Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36580 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del 25/09/2024 del Tribunale di Locri in composizione monocratica, che aveva riconosciuto XXXXXXXXXXXXXXX colpevole di plurimi episodi ex art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di XXXXXXXXXXX per la durata di anni due, cui era sottoposto, come da decreto n. 38/2021, notificatogli il 25/08/2022 e, per l’effetto – ritenuta la continuazione tra i vari fatti, oltre che riconosciuta la recidiva infraquinquennale, computata con il criterio dell’equivalenza, rispetto alla diminuente del vizio parziale di mente – lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, contestualmente disponendo l’espulsione dello straniero dal territorio italiano.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXle, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., nella parte in cui non viene effettuato un approfondimento, in ordine alla effettiva sussistenza del dolo, viste le condizioni psichiche dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo al mancato raggiungimento della prova della penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. COGNOME‘escussione dei testi, infatti, Ł emerso come – in relazione ai fatti ascritti ai capi 2), 3) e 4) della rubrica – l’imputato ben potesse trovarsi all’interno dell’abitazione e non aver sentito gli operanti bussare, in quanto sotto l’effetto dei farmaci assunti, in ragione della sua
condizione psichica.
2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva, nonchØ in relazione all’art. 133 cod. pen., con riferimento alla pena in concreto irrogata, che Ł eccessiva e si discosta impropriamente dal minimo edittale.
2.4. La difesa ha anche depositato conclusioni scritte, a mezzo delle quali si Ł riportata a tutte le doglianze già formulate, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Come già sintetizzato in parte espositiva, viene in rilievo la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione inflitta al ricorrente, in quanto ritenuto responsabile di plurime violazioni ex art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, con riconoscimento della recidiva, computata con il criterio della equivalenza, rispetto al vizio parziale di mente.
Con il primo motivo, la difesa ha rappresentato come il riconosciuto vizio parziale di mente – causato dal disturbo di personalità paranoide e borderline , dal quale l’imputato Ł risultato affetto – fosse di gravità tale, da elidere la sussistenza del necessario elemento psicologico; in ipotesi difensiva, dunque, il soggetto – nel realizzare le violazioni a lui ascritte – non sarebbe stato animato da quelle finalità tipiche, che le prescrizioni poste a corredo del provvedimento di sorveglianza speciale erano intese a scongiurare.
3.1 Questa Corte, però, ha ripetutamente chiarito come dolo e vizio parziale di mente attengano a profili tra loro radicalmente diversi; e infatti, l’imputabilità esprime un concetto sovrapponibile a quello della capacità di intendere e di volere, laddove la colpevolezza incide sul piano della coscienza e volontà del fatto illecito.
Trattasi di categorie giuridiche che sono difformi quanto a valenza e significazione, trattandosi di concetti che operano su piani diversi, ad onta del fatto che l’imputabilità, quale componente naturalistica della responsabilità, postuli un accertamento prioritario, rispetto alla seconda (fra tante, si veda Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, dep. 2023, Losengo, Rv. 284502 – 01). In particolare, il vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la sussistenza di una seminfermità mentale ed il ritenere provato il dolo. La coscienza e la volontà, pur diminuite, non sono inconciliabili con il vizio parziale di mente, in quanto sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della sua volontà e l’intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l’obiettivo avuto di mira dal soggetto agente ( ex plurimis : Sez. 1, n. 40808 del 14/10/2012, COGNOME, Rv. 248439; Sez. 6, n. 47379 del 13/10/2011, COGNOME, Rv. 251183).
Consequenzialmente, nel caso di una fattispecie di reato posta in essere da soggetto seminfermo di mente, deve essere in ogni caso oggetto di ricognizione e verifica la sussistenza dell’elemento psicologico del commesso reato, da reputarsi pienamente compatibile – come detto – con il vizio parziale di mente. Ciò in ragione del fatto che – anche in una condizione di scemata imputabilità – residua pur sempre la capacità di intendere e di volere, la cui contrazione può peraltro assumere possibile rilievo nei reati a dolo specifico, ma non in quelli connotati da dolo generico, come il reato ascritto all’imputato. L’autonomia concettuale e di corrispondente manifestazione esterna delle nozioni di imputabilità e di colpevolezza, in sostanza, implica che il reato contestato possa essere configurabile,
indipendentemente dalla natura piena o scemata della capacità di intendere e di volere dell’autore dello stesso.
3.2. Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato conto – con motivazione puntuale ed esaustiva, oltre che priva di distonie logiche e, quindi, meritevole di restare immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – della sussistenza di una precaria condizione psichica del soggetto e dell’influenza della stessa sulla capacità di intendere e di volere, tanto che ha riconosciuto il vizio parziale di mente.
I Giudici di appello, però, hanno ritenuto insussistente la invocata condizione di non imputabilità, esponendo nel dettaglio le ragioni della ritenuta capacità del prevenuto di rappresentarsi adeguatamente la situazione giuridica nella quale si trovava, oltre che gli obblighi a lui imposti, nonchØ di determinarsi coscientemente al compimento del fatto illecito. La critica difensiva, sul punto specifico, non Ł riuscita ad oltrepassare la soglia delle mere asserzioni indimostrate e, perciò, Ł restata autoreferenziale e priva di efficacia.
Con il secondo motivo, la difesa deduce il mancato raggiungimento del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La doglianza Ł inammissibile, essendo sufficiente effettuare un richiamo al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha piø volte chiarito come il preteso mancato rispetto di tale canone non possa essere ricondotto, ipso facto , entro il novero dei vizi azionabili ex art. 606 cod. proc. pen. (fra tante, si veda Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021 Maggio, Rv. 280245 – 01, a mente della quale: ‹‹La regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che Ł inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.››; così anche Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108 – 01).
Anche sotto il profilo contenutistico, del resto, la doglianza si dipana in maniera solo confutativa; la difesa, infatti, auspica una vera e propria rivisitazione degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento dell’avversata decisione, ossia il compimento di una operazione interpretativa avulsa dal giudizio di legittimità.
Il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, sostenendo la difesa che laddove il reato venga posto in essere da persona affetta da vizio parziale di mente – il relativo grado di rimproverabilità non possa che essere reputato minore, stante l’esistenza, nel soggetto agente, di una capacità di discernimento e autocontrollo fortemente ridotta; ciò non determinerebbe comunque, si aggiunge nell’impugnazione, un sacrificio per le esigenze di tutela della società.
Contrariamente alla deduzione difensiva, anche in ordine a questa tematica la sentenza impugnata Ł adeguatamente motivata, mentre il ricorso Ł improntato alla mera contestazione; le prescelte modalità di commisurazione della pena, con l’indicazione dell’entità dei relativi incrementi, infatti, si trova espressa in modo estremamente dettagliato nella sentenza di primo grado ed Ł stata legittimamente oggetto – trattandosi di cd. doppia conforme – di semplice conferma in appello. I Giudici di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, hanno dunque esposto gli elementi in forza dei quali hanno esercitato i poteri di quantificazione della pena.
Diviene aspecifica, allora, la relativa doglianza, perchØ risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di
legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME