Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4236 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4236 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a San Fili (CS) il DATA_NASCITA
inoltre:
Fall. RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso perché, in accoglimento del primo e secondo motivo, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
letta la memoria di replica trasmessa dalla Parte civile, RAGIONE_SOCIALE trasmessa in data 4.11.2025
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino, all’esito di giudizio abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17 marzo 2023 del GUP del Tribunale di Asti, ha condannato COGNOME (imputato in concorso con COGNOME NOME, giudicato separatamente), nella qualità di amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Asti del 27 gennaio 2020, siccome responsabile dei reati di: 1) bancarotta semplice documentale, per avere tenuto in modo irregolare le scritture contabili negli esercizi dal 2016 al 2018, omesse del tutto con riferimento al libro giornale e a quello dei cespiti; 2) bancarotta semplice patrimoniale per avere aggravato il dissesto per euro 190.000, ritardando la dichiarazione del fallimento nonché promuovendo, senza risultato, la procedura di pre-concordato con ulteriore aggravio di euro 168.895,00; 3) bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e post fallimentare, per avere distratto nel periodo 2010-2019 – e, quindi, prima del fallimento – l’importo di euro 1.050.000 euro, oltre iva, in favore della controllante RAGIONE_SOCIALE nonché in data 30.1.2020 successivamente alla dichiarazione di fallimento – l’importo di euro 13.236,80 restituito al cliente estero RAGIONE_SOCIALE; 4) bancarotta preferenziale per avere effettuato pagamenti: 4-a) a se stesso, nella qualità indicata, per gli anni 2017/18, pari ad euro 41.000 a titolo di emolumenti; 4-b) in favore della controllante RAGIONE_SOCIALE nel 2018 per oltre euro 309.000; 5) inosservanza all’obbligo di consegna dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali al momento della dichiarazione del fallimento. In particolare, la sentenza impugnata, confermando quella appellata in ordine a responsabilità, continuazione fallimentare e riconoscimento delle attenuanti generiche, ha ritenuto la prevalenza delle medesime attenuanti sulla aggravante prevista dall’art. 219 co. 2 n. 1, l.f., e, applicata la diminuente per il rito abbreviato, ha rideterminato in anni 1 mesi 8 di reclusione la pena inflitta, ferme le pene accessorie già stabilite, concedendo i doppi benefici. Ha confermato la condanna generica al risarcimento dei danni nonché la provvisionale di euro 100.000, oltre al pagamento delle spese, in favore del RAGIONE_SOCIALE costituito parte civile.
L’atto d’impugnazione è affidato a due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo articolato motivo il ricorrente deduce mancanza o comunque carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, nel complesso dolendosi che la motivazione della sentenza impugnata risultava priva di risposte alle censure formulate nell’atto di appello in ordine agli specifici capi e punti della decisione relativamente alla responsabilità penale. Ciò con riguardo a: 1) ruolo di amministratore di fatto attribuito a COGNOME; 2) completezza e regolarità della tenuta della contabilità; 3) ricostruzione delle vicende sottese alle due componenti della contestata distrazione; 4) ricorrenza dei contenuti della bancarotta prefernziale.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione dell’importo della provvisionale.
Il PG ha anticipato requisitoria scritta con cui chiede ‘in accoglimento del primo e secondo motivo, annullare con rinvio l’impugnata sentenza’.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria di replica volta a contrastare gli argomenti addotti dal PG in punto di annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve trovare accoglimento essendo i motivi fondati.
Il primo motivo, che deduce carenza di motivazione in ordine alle questioni già introdotte specificamente con i motivi di appello, è complessivamente fondato.
Il suo esame merita una premessa generale.
2.1. Secondo orientamento consolidato, ‘in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d’appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l’atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l’obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto’ (Sez. 2, Sentenza n. 52617 del 13/11/2018, dep. 22/11/2018, Rv. 274719 – 02; cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 43972 del 01/10/2013, dep. 28/10/2013, Rv. 256922 – 01).
L’affermazione rimane valida anche in materia di cd. doppia conforme di condanna, seppure con le seguenti specificazioni.
2.2. Come noto, la c.d. “doppia conforme” si verifica in particolare (Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/05/2019, COGNOME, RV. 277218) quando sono stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente richiama la sentenza di primo grado; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (Cass., Sez. 3, n. 44418/2013, COGNOME, RV. 257595)”.
In tal caso, ‘le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994, n. 197250; Cass. Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1dicembre 2011 – 12 aprile 2012, n. 252615)” (Cass, Sez. 3, 17/10/2023, n. 51434).
2.3. Predicato della premessa generale così posta, è, in primo luogo, ‘l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate’ (Cass., Sez. 3, 17/10/2023, n. 51434; cfr. anche Cass., Sez. 5, Sentenza, 20/02/2025, n. 10362; Cass., Sez. 3, 12/12/2013, n. 5481).
Per converso, la motivazione per relationem si mostra viziata laddove quella richiamata sia a sua volta carente, contraddittoria o manifestamente illogica e tali profili non trovino emenda nella sentenza resa all’esito dell’impugnazione.
Considerata la struttura dei provvedimenti qui concretamente in esame, mette conto altresì rammentare che, secondo uniforme indicazione della Corte di legittimità, ‘La motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione.’ (Sez. 2, Sentenza n. 55199 del 29/05/2018, dep. 10/12/2018, Rv. 274252 01; cfr., altresì, Sez. U, sentenza n. 17 del 21/06/2000, dep. 21/09/2000, Rv. 216664 – 01).
2.4. Sotto altro profilo, fermo il principio del devolutum (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, dep. 26/11/2019, Rv. 277758 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 19710 del 03/02/2009, dep. 08/05/2009, Rv. 243636 – 01) che, anche su tale versante, impedisce la deduzione dinanzi al giudice di legittimità di vizi inediti nella fase del merito, è consolidato l’orientamento secondo cui ‘Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti’ (Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, dep. 05/02/2018, Rv. 272018 – 01).
2.5. In sintesi, nella doppia conforme di condanna, il giudice di appello può limitarsi a richiamare la motivazione di primo grado, rispondendo alle censure che l’impugnazione abbia specificamente svolto verso quest’ultima.
È, peraltro, ravvisabile una carenza di motivazione della sentenza di appello ove questa, confermando quella impugnata, ometta il compito così delineato, anche rinviando ad una motivazione che sia, a sua volta, affetta da carenze, illogicità manifesta e contraddittorietà specificamente indicate nell’atto di impugnazione.
In particolare, siffatta eventualità è destinata a verificarsi anche laddove la sentenza appellata richiamata sia connotata dal ricorso alla tecnica della motivazione per relationem senza l’osservanza dei requisiti che si sono sopra specificati.
Con il primo motivo il ricorrente deduce mancanza o comunque carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale con riguardo agli specifici capi e punti della decisione in ordine alla responsabilità penale.
3.1. Giova premettere che è qui in rilievo la vicenda della società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita dal Tribunale di Asti con sentenza del 27.01.2020, depositata In pari data (su ricorso promosso dalla Procura della Repubblica a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda di pre-concordato).
La società era controllata dalla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), a sua volta controllata da NOME COGNOME.
NOME COGNOME era stato amministratore della RAGIONE_SOCIALE dal 2/03/2004, al 15/05/2014 quando gli era subentrato NOME COGNOME, che, peraltro, era rimasto in carica solo sino al 3/09/2014, quando era stato nuovamente nominato COGNOME che era poi rimasto in carica sino alla dichiarazione di fallimento.
I rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e controllante attraversano la materia oggetto di giudizio, con riguardo, in primo luogo, alla effettiva portata dei ruoli gestionali, posto che i due amministratori, NOME e COGNOME, risultavano essere stati dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, nonché con riguardo alle specifiche contestazioni di distrazione e di pagamenti preferenziali.
3.2. Nel quadro così caratterizzato, la prima censura ha riguardo alla conclusione assunta dalle due sentenze in ordine al ruolo di amministratore unico di COGNOME.
3.2.1. Il ricorso, riprendendo argomenti e censure articolati in primo e secondo grado, rimarca come plurimi elementi fossero stati indicati a significare il carattere formale del ruolo amministrativo in capo a COGNOME che era, in realtà, sostanzialmente esautorato ed eterodiretto dal COGNOME anche per tramite del coimputato COGNOME, in un quadro complessivo in cui la stessa fallita RAGIONE_SOCIALE altro non era che un ramo della MSA.
