Vizio di Motivazione: La Cassazione e i Limiti del Sindacato sulle Prove
Quando è possibile contestare la decisione di un giudice sostenendo un vizio di motivazione? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8255/2024, offre chiarimenti importanti sui limiti entro cui può essere mossa tale censura, specialmente in relazione alla valutazione delle prove testimoniali. Il caso analizzato riguarda un ricorso contro una condanna per detenzione di stupefacenti, dove la difesa lamentava un’errata interpretazione delle dichiarazioni raccolte.
I Fatti di Causa
L’imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava principalmente sulla contestazione della valutazione delle prove, in particolare le dichiarazioni della moglie e di un acquirente. Secondo il ricorrente, le affermazioni della moglie non erano state adeguatamente considerate, mentre quelle dell’acquirente erano state valutate in modo contraddittorio, ritenendole attendibili per il reato di spaccio ma non per un’altra accusa dalla quale era stato assolto. Inoltre, veniva criticato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto immotivato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Vizio di Motivazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze del ricorrente. Gli Ermellini hanno stabilito che le argomentazioni della difesa non erano idonee a dimostrare un vizio di motivazione manifesto e decisivo. Al contrario, si trattava di un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove, come le dichiarazioni testimoniali, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. In particolare, è stata considerata legittima la “valutazione frazionata” del testimone (l’acquirente), ritenendo le sue dichiarazioni credibili solo per una parte dei fatti. Anche le dichiarazioni della moglie sono state giudicate correttamente come inattendibili, in quanto si limitavano a riportare una versione dei fatti fornita dall’imputato stesso, estendendo così il giudizio di inattendibilità formulato nei confronti di quest’ultimo.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati. Per configurare un vizio di motivazione sindacabile in Cassazione, non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti. È necessario che la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica, contraddittoria o carente, al punto da non rendere comprensibile il ragionamento che ha portato alla condanna. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente sia per la valorizzazione del ritrovamento della droga e del denaro, sia per la valutazione delle testimonianze.
Per quanto riguarda le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la Cassazione ha ricordato che il giudice può negarle basandosi anche solo sui precedenti penali dell’imputato, ritenendoli preponderanti rispetto ad altri eventuali elementi favorevoli. Non è richiesta un’analisi minuziosa di ogni singolo fattore attenuante prospettato dalla difesa se la motivazione è fondata su ragioni considerate decisive. Infine, la Corte ha osservato che la censura relativa al sequestro e alla confisca del denaro non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio e, pertanto, non poteva essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un punto fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione ha successo solo se dimostra un’irragionevolezza manifesta nel percorso argomentativo del giudice, e non se si limita a proporre una lettura dei fatti più favorevole all’imputato. La decisione sancisce, inoltre, la piena legittimità di una valutazione differenziata dell’attendibilità di un testimone e conferma l’ampia discrezionalità del giudice nel negare le attenuanti generiche in presenza di precedenti penali. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’onere di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Si può contestare solo un vizio di motivazione, ovvero quando il ragionamento del giudice è palesemente illogico, contraddittorio o carente, ma non se si propone semplicemente una diversa interpretazione dei fatti.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate principalmente a causa dei precedenti penali del ricorrente. La Corte ha stabilito che il giudice può basare la sua decisione anche solo su questo elemento, ritenendolo preponderante rispetto ad altri fattori, e non è tenuto ad analizzare specificamente ogni altro preteso elemento a favore dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8255 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con il ricorso si contesta da parte di NOME il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, invocando dichiarazioni della moglie del ricorrente che non superano, in termini di emersione di un vizio manifesto, la valorizzazione del rinvenimento della droga, occultata in casa assieme ad una considerevole somma, in uno con dichiarazioni dell’acquirente spiegate ragionevolmente in termini di attendibilità; nè l’infondatezza delle dichiarazioni del medesimo acquirente prima citato, limitata ai soli fatti del secondo reato per cui è intervenuta assoluzione, può incidere negativamente sul primo a fronte di una valutazione che non appare in alcun modo dipendente dalla restante considerazione delle ulteriori dichiarazioni del COGNOME e posto che è ben ammissibile la valutazione frazionata del teste. Né emergono vizi sulla valutazione delle dichiarazioni della moglie dell’imputato, limitatasi a ribadire il carattere risalente della droga come riferitole dall’imputato medesimo, così che il giudizio di inattendibilità formulato nei riguardi del ricorrente ben si estende sul punto specifico anche alla moglie. Le attenuanti generiche sono state ben motivate alla luce dei precedenti penali così che trova applicazione il principio secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02).
Consegue anche la adeguatezza della pena motivata sulla base della gravità del fatto e della personalità. Non risulta invece dedotta in appello la censura qui proposta sul sequestro della somma di denaro e sulla relativa confisca.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15.12.2023.