Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BITONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2024 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME per cassazione avverso l’ordinanza d Tribunale del Riesame di Bari che aveva confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari che aveva dispost misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di NOMENOME NOME furto aggravato e riciclaggio.
1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che, con riferimento al reato di c capo H) dell’incolpazione provvisoria (riciclaggio di autovettura oggetto di furt danno di COGNOME NOME), la motivazione utilizzata dal Giudice della Lib barese a pag.16 dell’ordinanza era la pedissequa copiatura dei pag dell’ordinanza di custodia cautelare, per cui nessuna autonoma valutazione stata effettuata dal Tribunale, non rispondendo al principale interrogativo p che riguardava la sufficienza della sosta dell’autovettura nei pressi dell’abi del NOME a sostenere l’accusa, unico elemento a carico dell’NOMEto.
1.2 Con riguardo al capo I) dell’incolpazione provvisoria (riciclaggio di autovetture oggetto di furto in danno di COGNOME NOME e COGNOME NOME) difensore lamenta l’omessa indicazione di un iter logico per pervenire decisione, non essendovi stato neppure lo sforzo di oggettivizzare il collegame tra i vari soggetti coinvolti e NOMENOME
1.3 Infine, con riferimento al capo N) dell’incolpazione provvisoria (ricicla di autovettura oggetto di furto in danno di COGNOME), il difensore r che il Tribunale aveva confuso soggetti ed orari, posizionando COGNOME a bo di diversi e differenti mezzi, in orari incompatibili con quanto scritt comunicazione di notizia di reato e nell’ordinanza di custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, in tema di motivazione del misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del cont provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispe alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazi dell’obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indi colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumer l’insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (vedi Sez.2, n. 436 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 – 02); nel caso in esame, il Tribunale ha motiv in maniera esauriente sulla sussistenza degli indizi a carico di NOME COGNOME
nelle pagine da 15 a 17; inoltre, il motivo di ricorso è generico nella parte in cui non specifica quali siano gli elementi che non sono stati valutati.
Si deve poi ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integra il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame; nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME per i reati contestati, consistenti nella sua presenza nei luoghi dove sono state ritrovate le autovetture oggetto di riciclaggio (pag.da 15 a 17 dell’ordinanza impugnata).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/10/2024