Vizio di Motivazione e Errori di Diritto: la Cassazione fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per vizio di motivazione, distinguendolo nettamente dalla violazione di legge e dall’errore di diritto. La decisione sottolinea come non sia possibile utilizzare questo strumento per contestare argomentazioni giuridiche o per mascherare una rivalutazione del merito dei fatti. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tra i motivi del ricorso, veniva lamentato un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. In particolare, il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare la sua consapevolezza riguardo al proprio stato detentivo. Egli, in sostanza, asseriva di essere incorso in un errore sulla sua condizione giuridica, e che tale errore non fosse stato adeguatamente considerato.
L’Analisi del Vizio di Motivazione secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire alcuni principi fondamentali. I giudici hanno chiarito che l’erronea convinzione del ricorrente sulla propria situazione cautelare non integra un vizio di motivazione, bensì un error iuris, cioè un errore di diritto. Questo tipo di errore, per principio generale, non è scusabile.
La Corte ha inoltre precisato che il vizio di motivazione non è uno strumento idoneo a contestare argomentazioni di natura puramente giuridica. Il ragionamento è il seguente:
– Se le argomentazioni legali della parte sono fondate e il giudice le ignora o le disattende, si configura una violazione di legge, che è un diverso motivo di ricorso.
– Se, come nel caso di specie, le argomentazioni sono infondate, il fatto che il giudice non le abbia accolte non può dar luogo ad alcun vizio della pronuncia.
La Corte richiama l’articolo 619, comma 1, del codice di procedura penale, che permette di correggere la motivazione di una sentenza qualora la decisione nel suo complesso sia giuridicamente corretta.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Un altro punto affrontato dalla Corte riguarda il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Anche su questo fronte, il ricorso è stato respinto. La Cassazione ha affermato che la valutazione sulla sussistenza di tali circostanze è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La sua decisione può essere fondata anche solo sulle ragioni preponderanti che la giustificano, senza la necessità di un’analisi dettagliata e specifica per ciascuno dei fattori attenuanti proposti dalla difesa. L’importante è che la motivazione sia congrua, logica e non contraddittoria.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte risiedono nella necessità di mantenere una chiara distinzione tra i diversi motivi di ricorso. Il vizio di motivazione attiene alla coerenza e logicità del percorso argomentativo del giudice nella ricostruzione dei fatti, non alla correttezza delle sue interpretazioni giuridiche. Consentire di contestare argomenti di diritto attraverso questo strumento significherebbe trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, snaturando la funzione della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte riafferma il principio secondo cui la motivazione può essere anche sintetica, purché dimostri che il giudice ha tenuto conto degli elementi rilevanti, ritenendone alcuni prevalenti su altri.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. È fondamentale inquadrare correttamente i motivi di ricorso, distinguendo con precisione tra vizi fattuali (attaccabili con il vizio di motivazione) e vizi giuridici (attaccabili con la violazione di legge). Tentare di utilizzare il vizio di motivazione per contestare l’interpretazione di norme o per ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata all’inammissibilità. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche, purché esercitata con una motivazione logica e coerente.
È possibile contestare un ‘vizio di motivazione’ se il giudice ha disatteso un’argomentazione giuridica?
No. La Corte chiarisce che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche. Se l’argomentazione è fondata e il giudice la disattende, si configura una ‘violazione di legge’. Se è infondata, la sua reiezione non costituisce alcun vizio.
Un errore del ricorrente nell’interpretare la propria situazione giuridica può essere considerato un vizio di motivazione della sentenza?
No. Secondo la sentenza, una tale erronea consapevolezza costituisce un ‘error iuris’ (errore di diritto), che non è scusabile e non può essere fatto valere come vizio di motivazione, il quale attiene alla ricostruzione dei fatti e alla logicità del ragionamento del giudice.
Il giudice è obbligato a motivare specificamente su ogni singolo fattore attenuante richiesto dalla difesa?
No. La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza un apprezzamento specifico di ciascun fattore indicato dalla difesa, purché la motivazione complessiva sia congrua e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12349 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12349 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il 23/03/1973
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME NOME in ordine al vizio di motivazione è inammissibile, siccome rivalutativo del merito in punto di erronea consapevolezza circa la sussistenza, in capo al ricorrente, della sua sottoposizione a misura cautelare, integrante in ogni caso, ove sussistente, un error iuris, non scusabile. In proposito si ricorda che viene int. ed una questione giuridica e in proposito questa Corte ha precisato che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate ,e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge/ o sono infondate, come nel caso di specie per quanto sopra rilevato, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la ( motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 Ennmanuele). Va aggiunto peraltro che in sentenza si fornisce una adeguata risposta circa la chiara conoscenza dello stato detentivo a carico e delle ragioni della consapevole mancata citazione nella domanda personalmente presentata. Quanto al diniego delle flék-g.z1-6 generiche è assorbente la valorizzazione dei precedenti a carico’anche alla luce del principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02 COGNOME; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle qmnnende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025
Il Con igliere estenso
Il Presidente