Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42497 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.COGNOME NOME, nato a Venosa (PZ) il DATA_NASCITA
2.NOME, nato a Sofia (Bulgaria) il DATA_NASCITA
3.NOME, nato a Venosa (PZ) il DATA_NASCITA
4.COGNOME NOME, nato a Melfi il DATA_NASCITA
5.NOME, nato a Venosa (PZ) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10 novembre 2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e di COGNOME, il rigetto dei ricorsi prese da COGNOME e COGNOME, l’annullamento con rinvio nei confronti del solo COGNOME limitatamente all’aumento della pena per la continuazione e l’inammissibilità nel resto.
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME e di NOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza emessa in data 20 ottobre 2022 dal Tribunale di Potenza con cui veniva dichiarata la penale responsabilità di COGNOME NOMENOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l’originaria contestazion assolto per converso COGNOME NOME per non avere commesso il fatto; veniva altresì dichiarata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati all’art. 73 1 comma 5, del citato d.P.R. n. 309, così diversamente qualificati i fatt loro rispettivamente ascritti ai capi 2),3),4),5),6) e 7), ad eccezione di COGNOME NOME e di NOME che venivano assolti dai reati sub capo 6) e 7) per non avere commesso il fatto.
Hanno proposto distinti ricorsi COGNOME NOMENOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME con atto sottoscritto dai rispettivi difensori, di seguito sintetizzati conformement disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. NOME COGNOME ha dedotto:
vizio di motivazione per omissione per avere la Corte omesso di esaminare lé doglianze sollevate con l’atto di appello in relazione alle singole condotte detenzione e cessione contestate nei capi 3), 5) e 6);
vizio di motivazione per omissione per avere la Corte ritenuto sussistente il rea associativo senza motivare in relazione agli elementi costitutivi del rea bypassando le numerose questioni poste dalla difesa con i motivi di gravame in ordine alla stabilità dell’accordo, alla mancata individuazione del canale approvvigionamento, ai rapporti con gli altri presunti sodali, alla suddivisione d ruoli e alla ripartizione dei compiti.
2.2. NOME COGNOME ha dedotto:
-vizio di motivazione per omissione per avere la Corte distrettuale ritenut configurato il reato associativo nonostante l’ipotizzato sodalizio avesse operato p pochi mesi ( da giugno a novembre del 2019) e il NOMENOME giovane di venti anni,
fosse stato ininterrottamente detenuto in carcere; per avere assertivament ascritto al COGNOME il ruolo di promotore – organizzatore nonostante lo stato detenzione, l’assenza di contatti con i presunti accoliti, COGNOME e COGNOME mancanza di poteri gestori e di organizzazione; – vizio di motivazione per omissione per avere la Corte di appello confermato la capi 3) e 5), senza
responsabilità anche in relazione agli episodi di cessione sub affrontare le specifiche questioni dedotte con l’atto di appello.
2.3. NOME COGNOME, con plurimi motivi, ha dedotto: – violazione di legge, in relazione agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e al 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte distrettuale desunto la responsabilità : a) dalla m visione dei filmati, senza che venisse accertato il contenuto della busta ch COGNOMECOGNOME COGNOME due occasioni, aveva ceduto al COGNOMECOGNOME apparendo errato il riferiment al sequestro di droga presso l’abitazione del secondo avvenuto a distanza di olt tre mesi da tali episodi ; b) dalla riferibilità al NOME del nome “COGNOME compariva nelle intercettazioni- sulla base di voci correnti, in ordine alle q aveva riferito il teste di P.g., COGNOME; -violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 73, c 5, cit. d.P.R. n. 309, e vizio di motivazione per illogicità manifesta, per non a la Corte di appello derubricato le contestate condotte di cessione nella fattispe autonoma della lieve entità, nonostante si fosse al cospetto di due episodi e n fosse stata accertata la quantità e la qualità dello stupefacente asseritam
ceduto;
violazione di legge, in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen. e vizi motivazione per avere la Corte disposto l’aumento della pena per la recidiva mediante mero richiamo ai precedenti e senza, tuttavia, argomentare in ordine alla accresciuta pericolosità sociale del ricorrente;
-violazione di legge, in relazione all’art. 81, comma 2, cod. pen, e vizi motivazione per omissione per avere la Corte riconosciuto la continuazione interna tra due episodi non meglio identificati e per avere disposto l’aumento della pena per il reato satellite senza rendere motivazione alcuna;
violazione di legge, in relazione all’art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione per omissione per non avere la Corte distrettuale esposto congrue valutazioni in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. NOME COGNOME ha affidato il ricorso a due motivi, variamente articolati deducendo: -violazione di legge, in relazione all’art. 74, comma 6, cit. d.P.R. n 309 e al 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione, illogicità contraddittorietà per avere la Corte distrettuale identificato nella pers
dell’imputato il “NOMENOME, menzionato nelle intercettazioni ambientali, e pe avere la Corte ravvisato il reato associativo nonostante la mancanza degli element strutturali dell’associazione, così come ricostruiti dalla giurisprudenz legittimità.
