Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a STIGLIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE di APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito lAVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 17/3/2023, ha confermato la sentenza di condanna a mesi sei di reclusione pronunciata dal Tribunale di Matera il 20/7/2020 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 424 cod. pen
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio e processato per avere concorso nel reato di danneggiamento seguito da incendio di un’autovettura parcheggiata a Stigliano, in provincia di Potenza.
Il giudice di primo grado ha fondato la dichiarazione di responsabilità sulle dichiarazioni testimoniali di alcuni testi, sulle videoriprese effettuate da una telecamera
dalle quali è risultata il passaggio della Ford Fiesta in uso all’imputato e sul fatto che stesso avrebbe cercato di procurarsi un alibi falso.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto appello censurando il ragionamento indiziario seguito dal Tribunale, la determinazione della pena e la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
La Corte di appello ha ritenuto che le doglianze fossero infondate e ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con gli argomenti e le censure esposti nell’atto di appello. Nella sentenza impugnata, infatti, al di là di u mera elencazione degli elementi acquisiti, non vi sarebbe in effetti alcuna motivazione quanto alla individuazione del ricorrente quale uno dei due autori della condotta contestata nel capo di imputazione.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 424 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che i secondi giudici non avrebbero chiarito e adeguatamente evidenziato gli argomenti esposti al fine di giustificare la conclusione in ordine alla ritenuta sussistenza del contributo che il ricorrente avrebbe fornito nella commissione del fatto.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
In data 12 gennaio 2024 sono pervenuti in cancellaria dei motivi nuovi nei quali la difesa, facendo specifico riferimento alla violazione dei criteri posti nell’art. 192 cod. pr pen., ha ulteriormente approfondito e articolato le censure esposte nell’atto di ricorso in ordine alla carenza di motivazione, anche specificando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione gli argomenti illustrati nella memoria depositata il 10 marzo 2023 e non avrebbe in alcun modo risposto alla richiesta di considerare di applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
In data 16 gennaio 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria nella quale il AVV_NOTAIO chiede che il primo motivo di ricorso sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo e nei motivi aggiunti di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 424 cod. pen. con riferimento all’affermazione di responsabilità.
Le doglianze sono fondate.
2.1. Come anche di recente ribadito il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento.
Sotto tale profilo, pertanto, l’omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell’atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667 – 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272542 – 01).
La carenza di specifica risposta alle critiche esposte dalla difesa, infatti, benché non determini alcuna nullità (in tal senso Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259488 – 01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, COGNOME, Rv. 244321 – 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, COGNOME, Rv. 232702 – 01), può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272542 – 01) e può, pertanto, essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato, in relazione alle questioni devolute con l’impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667 – 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600 – 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, COGNOME, Rv. 267561 – 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, COGNOME, Rv. 252713 – 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248551- 01).
Al fine della deduzione e della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tal vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Ciò in quanto il giudice del controllo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto
decisivo, tanto che la sola ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630).
2.2. Più in generale, d’altro canto, la motivazione di un provvedimento giurisdizionale non può essere limitata alla mera elencazione degli elementi di fatto senza che questa sia seguita dall’esposizione del ragionamento giustificativo posto a fondamento della conclusione.
Una motivazione nella quale si ha una laconica e assertiva ricognizione delle prove e il giudice non manifesta le ragioni che lo hanno guidato nella valutazione del compendio probatorio, infatti, è meramente apparente, nella sostanza fisicamente inesistente, in quanto è del tutto insufficiente a soddisfare il disposto dell’art. 546 c.p.p., comma 1, let e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 15707 del 28/01/2014, Napoliello, n.m.).
In questa situazione, quindi, il vizio di motivazione è tale da determinare la violazione di legge di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc., pen., ciò in quanto il vizio così radicale da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv 226710 – 01; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv 260314 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv 252430 – 01).
A conclusioni analoghe, peraltro, si deve pervenire pure quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado e ci si trova in presenza di una c.d. doppia conforme. Anche in questo caso, infatti, il secondo giudice deve da dare conto degli elementi posti a fondamento della decisione assunta e la struttura argomentativa della pronuncia, seppure in termini sintetici, deve essere tale da evidenziare le ragioni per le quali le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01)
2.3. Nel caso di specie, come evidenziato nell’atto di ricorso e ben specificato nelle conclusioni del AVV_NOTAIOuratore generale, la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le articolate censure contenute nell’atto di appello e la motivazione del provvedimento impugnato è contenuta nella laconica indicazione degli elementi acquisiti e nella mera asserzione per cui “dalla conversione di tali plurimi elementi non si possono avere dubbi riguardo la sussistenza del fatto reato e la responsabilità dello COGNOME“.
La motivazione così resa è priva di autosufficienza logica ed è radicalmente inesistente.
Nella stessa, inoltre, non sono esposti né i motivi per cui le ragioni critiche sostenute dalla difesa nell’impugnazione e nella memoria depositata il 10 marzo non erano idonee a scalfire il ragionamento seguito dal primo giudice, né vi è alcun riferimento al contenuto della precedente decisione per cui possa anche solo desumersi che le due motivazioni si saldino e integrino reciprocamente.
2.5. Per le considerazioni evidenziate si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio affinché la Corte di Appello di Salerno, attenendosi ai principi in precedenza indicati, senza vincoli nel merito, proceda a un nuovo giudizio.
I restanti motivi, riguardando l’individuazione del contributo che avrebbe fornito il ricorrente nella commissione del reato, l’applicabilità della circostanza di cui all’art. cod. pen., il mancato trattamento sanzionatorio e, da ultimo, la possibilità di pronunciare sentenza ex art. 131 bis cod. pen., punti della decisione logicamente dipendenti da quello oggetto di annullamento, sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso il 2 febbraio 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente