Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29386 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALASETTA il 10/09/1968 avverso la sentenza del 30/09/2024 della Corte d’appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Procuratore generale, NOME COGNOME che si è riportato alla requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
L’avv. NOME COGNOME dato atto di aver cognizione delle conclusioni del Procuratore generale, ha concluso, per entrambe le parti civili, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, depositando conclusioni e nota spese, nell’interesse di COGNOME NOME e, in s ostituzione dell’avv. COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME
L’avv. NOME COGNOME dato atto di avere avuto conoscenza delle conclusioni del Procuratore generale, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari che ha ritenuto COGNOME NOME
colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen. condannandolo a pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Il giudizio di condanna è stato fondato sulle dichiarazioni delle persone offese, NOME COGNOME e NOME COGNOME le quali hanno riferito di essere state minacciate dall’imputato il quale, oltre ad introdurre abusivamente il proprio gregge nel terreno del Pistis, aveva proferito nei loro confronti minacce di morte, rinnovando anche in altre successive occasioni una condotta intimidatoria nei confronti del COGNOME.
L’imputato NOME COGNOME per il tramite del proprio difensore, avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con primo motivo denuncia vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ritenuto attendibili le persone offes e. Deduce l’apparenza della motivazione per non avere la Corte di appello argomentato in ordine alle contraddizioni emerse nel narrato delle suddette relativamente alla presenza del fratello dell’imputato, NOME, sul fondo in cui si sarebbe verificato il primo episodio di minaccia, già veicolate attraverso l’atto di appello, oltre che relativamente al ritenuto utilizzo di un bastone e alla posizione assunta delle parti.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio di cui all’art. 533 cod.proc.pen. Deduce che la ricostruzione dei fatti accreditata non escluderebbe possibili ricostruzioni alternative e che, sul punto, la pregressa ostilità fra le parti potrebbe giustificare un tentativo di strumentalizzazione del procedimento penale ai danni del ricorrente.
Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta ed ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore di parte civile ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
Il difensore dell’imputato ha insistito nell’ accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Sono inammissibili le doglianze poste a fondamento del primo motivo.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purché ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento,
soltanto quell’impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità ( Sez. 5, n. 15899 del 15/2/2021, Rv 281030-01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; – l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l’ulteriore precisazione, quanto alla l’illogicità della motivazione, che la stessa deve essere evidente (“manifesta illogicità”), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Nella fattispecie in esame, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente non congrua delle dichiarazioni rese dalle persone offese sulla condotta intimidatoria dell’imputato. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Le censure difensive veicolate attraverso il ricorso, inoltre, sono formulate secondo direttrici di censura “in fatto” in quanto volte a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede, senza confrontarsi con le reali ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata che, con motivazione del tutto logica e scevra da vizi, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalle persone offese le quali hanno riferito di essere state minacciate dall’imputato, dopo che il medesimo aveva fatto introdurre il suo gregge in un fondo di proprietà del Pistis per farvelo pascolare abusivamente; in detta circostanza le persone offese venivano minacciate di morte dall ‘ imputato che brandiva un bastone al loro indirizzo ; il giorno successivo, ancora l’imputato prendeva a calci lo sportello dell’autovettura del Pistis , reiterando, infine, anche in
altre due occasioni minacce di morte nei confronti del medesimo. Con motivazione immune da vizi la Corte di appello ha ritenuto tali dichiarazioni attendibili in quanto coincidenti nella ricostruzione del nucleo essenziale dei fatti, oltre che dettagliate e confermate dalla sentenza del Giudice di pace di Cagliari, concernente l ‘ accertamento di un ulteriore episodio di introduzione abusiva del gregge dei fratelli COGNOME nel terreno della parte civile Mannai, analogo a quello che ha fatto da cornice ai fatti per cui è procedimento. Inoltre, è stato ritenuto utile elemento di riscontro anche il preventivo di spesa per la riparazione dell’autovettura, rilasciato il giorno successivo al danneggiamento del lo stesso veicolo, ai fini della conferma del danneggiamento subito.
Le doglianze difensive incentrate sulla mancata considerazione delle dichiarazioni rese dalle stesse parti civili in merito alla presenza del fratello dell’imputato, COGNOME NOMECOGNOME sono , pertanto, generiche e non veicolate attraverso il vizio di travisamento di prova, oltre che inidonee a disarticolare il ragionamento probatorio della Corte territoriale, essendo state le dichiarazioni delle persone offese adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016 -dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle stesse e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi ( ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623) mediante deduzioni, reiterative dell’appello, in toto versate in fatto.
2.È inammissibile il secondo motivo.
In linea con la giurisprudenza di questa Corte, deve rilevarsi che il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato di questa Corte sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello; la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, COGNOME, Rv. 254579).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il parametro di valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. ha ampi margini di operatività solo nella
fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108) : vizio che non caratterizza la sentenza impugnata.
3.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputato , inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
Così è deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME