Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), nato a Corigliano Calabro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile NOME, alle quali è allegata nota spese;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile RAGIONE_SOCIALE, alle quali è allegata nota spese;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la contraddittorie della motivazione per travisamento probatorio e la motivazione in parte mancant e in parte manifestamente illogica con riguardo alla ritenuta sussistenza circostanza aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 cod. pen.), no consentito in questa sede, oltre a essere, altresì, manifestamente infondato;
che, infatti, tale motivo è fondato su argomentazioni che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualment logicamente disattese dalla Corte di merito, la quale, con argomenti giuridic tutto corretti, ha esplicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la
dell’imputato si fosse concretizzata in un comportamento oggettivamente idoneo a esercitare sulla vittima del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (si vedano, in particolare, le pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
che si deve osservare come, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, in realtà, non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, né ha evidenziato travisamenti che si possano ritenere decisivi, ma ha lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio;
che, sul punto, si deve ribadire come le censure agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti idonei a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362. Di recente: Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che devono essere rigettate le richieste di liquidazione delle spese processuali avanzate dalle parte civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, atteso che tali parti non hanno fornito alcun effettivo contributo allo svolgimento del processo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata anche in punto di condanna al risarcimento del danno, oltre che la condanna alla rifusione delle spese da esse sostenute nel presente grado, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, non massimata sul punto).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.