Il difensore, nello specifico, ha dedotto la mancanza di contatti telefonici tr COGNOME COGNOME i due presunti organizzatori-promotori del sodalizio, COGNOME COGNOME COGNOME; ha evidenziato che “NOME” – di cui parlavano COGNOME e COGNOME nel corso dei colloqui in carcere – non sarebbe identificabile con il ricorrente, ma probabilment con tale NOME COGNOME, assuntore di stupefacenti e “frequentatore” dell’abitazione del COGNOME. Nel colloquio in carcere tra COGNOME e COGNOME del 10 settembre 2019 erano gli stessi interlocutori a rappresentare come “NOME” si recasse dal COGNOME a prendere il “fieno ogni due giorni”. Nondimeno, COGNOME aveva avuto contatti con COGNOME solo in quattro occasioni nell’arco di due mesi, nel corso delle quali era stata ceduta una busta della spesa, senza che se conoscesse il contenuto in assenza di perquisizione.
Ha, infine, osservato il difensore come – al netto di tali incontri- non foss stati registrati né evidenziati contatti ulteriori con gli altri presunti sodali.
Anche l’episodio del 14 febbraio 2020, relativo al sequestro di stupefacente presso l’abitazione di COGNOME e di COGNOME, non provava l’esistenza di uno stabi rapporto di affari inter partes, trattandosi di sostanza stupefacente confezionata in modo diverso e che il COGNOME aveva acquistato da terze persone;
– violazione di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivaz omissione per avere la Corte di appello confermato la condanna in relazione agli episodi di cessione contestati al capo 7) senza valutare i motivi di appel vieppiù in ragione del fatto che la prova della contestata attività di spaccio rappresentata dalle conversazioni telefoniche (droga parlata), senza alcun altr per riscontro.
2.5. NOME COGNOME, con due motivi, ha dedotto: – violazione di legge, in relazione all’art. 74 cit. d.P.R. n 309, e vizio di motiva per omissione, illogicità e contraddittorietà, per non avere la Corte distrettua spiegato la ragione per la quale il “NOME” – che compare nelle intercettazion ambientali – fosse da indentificate necessariamente nel NOME, essendo invece evidente dal tenore dei citati colloqui il riferimento a differenti persone con stesso nome di battesimo. Il COGNOME, inoltre, aveva avuto un unico contatto con il COGNOME e in quella occasione non aveva acquistato stupefacente; infine, le perquisizioni a suo carico avevano avuto sempre esito negativo; -vizio di motivazione per omissione, per avere la Corte trascurato ogni valutazione in ordine agli episodi di spaccio sub capo 7), laddove la decisione di condanna è
stata fondata sulle sole intercettazioni dal contenuto criptico, senza alc riscontro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
1.1. I motivi di censura- a vario titolo proposti nei ricorsi al vagl denunciano tutti indistintamente il vizio di motivazione per omissione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe semplicemente “richiamato” la sentenza impugnata, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive in punto di esistenza ed operatività del sodalizio associativo contestazione nonché di responsabilità di ciascun imputato in ordine ai reati-fine rispettivamente loro ascritti.
1.2. Questa Corte ha perimetrato il campo in cui assume rilievo il vizio di mancanza di motivazione, rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chiamando in causa il rapporto sussistente tra la motivazione del Giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l’atto di impugnazione. Consolidato è, infatti, il principio di diritto in forza del quale sussiste il v mancanza di motivazione quando le argomentazioni addotte dal Giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex multis, Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, Rv 272324; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv 257967).
Assumono, dunque, rilevanza le ragioni addotte nel giudizio di appello e la risposta che il Giudice è tenuto a dare: la mancanza di motivazione si identifica con l’assoluto ripudio da parte del Giudice del gravame dell’esame delle censure proposte» (così Sez.6, n 19681 del 05/04/2004 non mass.) . .
1.3. La concreta delimitazione di tale vizio può apparire problematica nei casi di motivazione per relationem e nei casi di integrazione tra le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, possibile laddove le due decisioni di merito costituiscono un “prodotto unico” per avere utilizzato criteri omogenei di valutazione delle prove e seguito un apparato logico-argomentativo uniforme (cd. doppia conforme).
Ebbene, in una tale evenienza, questa Corte ha ritenuto che il Giudice della impugnazione possa motivare anche per relationem e trascurare di esaminare argomenti laddove superflui, non pertinenti, generici, manifestamente infondati o palesemente inconsistenti, fermo però il principio secondo cui queste forme di “completamento” della motivazione della sentenza di appello giammai possono
trasformarsi in un illegittimo strumento attraverso cui eludere le questioni post dall’appellante.
