Vizio di Motivazione: Quando il Silenzio del Giudice Invalida la Sentenza
Una sentenza deve essere non solo giusta nel suo esito, ma anche chiara e completa nelle sue ragioni. Questo principio fondamentale del diritto è stato recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione, che ha annullato una condanna proprio a causa di un vizio di motivazione. La vicenda sottolinea come l’omessa risposta del giudice alle specifiche richieste della difesa possa compromettere la validità di una decisione. Approfondiamo l’analisi di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Firenze, con cui un’imputata veniva dichiarata responsabile di alcune contravvenzioni e condannata al pagamento di una ammenda di 1.500,00 euro per ciascun reato. Durante la discussione finale del processo, il difensore dell’imputata aveva avanzato tre richieste precise:
1. In via principale, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. In subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. La concessione della sospensione condizionale della pena.
Nonostante queste specifiche istanze, il giudice di primo grado, nel condannare l’imputata, ometteva completamente di pronunciarsi su tali punti, limitandosi a motivare sulla sussistenza dei reati. L’imputata, tramite il suo difensore, ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio tale silenzio come un grave vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno stabilito che la sentenza del Tribunale di Firenze doveva essere annullata con rinvio. Ciò significa che il caso tornerà allo stesso Tribunale, ma dovrà essere deciso da un altro giudice, che avrà il compito specifico di valutare e motivare in merito alle richieste difensive che erano state ignorate.
Le Motivazioni: Il Vizio di Motivazione e l’Obbligo di Risposta del Giudice
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il giudice ha il dovere di dare una risposta a tutte le richieste avanzate dalle parti. Un provvedimento giudiziario è viziato se la motivazione è incompleta rispetto a specifiche doglianze formulate dalla difesa, specialmente quando queste sono ‘decisive’, ovvero potenzialmente in grado di cambiare l’esito del giudizio.
La Corte ha chiarito che il vizio di motivazione si configura non solo quando le ragioni sono palesemente illogiche o contraddittorie, ma anche quando sono del tutto assenti. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha fornito alcuna risposta, neppure implicita, alle richieste di applicazione dell’art. 131-bis c.p., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Si è limitato a confermare la colpevolezza, ignorando le questioni relative al trattamento sanzionatorio e alla punibilità.
Citando propri precedenti, la Cassazione ha ricordato che questo principio vale anche quando le richieste vengono formulate oralmente durante la discussione finale. Il silenzio del giudice su punti così cruciali integra una violazione di legge che rende la sentenza annullabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia rafforza una garanzia fondamentale per l’imputato: il diritto a una decisione motivata in ogni sua parte. Per gli avvocati, emerge l’importanza di formalizzare sempre a verbale, durante la discussione, tutte le richieste, anche quelle subordinate, per creare un punto specifico su cui il giudice è obbligato a pronunciarsi. Per i cittadini, la sentenza conferma che un giudice non può semplicemente ignorare gli argomenti della difesa. Ogni richiesta merita una risposta, positiva o negativa che sia, ma comunque motivata. Il mancato rispetto di questo obbligo costituisce un grave errore procedurale che, come in questo caso, porta all’annullamento della decisione, garantendo che la giustizia non sia solo applicata, ma anche spiegata.
Cosa si intende per vizio di motivazione?
Si tratta di un difetto della sentenza che si verifica quando il giudice omette di spiegare le ragioni della sua decisione, oppure quando la sua spiegazione è illogica, contraddittoria o insufficiente. In questo caso, il vizio consisteva nell’assenza totale di motivazione su specifiche richieste della difesa.
Un giudice è obbligato a rispondere a tutte le richieste della difesa?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice di merito ha l’obbligo di fornire una risposta, anche in modo implicito, a tutte le richieste specifiche e decisive formulate dalla difesa durante il processo, incluse quelle avanzate oralmente in sede di discussione finale. Il silenzio su tali punti invalida la sentenza.
Qual è stata la conseguenza dell’annullamento della sentenza in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza e ha rinviato il caso al Tribunale di Firenze. Un nuovo giudice dovrà celebrare un nuovo giudizio limitatamente ai punti non valutati: l’applicabilità della causa di non punibilità, la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa in data 28/6/2023 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse il 6/6/2024 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28/6/2023, il Tribunale di Firenze ritenne NOME COGNOME responsabile delle contravvenzioni lei ascritte e la condannò alla pena di C 1500,00 di ammenda per ciascuno dei reati contestati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia, denunciando la mancanza di motivazione in relazione alle richieste, avanzate dal difensore all’udienza di discussione, di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 cod. pen. e di riconoscimento delle attenuanti generiche nonché i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, alla medesima udienza formulata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. li vizio di motivazione, infatti, risulta integrato quando la sentenza è priva di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i
motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5 n. 2916 del 13/12/2013, dep 2014, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Rv. 263129). Tale principio è stato dalla giurisprudenza esteso ai casi in cui la difesa invochi espressamente un beneficio in sede di discussione e non riceva alcuna risposta dal giudice di merito che pronuncia sentenza inappellabile ( Sez. 2, n. 36119 del 4/7/2017, Rv. 270801).
Venendo al caso in esame, il verbale di udienza e la stessa sentenza danno atto che il difensore, all’udienza di discussione, chiese l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e, in via subordinata, i riconoscimento delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. La sentenza a tali richieste difensive non ha risposto, neppure implicitamente, limitandosi a indicare che le prove che dimostravano l’integrazione dei reati contestati.
La sentenza va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio in ordine alle richieste difensive non valutate.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata relativamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio su detti punti al Tribunale di Firenze in diversa persona fisica.
Così deciso il 25/6/2024