Vizio di Motivazione: Limiti e Conseguenze nel Ricorso in Cassazione
L’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali per comprendere quando un vizio di motivazione può effettivamente portare all’annullamento di una sentenza e quando, invece, si traduce in un ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, dove l’imputato sosteneva la destinazione all’uso personale esclusivo.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in Corte d’Appello per il delitto previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La difesa presentava ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. Secondo il ricorrente, i giudici avevano erroneamente escluso la destinazione delle sostanze al proprio uso personale, non valutando correttamente le prove a sostegno di tale tesi.
Il Vizio di Motivazione Valido per la Cassazione
La Corte Suprema chiarisce un principio fondamentale del processo penale: il vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, non è una qualsiasi illogicità, ma solo quella ‘manifesta’.
Cosa significa ‘manifesta’? Significa che l’errore nel ragionamento del giudice deve essere di tale spessore da poter essere percepito ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio, senza la necessità per la Corte di Cassazione di riesaminare le prove e il materiale processuale. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di fornire una nuova interpretazione dei fatti, ma di verificare la coerenza logica e giuridica della decisione impugnata.
Gli Elementi Sintomatici Valutati dalla Corte d’Appello
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse pienamente plausibile e immune da vizi manifesti. La decisione impugnata si basava su una pluralità di elementi ‘sintomatici’, valutati nella loro interazione reciproca, che indicavano una destinazione diversa dall’uso personale:
* Diversità delle sostanze: La detenzione di più tipi di stupefacenti è spesso considerata un indizio di attività di spaccio.
* Frazionamento in dosi: Il fatto che la sostanza fosse già suddivisa in porzioni pronte per il consumo immediato è un classico elemento che depone a favore dell’ipotesi di cessione a terzi.
* Materiale per il confezionamento: La presenza di materiale idoneo a preparare ulteriori dosi rafforza ulteriormente il quadro accusatorio.
La valutazione congiunta di questi elementi ha portato i giudici di merito a concludere, con un ragionamento logico, per la colpevolezza dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, riprendendo un orientamento consolidato (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003), ha ribadito di non poter sindacare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il suo ruolo è limitato al controllo della logicità del percorso argomentativo del giudice. Poiché nel caso di specie il ragionamento della Corte d’Appello appariva coerente e fondato su elementi oggettivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso (in linea con la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale).
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito: non basta essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta da un giudice per ottenere un annullamento in Cassazione. È necessario dimostrare un’illogicità manifesta, un vero e proprio ‘salto logico’ nel ragionamento della sentenza che sia evidente di per sé. In assenza di tale vizio, il ricorso basato su una diversa lettura dei fatti è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea la distinzione netta tra il giudizio di merito, incentrato sulla valutazione delle prove, e il giudizio di legittimità, focalizzato sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione.
Quando un’accusa di spaccio può essere confermata nonostante si dichiari l’uso personale?
L’accusa può essere confermata quando la valutazione complessiva di una pluralità di elementi indiziari (come la diversità delle sostanze detenute, il loro frazionamento in porzioni pronte al consumo e la presenza di materiale per il confezionamento) porta il giudice a escludere logicamente la destinazione all’uso personale esclusivo.
Che cos’è un ‘vizio di motivazione’ che può essere contestato in Cassazione?
È un’illogicità nel ragionamento del giudice che deve essere ‘manifesta’, cioè così evidente da essere percepibile a colpo d’occhio (ictu oculi), senza che la Corte di Cassazione debba riesaminare le prove. Una semplice discordanza con le conclusioni del giudice di merito non è sufficiente.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2024 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2024 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, il ragionamento della Corte d’appello non presenta un tale vizio, avendo essa plausibilmente dato rilievo ad una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, laddove valutati in reciproca interazione tra loro (diversità delle sostanze detenute, frazionamento in porzioni suscettibili d’immediato consumo, presenza di materiale per il confezionamento di dosi al consumo).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.