Nei due gradi di giudizio, la difesa aveva in tal senso addotto che: a) le dichiarazioni del COGNOME, richiamate dalla sentenza di primo grado e valorizzate dalla sentenza di appello,
provenivano da un coimputato controinteressato; b) la documentazione prodotta dalla difesa e la stessa relazione del AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO .M, AVV_NOTAIO, indicavano la particolarità delle procure conferite a COGNOME e COGNOME che erano tali da conferire loro vastissimi poteri gestionali per lo svolgimento di un ampio spettro di operazioni anche di natura finanziaria; c) l’interrogatorio di COGNOME offriva sul tema allegazioni di segno differente.
Secondo il ricorrente, la sentenza del GUP in modo carente e contraddittorio aveva dapprima affermato che la gestione era in capo al medesimo COGNOME, per poi osservare che ‘un ruolo rilevante si ritiene possa essere ascritto a COGNOME NOME …confermato dalle deleghe ad operare sui conti correnti bancari … oltre una procura speciale attinente alla gestione di tutti gli aspetti di natura finanziaria della società”.
La sentenza di appello si era limitata ad affermare che il ruolo di COGNOME si traeva dalle dichiarazioni del COGNOME che aveva indicato che il primo godeva della fiducia del COGNOME, che gestiva la controllante. Ciò in modo, da un lato, apodittico, dall’altro, in contraddizione della premessa del GUP che riconosceva un ruolo al COGNOME.
3.2.2. Sul tema, la sentenza del Tribunale ha riconosciuto un ruolo non solo formale, ma anche operativo in capo a COGNOME, sulla scorta delle risultanze della CT del P .M., AVV_NOTAIO, e delle dichiarazioni provenienti dal COGNOME.
Ha comunque concluso che, ove pure amministratore formale, l’attuale ricorrente era chiamato a rispondere dei fatti addebitati per non avere impedito gli eventi pregiudizievoli, nella consapevolezza che il suo ruolo di prestanome favoriva le condotte illecite commesse da colui che aveva la reale gestione della vicenda.
La sentenza della Corte territoriale, risolvendo la ambivalenza sul tema offerta da quella appellata, ha affermato che il NOME era amministratore effettivo della fallita, facendo rinvio alla relazione della curatrice ed alla relazione del CT del PM, che offrivano corroborazione alle dichiarazioni del COGNOME, secondo cui proprio il NOME COGNOME avesse gestito la società godendo della piena fiducia del COGNOME. Controllo a distanza, questo, che ‘trovava conferma anche nella tenuta, rivelatasi non completa e per certi versi irregolare, della contabilità, custodita, infatti, in uffici della Sicilia’ mentre doveva essere disattesa la difesa del NOME di essere stato solo un dipendente della società, quando a lui erano riconducibili le scelte gestorie.
3.2.3. La motivazione della sentenza impugnata si mostra apparente a fronte delle questioni introdotte con l’atto di appello.
In generale, quando risulti che l’imputato abbia rivestito il ruolo di amministratore della società fallita spetta alla difesa allegare elementi concreti capaci di dissociare il ruolo formale dalla effettività dei poteri che allo stesso naturalmente ineriscono. Ciò vale a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, la detenzione della carica sia stata conservata per un periodo esteso ed in un quadro in cui il soggetto era, comunque, inserito nella realtà operativa dell’impresa.
Vero è, peraltro, che, ove la difesa abbia effettivamente introdotto elementi volti a soddisfare l’onere sopra individuato, compete al giudizio, sia di primo che di secondo grado, vagliare significato e consistenza della allegazione.
La sentenza impugnata, mentre ha sciolto l’ambivalenza conservata da quella appellata escludendo che il NOME avesse un ruolo di mera testa di legno, ha fatto mostra di fondare le proprie conclusioni sulle dichiarazioni del COGNOME e su elementi esterni, quali la relazione della Curatrice e quella del CT del P.M.
Già nel vaglio delle dichiarazioni del COGNOME, peraltro, non si è confrontata con i rilievi difensivi che rimarcavano come questi risultava coimputato che la stessa sentenza di primo grado aveva individuato quale soggetto investito di un ruolo rilevante nella RAGIONE_SOCIALE, in ragione delle ampie deleghe che aveva ricevuto, in particolare in materia finanziaria.
Soprattutto, comunque, sul piano della corroborazione delle dichiarazioni, risultano evanescenti ed assolutamente generici i riferimenti che la motivazione dedica ai riscontri sul tema.
Come evidenziato dal ricorrente, la relazione della curatrice, AVV_NOTAIO, nulla di più adduce se non la ricognizione formale del titolo di amministratore in capo al NOME.
Quanto al rinvio alla relazione del CT, avuto riguardo alla complessità dell’atto così richiamato, si tratta di motivazione per relationem, che si mostra del tutto generica e priva di indicazione degli elementi che dovrebbero sostenere le corroborazioni alle dichiarazioni del COGNOME.
Dalla motivazione in rilievo nemmeno è dato ben comprendere, poi, in quale senso le conferme su tale versante dovrebbero discendere dal fatto che le scritture contabili della fallita erano state rinvenute in Sicilia, apparendo quantomeno generico l’argomento implicito che si volesse desumere dal fatto che il COGNOME era un imprenditore siciliano.
Le lacune così individuate non sono compensate dalla integrazione offerta dalla sentenza di primo grado. Questa, anche a pretermettere che sul punto ha assunto la declinazione parzialmente differente che si è evidenziata, appare affetta da analogo vizio a quello che si è attribuito alla sentenza della Corte di Appello.
Né il tema della distinzione tra la connotazione meramente formale o invece effettiva del ruolo amministrativo rivestito dall’imputato può essere confinato nella irrilevanza. Ciò in primo luogo in quanto, diversamente dalla sentenza di primo grado, quella di appello ha argomentato muovendo esclusivamente dalla premessa della effettività del ruolo gestionale. In secondo luogo, in quanto l’eventuale riconoscimento del carattere meramente formale del ruolo, seppure di per sé è capace di sostenere comunque la responsabilità dell’imputato in ordine a ciascuna delle contestazioni qui in rilievo, determina un percorso motivazionale differente, in particolare in punto di consapevolezza e partecipazione alla declinazione fraudolenta dei fatti.
3.2.4. Già sotto questo profilo, si apprezza un vizio di motivazione che impone l’annullamento, con rinvio, perché siano colmate le carenze sopra individuate.
3.3. Il ricorso deduce poi una serie di vizi della motivazione in ordine alle singole imputazioni, incominciando dalla prima, relativa alla contestazione della bancarotta semplice documentale, specificata in relazione alla ‘assenza del libro giornale degli esercizi 2016 – 2020, del registro dei cespiti ammortizzabili degli esercizi 2015 – 2018 e la pressoché totale assenza dei registri IVA (rinvenuti per il solo anno 2015)’ ed alla mancanza degli ‘inventari degli esercizi 2017 e 2018’.
3.3.1. Secondo il ricorrente, la sentenza del GUP si era limitata a richiamare la relazione del AVV_NOTAIO, il quale aveva sottolineato l’assenza del libro giornale, del registro dei cespiti, dei registri IVA e degli inventari. Ciò in contrasto con una serie di atti specificamente indicati che rappresentavano come la contabilità e la sede della RAGIONE_SOCIALE avessero subito diversi spostamenti e che la medesima contabilità era stata poi rinvenuta completa e regolarmente tenuta a Madonna dell’Olmo (CN) presso la Ditta RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, a fronte di motivi specifici sul tema, si era apoditticamente limitata a definire la contabilità incompleta e tenuta male.
Il motivo è fondato.
3.3.2. Al riguardo, invero, la sentenza di primo grado, richiamando proprio la CT del AVV_NOTAIO (pp. 141-150), ha affermato che mancavano il libro giornale 2016-2020 (compresi) registro dei cespiti ammortizzabili 2015-2018 (compresi), pressoché totalmente i registri IVA (rinvenuti per il solo 2015), nonché gli inventari degli esercizi 2017 e 2018.
La sentenza di appello si era limitata ad affermare che ‘la contabilità della società era incompleta e, in parte, tenuta male il che concretizza la bancarotta semplice’.
