Vizio di Motivazione e Ricorso per Cassazione: La Differenza Cruciale
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 31533/2024, offre un’importante lezione sulla differenza tra l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione. Questo chiarimento è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda una condanna per diffamazione ai soli effetti civili, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale nel diritto processuale penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Diffamazione al Ricorso
Una donna veniva condannata dal Tribunale, in riforma di una precedente pronuncia, al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il reato di diffamazione. Non accettando la decisione, la condannata proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse commesso un’erronea applicazione della legge penale. In particolare, la ricorrente lamentava una scorretta interpretazione dei presupposti fattuali che avevano portato alla sua condanna.
La Censura della Ricorrente: Errore di Legge o Vizio di Motivazione?
Il fulcro del ricorso si basava sulla presunta erronea applicazione della legge. Tuttavia, la Suprema Corte ha subito evidenziato come le argomentazioni della ricorrente non riguardassero un errore di interpretazione o applicazione di una norma, bensì una critica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. La ricorrente, infatti, contestava la data di consumazione del reato, sostenendo che fosse avvenuta in un momento specifico (settembre 2016), senza però fornire prove concrete a supporto di tale affermazione né confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo tipo di doglianza, secondo la Corte, non rientra nel campo dell’errore di diritto, ma configura un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, il che rappresenta un vizio di motivazione.
La Distinzione Chiave secondo la Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando una precedente sentenza (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016). La differenza è netta:
1. Erronea applicazione della legge (art. 606, co. 1, lett. b, c.p.p.): Si verifica quando il giudice interpreta male una norma sostanziale o la applica a un caso concreto in modo errato (es. qualificando un furto come rapina).
2. Vizio di motivazione: Riguarda il percorso logico-giuridico della sentenza. Si ha quando la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Criticare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti da parte del giudice di merito rientra in questo ambito e non può essere mascherato da un presunto errore di legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, la ricorrente ha confuso un presunto vizio di motivazione con un errore di diritto, proponendo una censura non ammissibile in sede di legittimità. Il giudizio della Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
In secondo luogo, le argomentazioni sono state giudicate ‘meramente assertive’. La ricorrente ha affermato che il reato si era consumato in una certa data senza indicare le fonti di prova di tale circostanza e senza confutare la ricostruzione del Tribunale, che si basava anche sulla credibilità della testimonianza della persona offesa riguardo al momento in cui aveva avuto notizia dell’offesa.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze automatiche per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di formulare i motivi di ricorso in modo tecnicamente corretto, distinguendo nettamente le censure sulla legittimità della decisione da quelle che, surrettiziamente, mirano a una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra ‘erronea applicazione della legge’ e ‘vizio di motivazione’ secondo la Cassazione?
L’erronea applicazione della legge riguarda un errore nell’interpretazione o nell’applicazione di una norma giuridica a un caso concreto. Il vizio di motivazione, invece, riguarda un difetto nel ragionamento del giudice (motivazione mancante, illogica o contraddittoria) e non una nuova valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente ha presentato critiche sulla ricostruzione dei fatti come se fossero un errore di diritto, confondendo il vizio di motivazione (non deducibile in quei termini) con l’erronea applicazione della legge. Inoltre, le sue argomentazioni sono state ritenute generiche e non supportate da prove.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31533 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31533 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSSANO BELBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di ASTI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Asti, in riforma della pronunzia di primo grado e in accoglimento dell’appello della parte civile NOME, l’ha condannata ai soli effetti civili per il reato di diffamazione.
Considerato che la ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, ma in realtà prospetta meri vizi di motivazione indeducibili in questa sede, lamentando l’erronea interpretazione dei presupposti fattuali dell’applicazione dell’art. 124 c.p. Va infatti ribadi che il vizio di cui all’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l’errone interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione laddove deducibile (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
Considerato peraltro che la doglianza si rivela comunque meramente assertiva nella ricostruzione di tali presupposti, affermando che il reato sarebbe stato consumato nel settembre del 2016, senza però indicare la fonte della prova di tale circostanza ed omettendo invece il doveroso confronto con la motivazione della sentenza sia in merito alla data di consumazione del reato, sia alla determinazione del momento in cui la persona offesa ne ha avuto notizia, posto che nemmeno viene messa in dubbio dal ricorso l’attendibilità di quest’ultima.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH ,/2024