Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/09/2023 del Giudice di AVV_NOTAIO di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di AVV_NOTAIO di Como, con sentenza del 26/9/2023, ha condannato NOME alla pena di 12.000,00 euro di multa per reato di cui all’art. 14, comma 5 ter D.Igs 286/1998.
Averso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea e fal applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 14 ter D.Lgs 286 del 1998. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che il giudice avrebbe erroneamente omesso di confrontarsi con la richiesta formulata dalla difesa di applicare l’art. 649 cod. proc. nella memoria depositata all’udienza del 26 settembre 2023. Nello specifico la difesa evidenzia che nell’atto aveva puntualmente indicato che l’imputato era già stato
processato e assolto (con la formula perché il fatto non costituisce reato perché l’imputato in data 28/8/2021, data in cui è stato accertato il reato a Faenza, ha contratto matrimonio con una cittadina comunitaria) per il medesimo fatto con la sentenza pronunciata in data 16 maggio 2021 dal Giudice di pace di Faenza. Il fatto oggetto di tale sentenza, infatti riferendosi alla stessa contestazione effettuata riguardo la violazione del decreto d espulsione del Prefetto di AVV_NOTAIO, emesso e notificato l’11/7/2021 e dell’ordine del AVV_NOTAIO, emesso e notificato il 13/7/2021, sarebbe -considerata la natura permanente del reato- il medesimo rispetto a quello oggetto dell’attuale processo, che riguarda l’ordine emesso dal AVV_NOTAIO il 15/2/2021. Sotto tale profilo, d’altr canto, sarebbe decisivo anche il riferimento contenuto nella sentenza impugnata in cui lo stesso giudice ha riconosciuto che la permanenza illecita dell’imputato è iniziata proprio nel mese di febbraio 2021. La mancanza totale di motivazione in ordine a tali argomenti, espressamente evidenziati nella memoria depositata e alla quale la difesa si è riportata nel corso delle conclusioni, renderebbe comunque radicalmente nulla la sentenza impugnata, quanto meno sotto il profilo del vizio di motivazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel secondo motivo la difesa rileva che il primo giudice, quanto meno ai fini della quantificazione della pena, avrebbe dovuto considerare che l’imputato in data 28/8/2021 ha contratto matrimonio con una cittadina comunitaria e che per tale ragione è stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reat dal giudice di pace di Faenza.
In data 8 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali i AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO M. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’erronea e falsa applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. con riferiment all’art. 14 ter D.Lgs 286 del 1998 in quanto il giudice avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche ragioni indicate nella memoria depositata all’udienza del 26 settembre 2023
La doglianza è fondata con riferimento alla carenza di motivazione.
2.1. Come anche di recente ribadito il giudice è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento.
Sotto tale profilo, pertanto, l’omessa considerazione degli elementi indicati e degl argomenti contenuti in una memoria difensiva, ovvero nell’atto di impugnazione, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667 – 01; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272542 – 01).
La carenza di specifica risposta alle critiche esposte dalla difesa, infatti, benché h determini alcuna nullità (in tal senso Sez. 6, «n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259488 – 01; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, COGNOME, Rv. 244321 – 01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, COGNOME, Rv. 232702 – 01), può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272542 – 01) e può, pertanto, essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato, relazione alle questioni sostenute nell’atto difensivo ovvero devolute con l’impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 277667 – 01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600 – 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, COGNOME, Rv. 267561 – 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, COGNOME, Rv. 252713 – 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248551- 01).
Al fine della deduzione e della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale v d’altro canto, si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla deci del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 – 01). Ciò in quanto il giudice non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che la sola ipotizzabilità di una diversa valutazione de medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 – 01, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 – 01).
2.2. Nel caso di specie il giudice di AVV_NOTAIO, che pure ha dato atto del deposito della memoria della difesa (ora allegata al ricorso), ha omesso di confrontarsi con gli argomenti puntualmente esposti dalla difesa in ordine alla natura del reato, al fatto che si son susseguiti due distinti decreti di espulsione e due ordini del AVV_NOTAIO con date diverse e, soprattutto, al fatto che l’assoluzione si riferisce al secondo decreto e al secondo ordine espulsione e che l’attuale condanna in qualche modo potrebbe riguardare un periodo compreso nell’assoluzione.
2.3. La totale carenza di motivazione in ordine a tali punti e circostanze, rilevanti fine di verificare in concreto la fondatezza o meno della questione sollevata dalla difesa quanto alla violazione del principio di cui all’art. 649 cod. proc. pen., impo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il Giudice di AVV_NOTAIO di Como, libero nel merito, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di AVV_NOTAIO di Como, in<tiversa persona fisica.
Così deciso il 26/4/2024