3.3.3. Anche in questo caso, la motivazione della sentenza di secondo grado non fornisce risposta ai motivi di appello indirizzati a dare conto, mediante il richiamo di una serie di atti (tra cui, in particolare, quelli relativi ai trasferimenti della contabilità), come le scritture, fatte oggetto di sequenziali trasferimenti comunque tracciati, fossero complete. Nessun riferimento era svolto, in particolare, alle dichiarazioni del COGNOME, pur ritenute attendibili laddove erano state impiegate in funzione accusatoria quanto al ruolo del NOME.
In particolare, a fronte delle allegazioni così articolate dalla difesa, la Corte territoriale ha omesso di dare conto della ragione per cui gli elementi acquisiti, a cominciare da quelli indicati nella sentenza del Tribunale, potevano essere riguardati come idonei a contrastare l’assunto difensivo.
Né sul punto è dirimente l’osservazione contenuta nelle repliche della parte civile, secondo cui la sentenza di appello deve essere letta in modo integrato con quella di primo grado ‘che non potrebbe essere più esaustivo, non potendosi argomentare altro con riferimento a documenti mancanti se non, appunto, che mancano’. Ciò quando le allegazioni difensive erano volte, appunto, ad affermare che le scritture contabili erano, in realtà, state complete, secondo quanto indicato da alcune fonte probatorie.
Nel quadro così delineato il compito della sentenza di appello era proprio quello di significare le ragioni per cui l’esame delle fonti indicate dalla difesa, non conduceva a falsificare la conclusione della mancanza dei documenti in rilievo.
3.3.4. Il difetto di valutazione sugli elementi indotti dalla difesa in appello rende la motivazione apparente. Il rinvio dovrà quindi colmare la lacuna così individuata.
3.4. Sempre con il primo motivo, il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto fondato l’addebito contestato ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 224, 217 comma 1 n. 4) L. Fall., per avere il NOME, in concorso con il COGNOME, aggravato il dissesto ritardando la dichiarazione di fallimento, aggravio consistito nell’incremento di passività per euro 190.000,00 e un esborso di euro 168.895,00 comprensivo di Iva, per oneri della procedura concordataria.
3.4.1. Secondo il ricorso, la sentenza di primo grado attribuiva l’aggravamento del dissesto a ragioni inconferenti ed irrilevanti rispetto alla contestazione in rilievo.
La Corte d’Appello si era limitata ad osservare che lo stesso era stato causato dalla proposizione di una soluzione concordataria rivelatasi poco seria e, come tale, non accolta.
Ad avviso del ricorrente la motivazione della sentenza di appello non aveva tenuto in considerazione gli indici contrari correlati a: 1) serietà dei professionisti che avevano presentato l’ipotesi di concordato (AVV_NOTAIO); 2) ammissione al passivo del fallimento da parte del Giudice Delegato delle parcelle per l’elevato importo di circa 100.000 euro (vedi all.9); c-3) assenza di rilievi da parte del AVV_NOTAIO Giudiziale AVV_NOTAIO. Circostanze, queste, che, corroborate dal contenuto dei richiamati atti processuali, risultano totalmente in contraddizione con la apodittica affermazione che la suddetta proposta di concordato fosse “poco seria”.
3.4.2. L’esame delle sentenze porta a rilevare come quella di primo grado avesse tratto dalla CT del AVV_NOTAIO la conclusione che il dissesto, dopo primi segnali di crisi nel 2017, si era manifestato nel 2018, con cause e dinamica che riflettevano le scelte della controllante di riversare sulla controllata gli oneri economici di commesse non remunerative acquisite mentre drenava gli originari finanziamenti operati. Le passività sorte nel 2018-2019 avevano integrato un aggravamento di euro 198.031,43, ulteriormente accresciuto dagli oneri del concordato per euro 168.895,00.
La sentenza di appello, richiamati in generale i principi della doppia conforme di condanna, ha osservato che ‘il dissesto, già evidente, era stato aggravato per avere ritardato la dichiarazione del fallimento anche proponendo una soluzione concordataria rivelatasi poco seria e, come tale, non accolta’.
3.4.3. Al riguardo, mette conto rimarcare che, come noto, elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 217 cit. sono: a) la condotta articolata o nell’astensione dal richiedere il fallimento o in altra grave colpa; b) il rapporto causale tra detta condotta e l’aggravamento del dissesto.
