Ricorso per Cassazione: i Limiti del Vizio di Motivazione
Nel panorama della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma le sue porte non sono aperte a qualsiasi tipo di doglianza. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del cosiddetto vizio di motivazione, un concetto spesso invocato ma raramente accolto se non in presenza di difetti gravi e palesi. Questo principio è fondamentale per comprendere perché non ogni sentenza può essere rimessa in discussione semplicemente perché non se ne condividono le conclusioni.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. In particolare, i giudici di merito avevano escluso l’applicazione della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’. La difesa dell’imputato ha quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione nella decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte di Cassazione non ha il compito di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che l’hanno preceduta.
I Limiti del Sindacato sul Vizio di Motivazione
Il cuore della decisione risiede nella delimitazione dei vizi che possono essere fatti valere in Cassazione. Il ricorso è ammesso solo quando la motivazione della sentenza impugnata è:
* Mancante: ossia totalmente assente.
* Manifestamente illogica: quando il ragionamento del giudice è palesemente contrario alle regole della logica.
* Contraddittoria: se presenta affermazioni inconciliabili tra loro o con il dispositivo della sentenza.
Al di fuori di questi casi, non è possibile contestare la decisione. Non sono ammesse censure che riguardano la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della motivazione, né quelle che propongono una diversa lettura delle prove o una differente valutazione della credibilità dei testimoni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione logica e coerente per escludere la particolare tenuità del fatto. Nello specifico, la decisione si fondava su elementi concreti e oggettivi: il numero considerevole di tagliandi rubati e il loro valore economico complessivo, ritenuto non marginale.
Questi elementi, secondo i giudici, costituivano indici di un disvalore tale da impedire l’applicazione del beneficio. La motivazione, quindi, non era né mancante né illogica. Le critiche mosse dal ricorrente, secondo la Cassazione, si traducevano in un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. L’esito positivo di un ricorso non dipende dalla possibilità di convincere la Suprema Corte di una versione dei fatti più favorevole, ma dalla capacità di individuare un errore specifico e grave nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Un ricorso basato su un generico dissenso rispetto alla valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione basato su un ‘vizio di motivazione’ viene dichiarato inammissibile?
Quando le censure, invece di evidenziare una mancanza totale di motivazione, una manifesta illogicità o una contraddittorietà, si limitano a criticare la persuasività della valutazione del giudice di merito o a proporre una diversa interpretazione delle prove, cosa non permessa in sede di legittimità.
Per quale motivo la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di escludere l’attenuante della particolare tenuità del fatto?
Perché la decisione del giudice di merito era basata su una motivazione logica e concreta, che faceva riferimento a elementi oggettivi quali il numero rilevante dei beni sottratti e il loro valore economico complessivo non marginale, ritenuti indici di un disvalore ostativo all’applicazione del beneficio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte (nel caso specifico, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
..ì
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l’esclusione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (si veda, in particolare, p. 4 ove si sono richiamati quali indici di ostativo disvalore sia il numero rilevante dei tagliandi rubati ed il valore economico complessivo non marginale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Es nsore
GLYPH
Il Pres dente