Vizio di Motivazione: Quando il Silenzio del Giudice Porta all’Annullamento della Sentenza
Una sentenza deve essere sempre supportata da un percorso logico-giuridico chiaro e completo. Quando ciò non avviene, si incorre in un grave vizio di motivazione, una patologia del provvedimento che può portare al suo annullamento. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sentenza n. 42504/2024) offre un esempio lampante di come la motivazione carente o meramente apparente vanifichi la decisione di un giudice, riaprendo il processo. Analizziamo insieme il caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di falsa testimonianza, inflitta dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Messina. La pena stabilita era di due anni di reclusione.
Insoddisfatto della decisione di secondo grado, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico, ma fondamentale, motivo: la totale assenza di motivazione da parte della Corte territoriale in merito a specifiche richieste difensive avanzate nell’atto di appello.
Le Doglianze Ignorate: il vizio di motivazione in concreto
L’atto di appello non era generico, ma sollevava questioni precise e cruciali per la determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, la difesa aveva chiesto:
1. Il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
2. La concessione delle attenuanti generiche, che erano state negate dal giudice di primo grado.
3. L’applicazione della sospensione condizionale della pena.
Nonostante la chiarezza di queste richieste, la Corte d’Appello le aveva completamente ignorate, limitandosi a confermare la pena ritenendola ‘giusta ed equilibrata’ sulla base di una motivazione generica e slegata dai punti specifici del gravame.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici di legittimità hanno censurato pesantemente la sentenza impugnata, definendo la motivazione ‘apodittica e disancorata sia dai dati fattuali che dagli specifici motivi di gravame’.
La Corte di Cassazione ha evidenziato due errori macroscopici dei giudici d’appello:
* Genericità della Risposta: La Corte territoriale si era limitata a definire il comportamento dell’imputato ‘assai grave’ per giustificare la pena, senza però entrare nel merito delle singole richieste difensive. Un giudice non può eludere il suo dovere di motivare semplicemente affermando che la pena è ‘equilibrata’.
* Errore di Fatto: Incredibilmente, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche basandosi sull’erroneo presupposto che fossero già state concesse in primo grado, mentre, in realtà, il Tribunale le aveva motivatamente negate.
Questo approccio, secondo la Cassazione, equivale a una mancata risposta e integra un palese vizio di motivazione che rende nulla la sentenza sul punto. Il giudice d’appello ha l’obbligo di confrontarsi con tutte le censure mosse dalla parte e di fornire una spiegazione logico-giuridica per le sue decisioni.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello, rinviando il caso ad un’altra Sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio. Il nuovo collegio dovrà riesaminare il caso, questa volta fornendo una risposta puntuale e motivata sulle richieste di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di concessione delle attenuanti generiche e di applicazione della sospensione condizionale della pena.
Questa decisione ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il diritto alla difesa si sostanzia anche nel diritto a ricevere una risposta motivata a ogni specifica doglianza. Una motivazione assente, apparente o illogica non è solo un errore formale, ma una violazione sostanziale che inficia la validità stessa della decisione giudiziaria.
Cos’è un ‘vizio di motivazione’ in una sentenza?
Un vizio di motivazione è un difetto del provvedimento giudiziario che si verifica quando il ragionamento del giudice è assente, illogico, contraddittorio o, come in questo caso, non risponde affatto alle specifiche questioni sollevate dalle parti nel processo.
Cosa succede se una Corte d’Appello non risponde a tutti i motivi del ricorso?
Se la Corte d’Appello omette di pronunciarsi su specifici motivi di gravame, la sua sentenza è viziata. La Corte di Cassazione può annullare la decisione e rinviare il caso a un altro giudice per un nuovo esame che prenda in considerazione i punti ignorati.
In questo caso, l’imputato è stato assolto dalla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non ha assolto l’imputato né ha deciso nel merito della sua colpevolezza. Ha solamente annullato la sentenza di secondo grado a causa del difetto di motivazione e ha ordinato che il processo d’appello venga celebrato di nuovo, affinché un altro giudice valuti correttamente le richieste della difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42504 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a Patti avverso la sentenza 04/03/2024 della Corte di appello di Messina.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, confermava quella del Tribunale di Patti che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di falsa testimonianza, condannandolo alla pena di anni due di reclusione.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore di NOME, denunziandone con un motivo sostanzialmente unico, ribadito con successiva memoria del 27 settembre 2024, la mancanza assoluta di motivazione in merito alle specifiche doglianze sollevate con l’atto di appello, in punto di: riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.; – concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale sull’erroneo presupposto che esse fossero state già concesse dal primo giudice; – riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale, con motivazione apodittica e disancorata sia dai dati fattuali che dagli specifici motivi di gravame, ha ritenuto la pena applicata dal primo giudice “giusta ed equilibrata”, sul duplice rilievo che il comportamento illecito fosse “assai grave” e che l’imputato avesse già goduto in prime cure del riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Corte, così argomentando in merito al profilo del trattamento sanzionatorio, non ha affatto risposto alle specifiche censure mosse dall’imputato con i motivi articolati nell’atto di appello, pure richiamate nelle premesse in fatto, in punto di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., concessione delle attenuanti generiche (in realtà non concesse, bensì motivatamente negate dal primo giudice con la sentenza di condanna) e sospensione condizionale della pena.
Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sui punti suindicati ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 15/10/2024