3.4.4. Quanto alla condotta, questa è integrata dal mero ritardo nel richiedere il fallimento, ove causativo dell’aggravamento del dissesto, senza che siano richiesti ulteriori comportamenti concorrenti.’ [Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13318 del 14/02/2013, dep. 21/03/2013, Rv. 254986 01. Nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28609 del 21/04/2017, dep. 08/06/2017, Rv. 270874 – 01).
Secondo quanto richiesto dalla stessa lettera della disposizione di cui all’art. 217 comma 1 n. 4) L. Fall., peraltro, il ritardo in tanto rileva in quanto esso stesso integri grave colpa (cfr. Sez. 5, 09/06/2015, n. 35708, in motivazione, secondo cui è necessario che ‘la scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento in proprio debba essere in sé stessa determinata da un atteggiamento gravemente colposo’). E’ stato così affermato che ‘Nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell’amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione.’ (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18108 del 12/03/2018, dep. 24/04/2018, Rv. 272823 – 01; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 57757 del 24/11/2017, dep. 28/12/2017, Rv. 271861 – 01; Cass., n. 43414 del 2013, Rv. 257533 – 01; n. 38077 del 2015, Rv. 264743 – 01).
3.4.5. Come premesso, il dissesto, poi, deve derivare dalla condotta colposa dell’imputato. L’evento in rilievo deve, quindi, correlarsi ad un risultato negativo dei fattori riferibili all’azione dell’imputato che hanno inciso sulla situazione economica della fallita (cfr. quanto osservato, seppure con diretto riguardo alla fattispecie di cui all’art. 223 L.Fall., da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19806 del 28/03/2003, dep. 29/04/2003, Rv. 224947 – 01, secondo cui ‘L’aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l’entità complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sé, un’affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. Solo in questo caso, infatti, è possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto, in sé considerata, ha comunque comportato un peggioramento’).
La dimostrazione del nesso eziologico deve articolarsi secondo i canoni consueti, sicché il giudice di merito (deve) verificare, mediante un giudizio controfattuale, se, qualora fossero state poste in essere le attività di impulso e controllo omesse, si sarebbe comunque realizzato l’aggravamento del dissesto.’ (Cass. pen., Sez. 5, Sent. 21/09/2020, n. 28848, Rrv. 279599-02).
3.4.6. Alla stregua dei consolidati orientamenti richiamati, il giudizio doveva innanzitutto valutare e spiegare se l’avere omesso di richiedere il fallimento ed avere invece intrapreso la via della gestione concordataria della crisi, ex ante, nelle situazioni date, integrasse una colpa grave, siccome scelta di per sé inidonea a costituire una alternativa efficace alla presentazione dei libri in tribunale.
Seppure, al riguardo, inappropriatamente il ricorso richiama la mancata dimostrazione del dolo, elemento soggettivo estraneo alla fattispecie in esame, rimane la considerazione che la ricognizione della colpa richiedeva un’indagine sui punti così segnalati.
Al riguardo, benché, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, era neutra la circostanza che il Giudice delegato avesse liquidato i compensi ai professionisti che avevano curato la procedura concordataria, si mostra tutt’altro che dirimente osservare, come spiegato dalla Corte d’appello, che la proposta concordataria era stata rigettata, in ciò ravvisando un indice autosufficiente della sua inconsistenza.
Analoghe carenze, a fronte delle censure, si rilevano in ordine ai requisiti della dimostrazione del nesso causale tra colpa e aggravamento del dissesto, secondo i criteri già esposti.
Vero è, poi, che, anche in parte qua, incidono i rilievi sopra accolti in punto di dimostrazione del ruolo effettivamente riconoscibile in capo al NOME ed al grado di consapevolezza allo stesso riferibile.
Appare superfluo rimarcare come l’elemento soggettivo, seppure qui declinato nella forma della colpa grave e non del dolo, deve essere misurato in relazione alla posizione concretamente assunta dall’imputato nella effettiva gestione aziendale.
3.4.7. Alla stregua delle considerazioni svolte, anche in parte qua la sentenza deve essere annullata, con rinvio perché siano colmate le lacune registrate.
3.5. Il primo motivo di ricorso censura altresì le motivazioni in ordine alla imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riguardo ai due distinti fatti che la compongono e che possono essere esaminati disgiuntamente, come di seguito.
