Vizio di motivazione: Limiti al Ricorso in Cassazione e Gestione della Recidiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sui limiti del ricorso per un presunto vizio di motivazione e sulla corretta valutazione della recidiva. La decisione chiarisce che la Suprema Corte non è una terza istanza di merito e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza. Il primo riguardava un presunto vizio di motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, l’imputato contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove a suo carico, proponendo una lettura alternativa dei fatti.
Il secondo motivo di ricorso si concentrava invece sulla recidiva, sostenendo che la sua sussistenza fosse stata erroneamente valutata dal giudice d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono nettamente la funzione e i poteri del giudice di legittimità rispetto a quelli del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Vizio di Motivazione e i Limiti della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo inequivocabile le ragioni dell’inammissibilità. Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha ribadito che denunciare un vizio di motivazione non può tradursi nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove. Il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, ha il compito di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare gli elementi di fatto.
Come stabilito da una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), la Corte non può sostituire la propria interpretazione dei fatti a quella del giudice di merito, a cui è riservata in via esclusiva la valutazione delle risultanze processuali. Sollecitare una ‘diversa lettura’ degli elementi di prova, come ha fatto il ricorrente, esula dai poteri della Cassazione e rende il motivo di ricorso inammissibile.
La Questione della Recidiva Reiterata
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato infondato. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. I giudici di merito, secondo la Cassazione, avevano condotto una valutazione ‘pregnante e affatto superficiale’ sulla capacità a delinquere dell’imputato, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale.
La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato come le precedenti condanne (fattore criminogeno) avessero influenzato la commissione del nuovo reato, dimostrando una ‘perdurante inclinazione al delitto’. Inoltre, la Corte ha richiamato un principio fondamentale sancito dall’art. 69, quarto comma, del codice penale: in caso di recidiva reiterata (prevista dall’art. 99, quarto comma), è vietato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. In altre parole, le attenuanti non possono ‘superare’ la gravità della recidiva qualificata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma di due pilastri del nostro sistema processuale penale. In primo luogo, essa delinea con chiarezza i confini del ricorso per Cassazione per vizio di motivazione: non è uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione nel merito dei fatti, ma solo per censurare vizi logici o giuridici manifesti nella motivazione della sentenza. In secondo luogo, la decisione riafferma la severità con cui l’ordinamento tratta la recidiva reiterata, impedendo che le circostanze attenuanti generiche possano neutralizzarne gli effetti, a testimonianza della particolare pericolosità sociale attribuita a chi persevera nella condotta criminale.
Perché il motivo di ricorso basato sul vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la censura si risolveva in una richiesta di rinnovata valutazione della prova, che esula dai poteri della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
Come ha valutato la Corte la censura relativa alla recidiva?
La Corte ha ritenuto che fosse una semplice riproposizione di argomenti già correttamente disattesi dal giudice di merito. Quest’ultimo aveva fornito una valutazione approfondita e non superficiale sulla capacità a delinquere dell’imputato, giustificando adeguatamente l’influenza delle precedenti condanne.
Le circostanze attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No. La Corte ha specificato che, ai sensi dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, è vietato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, come definita dall’art. 99, quarto comma, dello stesso codice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell’imputato e in ordine al trattamento sanzionatorio;
Osservato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale; considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della prova nel giudizio di legittimità; ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Ritenuto che il secondo motivo sulla recidiva è riproduttivo di censura sulla sussistenza della recidiva già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419). Va, infine, osservato che, ai sensi dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. è vietato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024