Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6087 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6087 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME nata a NAPOLI il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
lette le memorie delle difese (AVV_NOTAIO del Foro di Napoli per NOME COGNOME ed AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Napoli per NOME COGNOME) con cui, nel ribadire le conclusioni dei ricorsi, si chiede l’annullamento del provvedimento impugNOME;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e segg. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento, il Tribunale di Roma, in accoglimento degli atti di appello riuniti, proposti dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con cui era stata rigettata la richiesta di misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha disposto l’applicazione nei confronti di costoro, qualificato il
delitto in contestazione ai sensi dell’art 640, secondo comma, n. 2 e 2bis , cod. pen., della misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi presso il domicilio da indicarsi al momento dell’esecuzione della misura cautelare.
Ciascun indagato ha presentato il proprio, distinto, ricorso, con distinte difese.
Da entrambi gli indagati viene dedotta, tuttavia, lo stesso vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazione a ll’ artt. 274, lett. c, cod. proc. pen.
Si sostiene, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili nei due ricorsi, l’illogicità dell’argomento addotto dal Tribunale per ‘ribaltare’ la valutazione del Giudice per le indagini preliminari, di diniego della misura. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall’organo collegiale, la presenza di tracce di ulteriori transazioni economiche sul telefonino rinvenuto nella disponibilità degli indagati e la risalenza e modestia dei precedenti emersi a loro rispettivo carico, non predicano nel senso della inevitabile ricaduta nel reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché fondati su un motivo non consentito e comunque aspecifico.
Il motivo, formalmente incentrato sul vizio motivazionale, in relazione alla valutazione degli elementi circostanziali ai fini del giudizio prognostico di commissione di ulteriori reati, non è consentito, nella misura in cui contesta (vedasi il testo, sostanzialmente identico nelle due versioni) esclusivamente la ‘mera’ (o ‘semplice’, o ‘sola’) illogicità dell’argomento giudiziale utilizzato in appello. In questi termini – la semplice illogicità, intesa come implausibilità dell’argomentazione conseguenziale – il motivo non è consentito dalla lettera dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., che, al contrario, legittima la censura negli ‘strettissimi’ casi in cui la frattura della motivazione rispetto alla logica comune è di tale grado, da risultare percepibile ictu oculi .
Nel caso concreto, nessuna delle difese accenna a delineare siffatti profili, limitandosi a contestare la logicità della decisione, fornendo una interpretazione alternativa delle circostanze di fatto che a questa Corte non può e non deve interessare.
D’altronde, non pare affatto illogica l’inferenza che la Corte ha tratto dalla presenza di tracce elettroniche nello smartphone degli indagati di carte di credito di cui non erano titolari, per dedurne il perdurare delle attività illecite, né, nella medesima prospettiva, la strumentalizzazione, da parte degli indagati, di una terza persona quale ‘testa di legno’ della operazione illecita.
In particolare, c on quest’ultimo aspetto nessuna delle difese degli indagati si confronta, ciò che connota il motivo di ricorso di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio menzioNOME, conducente, a mente del combiNOME disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268823 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 – 01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, COGNOME, Rv. 216473 – 01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237596 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Infine, dalla inammissibilità dei ricorsi derivano altresì, per la Cancelleria, gli oneri ed adempimenti previsti dall’ art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso, 13 gennaio 2026
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME NOME COGNOME