Vizio di Motivazione: Quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione, in particolare quando si contesta il cosiddetto vizio di motivazione. Questo principio è fondamentale per comprendere che la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto. Analizziamo il caso per capire meglio.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.). L’accusa era di aver causato un sinistro attraversando un incrocio con il semaforo rosso e a velocità superiore ai limiti consentiti.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse contraddittoria. A suo dire, non era stata raggiunta la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla sua effettiva violazione delle norme del Codice della Strada. La difesa puntava a dimostrare un’incertezza nelle prove che avrebbe dovuto portare a un esito diverso del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. La decisione ribadisce un principio consolidato: il compito del giudice di legittimità non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Il Limite del Sindacato sul Vizio di Motivazione
Il cuore della pronuncia risiede nella chiara definizione del perimetro del vizio di motivazione. La Corte Suprema non può riesaminare l’affidabilità delle fonti di prova (come le testimonianze) o comparare i diversi elementi probatori per arrivare a una conclusione diversa da quella dei giudici di appello.
Il suo controllo è limitato a verificare se:
1. I giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione.
2. Ne abbiano fornito una corretta interpretazione.
3. La motivazione sia esaustiva, convincente e logicamente coerente.
Sono inammissibili, pertanto, tutte le critiche che attaccano la ‘persuasività’ o la ‘puntualità’ della sentenza, o che propongono una lettura alternativa delle prove.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello di Torino esaustiva, congrua e priva di manifesta illogicità. I giudici di merito avevano fondato la loro decisione sulle dichiarazioni univoche e convergenti di tre testimoni oculari. Questi avevano descritto in modo dettagliato l’accaduto, confermando che l’imputato aveva attraversato l’incrocio con il semaforo rosso. Inoltre, una consulenza tecnica del Pubblico Ministero aveva accertato che il veicolo viaggiava a una velocità superiore a quella consentita.
Dato che la motivazione era ben argomentata e logicamente solida, basata su prove concrete e concordanti, non sussisteva alcuno dei vizi deducibili in sede di legittimità (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Le doglianze del ricorrente, di fatto, chiedevano alla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, compito che esula dalle sue funzioni.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione non è uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Per contestare efficacemente una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte per vizio di motivazione, è necessario dimostrare un’irrazionalità palese e indiscutibile nel ragionamento del giudice di secondo grado, o una contraddizione interna alla sentenza, e non semplicemente proporre una ricostruzione dei fatti più favorevole. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Qual è il compito della Corte di Cassazione quando valuta un ricorso per vizio di motivazione?
Il suo compito non è rivalutare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi, fornito una corretta interpretazione e sviluppato argomentazioni logiche per giustificare la loro decisione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza d’appello non evidenziavano una reale mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove (in particolare delle testimonianze), cosa che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, se non vi è assenza di colpa, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME NOME proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello d che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. commesso ai dann NOME NOME NOME NOME NOME del codice della strada. A sostegno del ricorso d contraddittorietà detta motivazione in ordine alle fasi semaforiche segnalate ai m sinistro e alla direzione della vettura dell’imputato. Non sarebbe stata raggiunta di là di ogni ragionevole dubbio, della NOME, da parte dell’imputato, RAGIONE_SOCIALE n con conseguente procedibilità a querela del reato contestato.
Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di sindacato dei vizio di m infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutaz quella compiuta dai giudici di merito in ordine alraffidabilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, b se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbian corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzio e se abbiano esattamente applicato te regole della logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argome hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). Non sono invero deducibili censure at vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogici contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affe mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; pe inammissibili tutte le dogfianze che °attaccano» la persuasività, l’inadeguatezza, la rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle c una differente comparazione dei s’ignificati probatori da attribuire alle di evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’att credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifes illogica riguardo alla valutazione del materiale istruttorio esaminato, con particola alla compiuta disamina della univoche e convergenti dichiarazioni dei tre testimoni avevano assistito al sinistro i quali, concordemente (pagg. 6 e 7 della sentenza hanno affermato, descrivendo anche in modo particolareggiato quanto avvenuto, che il aveva attraversato l’incrocio con il semaforo rosso, peraltro mantenendo una velocità dei limiti consentiti ( circostanza risultante dalla consulenza del PM, pag. 8 impugnata).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presid t