si confrontasse specificamente con tale coerente ragionamento, limitandosi a proporre una lettura alternativa e più favorevole delle prove, il che costituisce un motivo inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una terza valutazione del materiale probatorio già esaminato nei due gradi di merito. Anche quando sono in gioco questioni delicate come l’imputabilità e il vizio parziale di mente, se la motivazione dei giudici di merito è coerente, logica e priva di vizi giuridici, essa non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale per fini meramente dilatori o esplorativi.
Un imputato può chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare il suo stato di vizio parziale di mente per escludere la colpevolezza?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione degli elementi di fatto, come lo stato mentale dell’imputato. Può solo verificare se la decisione dei giudici di merito sia logicamente motivata e giuridicamente corretta, ma non può sostituire la propria valutazione a quella precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, l’imputato ha chiesto una diversa e più favorevole valutazione degli elementi di merito. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 562 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il 07/07/1982
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Salerno ha confermato quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città in data 10 gennaio 2023, che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e, previo riconoscimento del vizio parziale di mente e con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
Rilevato che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha respinto il gravame dell’imputato quanto al profilo della responsabilità escludendo che il vizio parziale di mente avesse eliso l’elemento soggettivo del reato ed ha, altresì, confermato il diniego delle attenuanti generiche per i numerosi precedenti penali dell’imputato e per l’assenza di elementi positivi valutabili al riguardo;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.