Vizio Parziale di Mente: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa una Reinterpretazione della Prova?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, soprattutto quando si discute di vizio parziale di mente. La decisione offre un’importante lezione sulla differenza tra la critica legittima alla motivazione di una sentenza e il tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo insieme questo caso per capire perché il ricorso è stato respinto e quali principi sono stati affermati.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Basato sul Vizio di Mente
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sosteneva che la sentenza fosse viziata nella motivazione, poiché non aveva valutato correttamente il suo accertato vizio parziale di mente.
In particolare, la difesa argomentava che la ridotta capacità di autodeterminazione dell’imputato, già riconosciuta dai giudici di merito ai fini della concessione dell’attenuante prevista dall’art. 89 del codice penale e del bilanciamento favorevole con la recidiva, avrebbe dovuto incidere in modo più profondo sul giudizio di responsabilità penale complessiva.
In sostanza, secondo il ricorrente, vi era una contraddizione nel riconoscere una capacità diminuita solo per ridurre la pena e non per mettere in discussione l’imputabilità stessa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con questa decisione, non solo ha respinto le argomentazioni del ricorrente, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente non costituissero un valido motivo di ricorso, ma rappresentassero un tentativo di confondere i piani di valutazione giuridica e di sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Imputabilità, Colpevolezza e il limite del “travisamento della prova”
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente chiare e didattiche. La Corte ha spiegato che il ricorso si basava su una “differente lettura delle risultanze in atti”, ovvero un’interpretazione personale delle prove che si contrapponeva a quella, logica e coerente, fatta propria dai giudici di merito.
Il Collegio ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è decidere se le prove potevano essere interpretate diversamente, ma solo se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Un’eccezione a questa regola è il cosiddetto “travisamento della prova”, che si verifica solo in due casi specifici:
1. Quando la sentenza si fonda su una prova che non esiste.
2. Quando si basa su un risultato di prova che è palesemente diverso da quello reale.
In questa vicenda, non si trattava di travisamento, ma di una semplice richiesta di reinterpretazione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la decisione impugnata era in linea con le conclusioni delle perizie, le quali non avevano mai escluso l’imputabilità dell’individuo. Il ricorso, secondo i giudici, confondeva il piano dell’imputabilità (la capacità di intendere e di volere, presupposto della responsabilità penale) con quello della colpevolezza (il giudizio di rimproverabilità per il fatto commesso). Il riconoscimento dell’attenuante per vizio parziale di mente opera sul secondo piano, quello della colpevolezza, modulando la pena, ma non necessariamente esclude il primo, quello dell’imputabilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per la pratica legale. Dimostra che un ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito delle prove. La denuncia di un vizio di motivazione deve essere rigorosa e indicare una specifica illogicità o contraddizione nel ragionamento del giudice, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle evidenze processuali. La distinzione tra imputabilità e colpevolezza rimane un cardine del diritto penale, e il riconoscimento di una capacità scemata non si traduce automaticamente in un’esclusione della responsabilità penale, ma piuttosto in una sua diversa calibrazione in sede di commisurazione della pena.
Può la Corte di Cassazione rivalutare la condizione di vizio parziale di mente di un imputato?
No, la Corte di Cassazione non può compiere una nuova valutazione dei dati acquisiti e delle risultanze processuali. Il suo compito è verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che non si configuri un ‘travisamento della prova’.
Qual è la differenza tra il riconoscimento di un vizio parziale di mente come attenuante e la valutazione sull’imputabilità?
Il provvedimento chiarisce che sono due piani distinti. L’imputabilità è il presupposto per essere considerati penalmente responsabili. Il riconoscimento dell’attenuante (art. 89 c.p.) per vizio parziale di mente, invece, incide sul piano della colpevolezza e serve a diminuire la pena per un soggetto già ritenuto imputabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso perché tende a ottenere una nuova valutazione delle prove, non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, come previsto dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in rapporto all’accertato vizio parzi mente viene argomentato sulla base di una differente lettura delle risultanze in atti, attes la ridotta capacità di autodeterminazione è stata apprezzata in sede di riconosciment dell’attenuante prevista dall’art. 89 c.p., oltre che nel bilanciamento favorevole in rapp equivalenza con la recidiva;
ritenuto che la verifica sulla correttezza della motivazione non può risolversi in n valutazione dei dati acquisiti perché non può il giudice di legittimità sovrapporre l valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudi potendosi ravvisare il “travisamento della prova”, solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente o su un risultato di prova certamente diverso da quello reale, perché solo questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice ma soltanto di verificare se questi esistono;
ritenuto pertanto che la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che non ha escluso l’imputabilità, mentre il motivo di ricorso tende a confondere il piano dell’imput con quello della colpevolezza;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa dell ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Con GLYPH e estensore Il Presiden