Vizio di Motivazione: i Limiti del Sindacato della Corte di Cassazione
Il vizio di motivazione rappresenta uno dei motivi più comuni per cui si ricorre alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere i confini entro cui la Suprema Corte può esercitare il proprio controllo. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente quando un ricorso fondato su tale vizio non supera il vaglio di ammissibilità, delineando il perimetro del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo: dalla Condanna all’Appello
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado di un imputato per il reato di tentata violenza privata, reato riqualificato da un’originaria imputazione di tentata estorsione. La pena inflitta era di un anno di reclusione, con sospensione condizionale.
Successivamente, la Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a otto mesi di reclusione. La condanna si basava, in modo significativo, sulle dichiarazioni di un testimone, ritenute attendibili e riscontrate anche da altri elementi.
Il Ricorso in Cassazione e il presunto Vizio di Motivazione
Contro la decisione di secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione. Nello specifico, si lamentava una presunta contraddittorietà nella parte in cui i giudici d’appello avevano ritenuto l’imputato responsabile sulla base delle dichiarazioni testimoniali, sostenendo che i riscontri a tali dichiarazioni fossero in realtà inconsistenti.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, contestando il modo in cui la Corte d’Appello aveva interpretato le prove a disposizione.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e logica del ricorso e della sentenza impugnata. L’esito è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e lineare del perché il ricorso non potesse essere accolto. Il fulcro del ragionamento risiede nella natura e nei limiti del giudizio di cassazione. I giudici hanno ribadito che il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., è solo quello che emerge palesemente dal testo del provvedimento impugnato. Si deve trattare di una contraddizione logica interna al discorso giustificativo della sentenza o di un contrasto con massime di esperienza consolidate.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il costrutto argomentativo della Corte d’Appello fosse logico e coerente, soprattutto se letto in combinato disposto con la sentenza di primo grado, che aveva già chiarito le ragioni della riconducibilità del fatto all’imputato. Il ricorso, invece, mirava a una rilettura delle prove, chiedendo di fatto alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Questo, come precisato citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite, esula completamente dai poteri della Suprema Corte. Il suo sindacato deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria dei limiti del ricorso per cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’impugnazione basata sul vizio di motivazione ha successo solo se si riesce a dimostrare un’illogicità manifesta o una contraddittorietà palese all’interno del ragionamento del giudice, e non un semplice disaccordo con l’interpretazione delle prove. Per gli operatori del diritto, ciò significa costruire ricorsi che evidenzino i difetti strutturali del percorso logico-giuridico della sentenza, piuttosto che tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione del quadro probatorio.
Quando un ricorso per cassazione basato su un vizio di motivazione è considerato inammissibile?
Quando il presunto vizio non emerge da un contrasto logico interno alla sentenza o con massime di esperienza, ma si traduce in una richiesta di rivalutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Qual è il limite del controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza?
Il controllo si limita a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, senza poter esaminare la rispondenza della motivazione alle prove acquisite nel processo.
Cosa succede se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31484 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 07.07.2023 con cui la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato limitatamente alla determinazione della pena irrogata in mesi otto di reclusioni confermando nel resto, la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della medesima città che aveva ritenuto responsabile il predetto del reato di tentata violenza privata (così riqualificata l’originaria imputazione di tentata estorsione) lo aveva condanNOME alla pena (condizionalmente sospesa) di anni uno di reclusione;
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Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà, nella parte in cui il Collegio giudicante ha ritenuto responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni di COGNOME NOME, le quali avrebbero avuto, secondo la Corte, anche dei riscontri, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, laddove nel caso di specie esso è manifestamente insussistente ove si consideri l’intero costrutto argomentativo e non solo la parte evidenziata i ricorso, oltre che la conforme ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado (che chiarisce ulteriormente le ragioni della riconducibilità all’imputato del fatto che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisio ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esisten di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 maggio 2024.