Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Priverno; nei procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 24/04/2023 del tribunale di L’Aquila ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio; udito il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di L’Aquila in NOME al reato ex art. 4 della Legge n. 628/61 mod. dall’art. 28 del Dlgs. n. 758/94 condannava COGNOME NOME alla pena di euro 400,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione.
Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al giudizio di penale responsabilità, a fronte di una motivazione viziata nascente da una omessa o in parte erronea lettura di dati acquisiti. Si evidenzia, innanzitutto, la mancanza di prove della consegna da parte del
dipendente COGNOME NOME NOME NOME datore di lavoro e attuale ricorrente, verbale dell’ispettorato del lavoro consegnato al primo. Inoltre il predetto ve sarebbe stato definito illegibile sia da una teste che attraverso altro v prodotto in udienza dalla difesa. Ancora, in sentenza il nominativo d dipendente di cui il ricorrente avrebbe dovuto fornire informazioni viene più vol modificato rispetto a quello indicato nel capo di imputazione. Il tutto incid sulla capacità del verbale ispettivo di avere valore di richiesta legalm efficace. Si aggiunge che COGNOME NOMENOME riferito da testimone come colui di cui sarebbero richieste informazioni, non era dipendente del ricorrente, il qu peraltro alla prima richiesta correttamente avanzata avrebbe alfine forn informazioni su COGNOME NOME come emergerebbe in sentenza. Inoltre gli invii postali della richiesta di informazioni non sarebbero stati inoltrati alla sede della società.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in NOME agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. Il giudizio per la es applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. sarebbe avvenuto in violazione dettato normativo, essendosi omessa ogni considerazione della condotta dell’elemento soggettivo, della personalità del reo e delle sue condizi economiche e capacità a delinquere. Mancherebbe sul punto in realtà ogni motivazione.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio applicato, per mancat illustrazione delle ragioni della mancata applicazione delle attenuanti generi essendo omessa la illustrazione delle ragioni che impedirebbero la applicazion delle medesime laddove poi per lo stato di incensuratezza e i criteri personali art. 133 cod. pen. si sarebbe potuto applicare il minimo edittale.
Il primo motivo è fondato e assorbente. Va osservato che a fronte del capo di imputazione che attiene a mancate comunicazioni inerenti COGNOME NOMENOME dalla sentenza emerge che il primo verbale avrebbe riguardato informazioni su COGNOME NOME NOME le successive comunicazioni invece tale COGNOME NOME NOME NOME COGNOMENOME Non appare adeguata a tale ultimo riguardo l’affermazione per cui la responsabilità sussisterebbe non già in presen eventualmente, di un refusoJel verbale alfine notificato, facilmente superabil fronte della correttezza di altri dati di individuazione personale congruenti co persona indicata nel capo di imputazione, bensì perché, in ogni caso, anche pe quest’ultimo COGNOME NOMENOME non si sarebbero fornite informazioni; tanto più ch non si comprende né è spiegato, per chi allora, secondo il giudice, alla luce quanto sostenuto in sentenza poco prima, l’imputato avrebbe alfine fornit
e
all’Ispettorato di Latina documentazione richiesta, in data 29.9.2021. In o caso, in assenza di ogni decisione riqualificativa della contestazione, il ca imputazione attiene a omesse informazioni su tale COGNOME NOMENOME NOME NOME al quale, in ultima analisi, non si attesta che siano mai state avanzate richie informazioni ( riguardanti, alla luce della sentenza, lo si ripete, prima COGNOME e poi COGNOME NOME). Consegue l’evidente vizio di motivazione siccome carente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che la sentenza debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribuna di L’Aquila in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di L’Aquila in diversa persona fisica.