3.6. In primo luogo, l’impugnazione contesta la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto fondata la responsabilità del NOME in ordine alla distrazione dell’importo di euro 1.050.000 euro, oltre iva, in favore della controllante RAGIONE_SOCIALE
3.6.1. Secondo il ricorrente, il GUP astigiano si era limitato a richiamare apoditticamente le osservazioni del CT, sostenendo anche che il contratto stipulato dalla fallita con la controllante, riferito alla sublocazione di spazi e ad altri non meglio definiti servizi, avrebbe comportato il versamento di importi o canoni, pari ad euro 8.500,00 mensili da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, non congrui o comunque sproporzionati in quanto (con riferimento alla componente “servizi”) non sarebbe nota la precisa natura delle attività fomite o rese da RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE.
Così facendo, il GUP , secondo la doglianza, aveva omesso di considerare che oggetto del contratto erano, da un lato, la concessione della disponibilità di un vasto capannone di circa 1.700 mq. adibito a sede della fallita, dall’altro, servizi che erano tutt’altro che indeterminati, consistendo in guardiania diurna e notturna, utilizzo sala mensa, utilizzo sala relax-palestra, utilizzo aree verdi, manutenzione impianti elettrici, idrico e di riscaldamento, utilizzo aree esterne per parcheggio e movimento mezzi.
Soprattutto, il giudice era incorso in contraddizione logica in quanto assumeva la sproporzione del corrispettivo per servizi che, contestualmente, affermava non individuati in giudizio. Il GUP, poi, in modo ancor più incoerente, aveva negato accesso a perizia stragiudiziale risalente al 2011 di cui la difesa aveva richiesto l’acquisizione, in ordine al valore locatizio dei I.700 metri quadrati di capannone industriale concessi in sublocazione. Ciò con ordinanza 27.9.2022, pure impugnata, che assumeva che il dato doveva essere acquisito nella forma peritale.
La Corte torinese si era limitata ad affermare che il canone mensile di circa 8.500,00 euro pagato da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE risultava del tutto incongruo, perché nessuna relazione era stata fornita circa l’utilità reale del subaffitto risultando, quindi, con ogni probabilità, una mera operazione contabile di favore tra società facenti parte del medesimo gruppo.
3.6.2. Anche sul punto il motivo è fondato, nei termini di seguito specificati.
Né la sentenza di primo grado, né quella di appello, pur a fronte di motivi idoneamente specifici, hanno chiarito per quale ragione doveva reputarsi che il corrispettivo stabilito per la disponibilità del capannone e per i servizi era sproporzionato per eccesso e, anzi, più radicalmente volto a dissimulare una traslazione di valore dalla controllante alla controllata in realtà priva di causa.
In particolare, la sentenza del Tribunale ha affermato la sproporzione del corrispettivo per servizi che ha assunto non individuati, con conclusione che si mostra basata, ancora una volta, su un generico rinvio alla relazione del CT del AVV_NOTAIOMAVV_NOTAIO, senza precisa ricognizione e vaglio dei passaggi argomentativi in quella sede spesi e senza confrontarsi con la circostanza che lo stesso contratto indicava la articolazione dei servizi in rilievo.
La Corte di appello, poi, concentrandosi sulla componente locatizia del contratto, ha a sua volta ritenuto incongrua la relativa quota di canone, senza peraltro dare compiutamente conto dei criteri adottati e senza spiegare la ragione per cui assumeva che la disponibilità del capannone non avesse dispiegato alcuna utilità per la fallita.
Di contro, non appare concludente, ai presenti fini, la doglianza del ricorrente in ordine alla espunzione della perizia estimativa stragiudiziale del 13.4.2011 dell’AVV_NOTAIO, prodotta quale documento 8 all’udienza del 22/09/2022. Al riguardo, da un lato, nemmeno risulta chiarito se tale documento facesse parte della provvista alla cui acquisizione era subordinata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ammesso dal GUP in data 7.6.2022, dovendosi comunque notare che nessuna deduzione era mai stata svolta dal ricorrente in ordine alla ritualità dell’ammissione del rito richiesto. Dall’altro lato, è dato osservare che certamente non dirimente doveva risultare una stima del canone di locazione che, oltre ad essere risalente a dieci anni prima del fallimento, afferiva al complesso del locale che, solo pro quota ed in porzioni nemmeno precisamente individuate, era poi stato fatto oggetto della locazione qui direttamente in rilievo.
