Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4243 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4243 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse di entrambi i ricorrenti, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 493ter cod. pen., denunciando la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, Ł manifestamente infondato poichØ il vizio censurabile a norma dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., Ł quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che , invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo congruamente rilevato come la riferibilità della condotta illecita ad entrambi gli imputati risultasse dimostrata dal riconoscimento fotografico effettuato dall’agente operante, avente valore di prova piena, avendo il testimone riconosciuto con certezza entrambi gli imputati perchØ già noti al proprio ufficio (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato , inoltre, che la censura proposta evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale e sollecitando in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza tuttavia confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate
– Relatore –
Ord. n. sez. 1223/2026
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME