Vizio di motivazione: la Cassazione traccia i confini del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per un presunto vizio di motivazione. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione di una donna condannata per furto aggravato, ha ribadito principi consolidati in materia, distinguendo tra doglianze fondate e critiche non ammesse in sede di legittimità. Questo caso ci permette di analizzare quando una lamentela sulla motivazione di una sentenza può effettivamente portare alla sua revisione.
I fatti del processo
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Verona che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali, tutti incentrati su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Nello specifico, la ricorrente lamentava:
1. Una motivazione carente riguardo all’utilizzo dei dati di geolocalizzazione da celle telefoniche.
2. Una motivazione contraddittoria in merito al suo riconoscimento, basato sulle immagini di un sistema di videosorveglianza.
3. Una motivazione insufficiente riguardo alla quantificazione della pena inflitta.
L’analisi della Corte sul vizio di motivazione
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura e la rilevanza dei vizi denunciati.
La questione della geolocalizzazione e la decisività della prova
Sul primo punto, la Corte ha chiarito un principio fondamentale: l’omessa motivazione su un determinato aspetto può essere validamente contestata in Cassazione solo se l’elemento trascurato ha un carattere di ‘decisività’. In altre parole, si deve dimostrare che, se il giudice avesse considerato quell’elemento, la decisione finale sarebbe potuta essere diversa. Nel caso di specie, la mancata analisi approfondita della geolocalizzazione non era decisiva, poiché la condanna si fondava principalmente su altre prove, in particolare le immagini della videosorveglianza.
La contraddittorietà della motivazione e l’improprietà terminologica
Anche il secondo motivo, relativo alla contraddittorietà del riconoscimento, è stato respinto. La difesa contestava l’uso del termine ‘somiglianza’ da parte dei giudici di merito. La Cassazione ha qualificato questa scelta lessicale come una semplice ‘improprietà terminologica’, non un vero e proprio vizio di motivazione. Il vizio di contraddittorietà, infatti, sussiste solo quando vi è un contrasto insanabile tra le affermazioni contenute nella sentenza o tra queste e le massime di esperienza. In questo caso, la Corte d’Appello aveva parlato anche di ‘corrispondenza’ e aveva rafforzato il riconoscimento con altri elementi, come il coinvolgimento del compagno dell’imputata. Non vi era, quindi, alcuna anomalia logica nel ragionamento.
La discrezionalità del giudice sulla pena
Infine, per quanto riguarda il terzo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: la determinazione dell’entità della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia stata esercitata nel rispetto dei criteri legali (artt. 132 e 133 del codice penale) e che il giudice abbia fornito una motivazione adeguata, anche se sintetica, sulle ragioni della sua scelta. Nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva assolto a tale onere, rendendo la doglianza inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su una giurisprudenza consolidata che mira a preservare il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, non di merito. Il ricorso per vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove o delle scelte discrezionali del giudice dei gradi precedenti. È necessario che il vizio denunciato sia reale, decisivo e logicamente insostenibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti dalla ricorrente non raggiungessero questa soglia, risolvendosi in critiche generiche o non pertinenti ai fini di un annullamento della sentenza.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che non ogni imperfezione o scelta terminologica in una sentenza costituisce un vizio di motivazione censurabile in Cassazione. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare che il ragionamento del giudice è viziato da un’omissione su un punto decisivo, da una contraddizione palese e irrisolvibile, o da una manifesta illogicità. Al di fuori di questi stretti confini, le valutazioni di fatto e le scelte discrezionali dei giudici di merito restano insindacabili. La decisione comporta per la ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un’omessa motivazione su un punto specifico può essere contestata in Cassazione?
Un’omessa motivazione è rilevante solo quando gli elementi trascurati o disattesi dal giudice hanno un carattere di ‘decisività’, ovvero sono tali da poter potenzialmente modificare l’esito del giudizio.
L’uso di un termine come ‘somiglianza’ anziché ‘corrispondenza’ nel riconoscimento di un imputato costituisce un vizio di motivazione?
No, secondo la Corte, può trattarsi di una semplice ‘improprietà terminologica’ e non di un vizio di contraddittorietà, specialmente se il resto della motivazione è coerente e supportato da altri elementi di prova.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Non può essere contestata in sede di legittimità se il giudice ha motivato la sua decisione facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla legge (artt. 132 e 133 c.p.) e il ragionamento non è manifestamente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di App di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.;
Rilevato che la doglianza di cui al primo motivo del ricorso – con cui la ricor denunzia vizio di omessa motivazione in relazione alla geolocalizzazione effettuata mediant celle telefoniche – è manifestamente infondato perché, per consolidata giurisprudenza legittimità, il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza risp ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività motivaz (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, COGNOME e altri, Rv. 271227 – 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/201 dep. 2016, COGNOME e altri, Rv. 267723 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, R 254988; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445 – C1); nel caso di speci l’omessa motivazione non è decisiva perché il compendio indiziario Fonda sulle immagini del sistema di videosorveglianza.
Rilevato che la doglianza di cui allo stesso motivo di ricorso- con cui la ricor lamenta vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento d immagini di videosorveglianza- è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto d sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; rilevato che, nella specie, tale anomalia non sussiste, giacché tratta di un’evidente improprietà terminologica l’utilizzo del termine “somiglianza”, poi Corte di merito ha parlato anche di “corrispondenza”, peraltro valorizzando, quale elemento conforto, il coinvolgimento nel fatto del compagno della prevenuto;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui la ricorrente deduce vizio di motiva in relazione all’entità della pena- non è consentito dalla legge in sede di legittimi manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, l graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 13 pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 3 della s impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condann della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.