Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16598 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16598 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/12/2001
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
Rilevato che Feki Saif ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt.
56, 624-bis, 526, comma 1, n. 2 cod. pen;
Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 17 marzo 2025, a firma del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME con la quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’istituto della desistenza – è
manifestamente infondato poiché in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di desistenza dal delitto ove si afferma che la
mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione
criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà
interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018,
COGNOME, Rv. 272535 – 01); nel caso di specie, con motivazione non illogica o contraddittoria, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 56 cod. pen. in quanto il
ricorrente non riusciva a perfezionare l’azione criminosa a ragione della reazione della persona offesa e l’intervento degli operanti
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze generiche – è manifestamente infondato in quanto il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il cgp.sgliere estensore GLYPH
Il Presidente