Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21706 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TREGNAGO il 14/01/1989
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
s
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando un’erronea valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, è inammissibile, non riscontrandosi manifeste illogicità o incongruenze della motivazione dell’impugnata sentenza, che risulta adeguatamente confrontarsi con il tema degli elementi indizianti alla luce dei parametri della logica (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Non emergono, in motivazione, elementi di patente illogicità del discorso giustificativo articolato dalla Corte d’appello, che ha chiarito di non aver avuto motivo di dubitare dell’attendibilità del riconoscimento, da parte del teste di p.g., della voce dell’imputato (elemento, quest’ultimo, ritenuto dai giudici di merito decisivo ai fini dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, con motivazione affatto scevra dai dedotti vizi). Le doglianze del ricorrente si risolvono nella mera contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito e non riescono a scalfire la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione (ex plur., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, COGNOME, Rv. 233708 – 01).
Considerato che il secondo motivo, nella parte in cui il ricorrente contesta il vizio di motivazione in relazione all’applicazione delle circostanze aggravanti, è inammissibile, in quanto indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, appaiono, infatti, del tutto generici gli elementi posti alla base della censura formulati; con riguardo alla recidiva, il motivo è manifestamente infondato, atteso che né il Tribunale, né la Corte di appello hanno applicato la recidiva nei confronti del ricorrente, evincendosi chiaramente, dal complesso delle sentenze di primo e scondo grado, che l’aumento di pena dovuto alla recidiva si riferiva al solo COGNOME NOME (v. pag. 18 della sentenza del Tribunale).
Inoltre, considerato che lo stesso motivo, nella parte in cui contesta il vizi motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti d cui agli artt. 114 e 62 -bis, cod. pen., è inammissibile e manifestannento infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al
sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta -come nel caso di specie- da sufficiente motivazione (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Considerato che è pervenuta tempestivamente la rimessione della querela, con contestuale accettazione della stessa da part dell’imputato, e che, per pacifica
giurisprudenza di legittimità, «la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l’estinzione del reato anche in presenza di
eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate». (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301 – 01)
– Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per remissione di querela e che l’imputato deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/05/2025.