1.4. In breve, la sostanziale elusione di questioni specifiche, introduttive d rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, rappresenta la spia del vizio d motivazione per omissione. In tale prospettiva, questa Corte ha ritenuto come il rinvio per relationem non “renda immune” la sentenza dal vizio di carenza motivazionale, se il Giudice si è sottratto alla necessaria disamina critica dei mot di gravame (ex multis, Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv 259316); parimenti, anche nel caso di doppia conforme, l’assenza di una specifica valutazione sui motivi di appello e l’esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado per soppesare la fondatezza o meno delle argomentazioni difensive integra il vizio di mancanza di motivazione(ex muftis, Sez.5. n. 52619 del 5/10/2016, Rv. 268859).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha disatteso l’obbligo di motivazione; rendendo ora una motivazione “meramente apparente” ora una motivazione “graficamente inesistente”. La sentenza di appello si è, infatti, tradotta in una me trascrizione del tracciato argomentativo già percorso nel precedente grado di giudizio, rimanendo silente rispetto ad una parte consistente degli argomenti di fatto dedotti, con efficacia, dalla difesa.
2.1. La Corte distrettuale non ha congruamente spiegato perché fosse configurabile il reato associativo e non si fosse piuttosto al cospetto di . una mera ipotesi di concorso di persone nel reato ex art. 110 cod. pen., nonostante la difesa avesse: a) dedotto l’assenza di rapporti diretti e personali tra i ritenuti sodal es. COGNOME e COGNOME e COGNOME) nonché di contatti telefonici tra COGNOME e i due pusher (COGNOME e COGNOME); b) evidenziato la collocazione delle vicende in contestazione in un periodo temporale particolarmente esiguo e lo stato di detenzione del ritenuto organizzatore COGNOME; c) contestato l’affectio societatis agendo il COGNOME in autonomia, tanto che il predetto per i rifornimenti di drog si era rivolto sua sponte a persone provenienti dalle Puglie; c) contestato la sicura identificazione dell’imputato NOME COGNOME nel “NOME“- di cui COGNOME e COGNOME parlavano nel corso del colloquio in carcere del 10 settembre 2019considerato che il COGNOME non era stato mai avvistato presso l’abitazione de COGNOME, mentre di contro era stata segnalata la presenza di tale NOME n u NUMERO_DOCUMENTO anche egli assuntore di stupefacenti e pregiudicato per reati di droga; d contestato la certa identificazione in NOME COGNOME del “NOME“, al quale COGNOME e COGNOME si riferivano sempre nel corso dei citati colloqui in carcere, rappresentando come il nome fosse stato menzionato in diverse occasioni, ma
fosse chiaramente riferito a soggetti di volta in volta diversi; e) evidenzia illogicità della motivazione della sentenza, laddove il sequestro di stupefacen avvenuto il 14 febbraio del 2020 a carico di COGNOME NOME, era stato – con u salto logico – collegato in modo automatico agli asseriti rifornimenti di stupefacen provenienti dal duo COGNOME NOME, risalenti tuttavia a tre mesi prima rispet all’indicato sequestro, e nonostante le differenti modalità di confezionamento del stupefacente rispetto a quello rinvenuto nella disponibilità del COGNOME; contestato il ruolo di organizzatore di COGNOME e COGNOME per assenza di effettiv concreti atti di gestione e di organizzazione dell’asserito sodalizio, anche ad dello stato di detenzione del primo, in vinculis senza soluzione di continuità dal mese di luglio del 2019; g) identificato NOME nel “COGNOME“, di cui parlava il COGNOME nei colloqui in carcere, sulla base di voci correnti; h) ritenuto che COGNOME fos stabile fornitore di COGNOME, al quale cedeva periodicamente stupefacente, nonostante l’assenza di perquisizioni e sequestri, nonché di colloqui telefonici le parti; i) ritenuto che la condotta del NOME fosse sussumibile nel paradig normativo dell’art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n 309, nonostante la contestazion avesse ad oggetto due soli episodi e nonostante non fosse stata accertata né qualità né la quantità dello stupefacente asseritamiente ceduto.
Le obiezioni poste dalla difesa avrebbero, dunque, meritato quanto meno una argomentata giustificazione della inconferenza ed infondatezza degli argomenti dedotti.
2.2. Analogamente la Corte distrettuale, nonostante la specifica deduzione di motivi di gravame in ordine a ciascun capo di imputazione relativo alle contestate cessioni di sostanza stupefacente e al ritenuto concorso morale del COGNOME, si limitata ad una rassegna dei fatti, ricalcando lo schema argomentativo proposto dal Tribunale, e ad una mera elencazione descrittiva delle vicende, senza tuttavi mai confrontarsi con le specifiche deduzioni , senza offrire una valutazione criti ed argomentata delle stesse e offrendo una motivazione di stile riferi cumulativamente ed indistintamente a tutti gli imputati e a tutti i capi imputazione loro rispettivamente contestati, senza operare i dovuti e necessar distinguo.
La elusione dell’obbligo di motivazione radica, per l’effetto, il dedotto vi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. cui consegu l’annullamento dell’impugnata sentenza nei confronti di COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e rinvia per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 23/09/2024.