Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11770 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11770 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Cotignola il 22/01/1960
avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 22 maggio 2024, ha GLYPH fermato la condanna alla pena di mesi uno di arresto ed euro 200 di ammenda pronuni:iata dal Tribunale di Ravenna in data 10 febbraio 2022 nei confronti di NOME COGNOME ir relazione al reato di cui all’art. 681 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, ze mma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto alla carenza ,:otale di motivazione in ordine al quarto motivo di appello nel quale la difesa aveva censurato l’eccessiva onerosità della pena.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’afferma.: ione d responsabilità.
In data 2 dicembre sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte coli le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inamnni
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di mol ivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto alla carenza totale di motivazione in ordine alle censurE circa la determinazione della pena.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale, seppure senza evidenziare in termini espliciti i GLYPH ercorso giustificativo della conclusione cui è pervenuta, con i riferimenti contenuti nel motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al diniego di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. ha dato sufficiente conto dEll’i! ragioni per le quali ha condiviso la quantificazione della pena effettuata dal giudice di primo grado (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01 nel sensc che «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto rilti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza»).
Ciò in quanto, considerando gli elementi indicati dalla difesa al fine della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. e della particolare tenuità del fatto, comunque rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ha evidenziat) anche le ragioni per le quali ha ritenuto l’individuazione della pena congrua e coerente alla effettiva gravità del reato commesso.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di mDlivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità.
La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge, non è :r nsentita ed è comunque manifestamente infondata.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice li primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute rell’atto appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo CO Er enti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella cor -ir iuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposi:i. ione, s abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e ccni rincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole dela logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di d€ ti.rminate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203.128; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, (a ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, NOME COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n 1′;465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; 52z. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica qi nto alle dichiarazioni rese dal teste -che nel corso del secondo accesso ha ri e ato un assembramento anomalo di persone e ha verificato che il ristorante era stato tra:;formato in una sala da ballo- e alla mancanza di credibilità della versione fornita dal orrente ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativ 3 lettura dell’istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente («esula dai poti:ri Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fcnilamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice ffi merit potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'”iter” argomenta t., o d giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente del l ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione», in questo Sez. 2, n. :986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Il rigetto delle sentenze comporta la condanna del ricorrente al pagarne ito delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento GLYPH Ile spese proc:!ssuali.
Così deciso il 20 dicembre 2024
Il Consiglieréfestensore