Vizio di motivazione e limiti del ricorso in Cassazione
Nel sistema penale italiano, il ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non offre una terza valutazione dei fatti. Una recente ordinanza ha chiarito come il vizio di motivazione debba essere eccepito in modo rigoroso, pena l’inammissibilità del ricorso e pesanti sanzioni pecuniarie.
Il caso: furto e vizio di motivazione
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato in abitazione. L’imputata era stata identificata direttamente dalla persona offesa, elemento che ha costituito il pilastro dell’accusa. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un presunto vizio di motivazione e una violazione di legge, sostenendo che l’identificazione non fosse attendibile e che il ragionamento dei giudici di merito fosse lacunoso.
La distinzione tra merito e legittimità
Il punto centrale della controversia risiede nella natura del giudizio di legittimità. La difesa cercava di indurre la Suprema Corte a una nuova valutazione delle prove, operazione preclusa agli Ermellini. Il controllo della Cassazione è infatti limitato alla coerenza logica della sentenza impugnata e non può estendersi alla veridicità del fatto storico se la motivazione fornita è immune da vizi logici manifesti.
Vizio di motivazione e massime di esperienza
Secondo la Corte, il vizio di motivazione censurabile è solo quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le cosiddette massime di esperienza. Nel caso di specie, i giudici d’appello avevano fornito una spiegazione dettagliata e razionale sul perché l’identificazione operata dalla vittima fosse da ritenersi credibile. Tale percorso logico, essendo privo di contraddizioni interne, rende la decisione non sindacabile.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sull’art. 606 del codice di procedura penale. È stato rilevato che il motivo di ricorso era manifestamente infondato poiché non evidenziava una reale frattura logica nel provvedimento della Corte d’Appello. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata pienamente conforme ai canoni di razionalità, avendo analizzato correttamente il riconoscimento dell’imputata e la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa. Quando la motivazione è strutturata in modo logico e rispetta i dati processuali, il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia ribadisce che tentare di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito è una strategia fallimentare. Le implicazioni pratiche sono severe: oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione pecuniaria funge da deterrente contro l’abuso dello strumento del ricorso quando questo sia privo di reali fondamenta giuridiche.
Quando un ricorso per vizio di motivazione viene rigettato?
Il ricorso viene rigettato o dichiarato inammissibile quando la sentenza impugnata segue un ragionamento logico coerente e non contrasta con le massime di esperienza, rendendo i fatti non più discutibili.
La Cassazione può decidere se un testimone è attendibile?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito. La Cassazione controlla solo che la motivazione su tale attendibilità sia logica e completa.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende che può variare da mille a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10177 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10177 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art. 99, 110, 624-bis, 625, n. 2), cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla penale responsabilità – è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato in relazione alla identificazione dell’imputata avvenuta ad opera della persona offesa e alla sua attendibilità con motivazione in fatto immune da vizi e come tale non sindacabile in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/02/2026