Vizio di Motivazione: La Cassazione e i Limiti del Ricorso Generico
Quando è possibile contestare la decisione di un giudice per un vizio di motivazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che le critiche devono essere specifiche e sostanziali, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile. Il caso analizzato riguarda due individui condannati per furto pluriaggravato e detenzione di un’arma impropria, i cui ricorsi sono stati respinti proprio per la genericità delle argomentazioni.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado per aver detenuto e portato, in concorso con altri, una spranga di ferro artigianale all’interno di un’autovettura. Oltre a ciò, venivano ritenuti responsabili del furto pluriaggravato del medesimo oggetto. Le aggravanti contestate erano numerose e significative: il reato era stato commesso da più di tre persone, su cose destinate a pubblico servizio e sottratte da un mezzo di trasporto pubblico. La condanna stabilita dalla Corte d’Appello era di due anni di reclusione e duecento euro di multa.
Il Ricorso per Cassazione e il presunto vizio di motivazione
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. In particolare, uno dei ricorrenti sosteneva che la Corte si fosse limitata a riportare passaggi della decisione di primo grado senza fornire una risposta adeguata ai motivi d’appello. L’altro, invece, contestava la mancata individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base, l’aumento per la continuazione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I ricorsi, quindi, si concentravano non tanto sulla colpevolezza, quanto sul trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiusto e frutto di un percorso argomentativo carente da parte dei giudici di merito.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, ritenendoli del tutto generici e privi di un’indicazione concreta del vizio logico denunciato. I giudici hanno osservato che lamentare un difetto di motivazione in modo apodittico e formale non è sufficiente per ottenere un annullamento della sentenza.
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con una logica stringente. La sentenza impugnata, infatti, aveva spiegato in modo valido e coerente le proprie decisioni sul trattamento sanzionatorio. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato un punto cruciale: la pena finale di due anni, determinata dal primo giudice e confermata in appello, era addirittura inferiore alla pena base minima prevista dalla legge per il solo delitto di furto pluriaggravato.
Questo significa che, anche volendo, non si sarebbe potuta applicare alcuna ulteriore riduzione. Di conseguenza, le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche o sugli aumenti per la continuazione perdevano ogni fondamento logico. Era manifestamente infondata, dunque, sia la deduzione sulla mancata pronuncia circa le aggravanti, sia quella sul difetto di motivazione riguardo al reato più grave (identificato chiaramente nel furto pluriaggravato).
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie lamentele. Per denunciare un vizio di motivazione, è necessario individuare e dimostrare una specifica e manifesta illogicità nel ragionamento del giudice, un errore che renda la decisione incomprensibile o contraddittoria. Lamentele generiche sulla severità della pena, soprattutto quando la sanzione è già al di sotto dei minimi legali, sono destinate a essere respinte. La decisione, pertanto, serve da monito: la critica a una sentenza deve essere tecnica, puntuale e fondata su basi giuridiche solide, non su un mero dissenso.
Quando un ricorso per cassazione per “vizio di motivazione” viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le censure sono generiche, formali e non indicano un grave e specifico vizio logico nel ragionamento della sentenza impugnata, limitandosi a esprimere un dissenso sulla decisione.
È possibile ottenere una riduzione della pena se questa è già inferiore alla pena base prevista per il reato più grave?
No. La sentenza chiarisce che se la pena concretamente inflitta risulta già inferiore alla pena base minima prevista dalla legge per il reato più grave contestato, non è logicamente possibile procedere a un’ulteriore riduzione.
Cosa succede se i motivi di ricorso sono considerati troppo generici dalla Corte di Cassazione?
Se i motivi sono ritenuti generici, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39851 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39851 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, attraverso i propri difensori, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria, confermando la decisione del Tribunale della stessa sede, aveva ritenuto i ricorrenti, unitamente ad a coimputati, responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione e porto di una spra artigianale in ferro contundente, posta nello spazio tra i sedili anteriori e posteriori dell’autovettura ove viaggiavano gli imputati, e del delitto di furto del medesimo ogge aggravato dall’essere il reato stato commesso da più di tre persone, su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, su materiale sottratto su servizi di trasporto gestito da privati in regime di concessione pubblica, all’interno di pubblico trasporto (artt. 110, 624 n.5, 7, 7 bis e 8 bis, cod.pen.), condannandoli alla pena di anni due di reclusione ed eu duecento di multa;
il ricorrente NOME COGNOME propone unico motivo, intitolato al vizio di motivazione, c il quale lamenta che la Corte d’appello sia limitata a riportare brani della decisione di grado, sintetizzando in modo arbitrario i motivi d’appello ai quali non aveva fornito risp adeguata. Il ricorrente COGNOME COGNOME: vizio di motivazione, in relazione alla omess individuazione, da parte del Tribunale e non colmato dalla Corte d’appello, del reato più grav alla indicazione della pena base e all’aumento per la continuazione, nonché in relazione a riconoscimento o meno delle aggravanti contestate, delle attenuanti generiche ed eventualmente al loro bilanciamento.
I motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché del tutto generici e privi indicazione del grave vizio logico che si denuncia in modo apodittico e formale. Ci si duole preteso vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzioNOMErio, mentre la sentenza impugnata ha, in modo logicamente valido, spiegato che, affermate le circostanze aggravanti contestate nel capo d’imputazione sub b), non ravvisandosi i presupposti per riconoscere le attenuanti generiche, la pena determinata dal primo giudice per i reati contestati – consider in continuazione- si rivelava addirittura inferiore alla pena base prevista per il delitto sub capo d’imputazione, per cui in nessun caso si sarebbe potuto procedere a una ulteriore riduzione.
Dunque, è manifestamente infondata la deduzione della mancata pronuncia in merito alla sussistenza delle contestate aggravanti, nonché sul difetto di motivazione sul reato più grav che è evidentemente il delitto di furto pluriaggravato. Non vi è poi spazio per formulare du sugli aumenti per la continuazione, posto che la pena irrogata dal primo giudice è addirittu inferiore a quella base. Difetta vistosamente la base logica del vizio di motivazione agitato ricorrenti.
Per queste ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguent condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso 1’11 novembre 2025.
Il Consigli / ere est.
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