Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7426 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7426 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza con cui in data 12.5.2025 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza in data 2.7.2024 del Tribunale di Cassino di condanna alla pena di sette anni di reclusione per il reato di tentato omicidio, previo riconoscimento del vizio parziale di mente;
Premesso che l’unico motivo di ricorso censura che all’imputato non sia stata riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere;
Rilevato, a tal proposito, che la Corte d’appello ha dato atto che il perito nominato dal tribunale aveva concluso che la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto fosse solo parzialmente scemata e ne ha confermato le conclusioni, già fatte proprie dal giudice di primo grado, in quanto rese all’esito di un accertamento immune da vizi;
Considerato che, di contro, il ricorso contiene non piø che la apodittica prospettazione di una reinterpretazione delle conclusioni del perito, ma senza alcun supporto di tipo scientifico ovvero di argomentazioni di segno contrario provenienti da fonti qualificate;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
– Relatore –
Ord. n. sez. 17610/2025
CC – 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.