3.6.3. La motivazione della sentenza impugnata, come pure integrata da quella di primo grado che, peraltro, ha diretto riguardo a differenti componenti della vicenda patrimoniale scrutinata,
non offre le indicazioni necessarie a superare le censure articolate dalla difesa, posto anche che la genericità del rinvio nemmeno focalizza e dà conto di avere valutato gli elementi eventualmente desumibili dalla relazione del CT sul tema.
3.7. Il ricorso censura poi la motivazione relativa alla distrazione dell’importo di euro 13.236,80 restituito al cliente estero RAGIONE_SOCIALE in data successiva al fallimento.
3.7.1. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva risposto al motivo di appello secondo cui tale corresponsione costituiva restituzione doverosa di un pagamento dalla stessa ditta effettuato, ma non dovuto in ragione dell’intervenuto fallimento, come chiaramente emergente dalla stessa CT del PM, secondo quanto dedotto nel motivo di appello.
3.7.2. Al riguardo, la sentenza del GUP si era limitata ad affermare che l’operazione in oggetto non aveva trovato giustificazioni.
La sentenza di appello aveva osservato che la stessa era “del tutto ingiustificata proprio in ragione delle concomitanti vicissitudini fallimentari”.
3.7.3. A fronte delle deduzioni difensive e delle stesse risultanze della CT, che riportava causali dei bonifici di restituzione, la motivazione appare effettivamente apodittica e suscettibile di integrazione.
Ciò tanto più che il contesto post-fallimentare non è autosufficiente ad individuare la funzione distrattiva di un versamento.
3.8. Il primo motivo del ricorso, infine, censura la motivazione con riguardo alla imputazione di bancarotta preferenziale riferita alle somme versate a favore dell’imputato ricorrente ed alla controllante RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è fondato.
3.8.1. Il GUP rilevava come il CT avesse evidenziato pagamenti preferenziali ravvisati in: a) pagamenti a sé stesso, nella qualità indicata, per gli anni 2017/18, pari ad euro 41.000,00 a titolo di emolumenti, in assenza di delibera assembleare; b) pagamenti in favore della controllante RAGIONE_SOCIALE nel 2018 per oltre euro 309.000,00 quando, oltretutto, la RAGIONE_SOCIALE aveva sempre evidenziato una posizione creditoria nei confronti della controparte controllante in modo che avrebbe giustificato compensazioni invece che versamenti.
La sentenza di appello ha argomentato che le somme erano state versate ‘senza che le stesse, trattandosi dell’amministratore della società, fossero state deliberate nelle forme previste”.
3.8.2. Al riguardo, il ricorso, nel quadro in cui, anche richiamando i motivi di appello, contesta la complessiva carenza della dimostrazione degli elementi della fattispecie, deduce che la motivazione si mostra apodittica, quanto alla prima voce confondendo anche gli emolumenti da amministratore con quelli da dipendente, per i quali anzi il ricorrente era stato anche ammesso al passivo del fallimento.
3.8.3. Merita rammentarsi che la bancarotta preferenziale, siccome figura di reato volta a presidiare la par condicio creditorum, consiste «nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilità del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti “de quibus” e non già di qualsiasi altro credito» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15712 del 12/03/2014, dep. 08/04/2014, Rv. 260221; cfr. anche Cass., Sez. Unite Sent., 28/02/2019, n. 28910 secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della par condicio creditorum, che consiste nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l’esistenza di altri creditori, che vantino ragioni prevalenti o eguali, rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al preferito»).
La fattispecie, poi, richiede il dolo specifico «consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16983 del 05/03/2014, dep. 16/04/2014, Rv. 262904; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 54465 del 05/06/2018, dep. 05/12/2018, Rv. 274188 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 673 del 21/11/2013, dep. 10/01/2014, Rv. 257963).
3.8.4. Le due sentenze conformi di condanna qui in rilievo non offrono indicazioni sui temi così enucleati che investono gli stessi elementi costitutivi del reato in esame, ricadendo nella carenza al riguardo denunciata dal ricorrente.
Nemmeno risulta affrontato il motivo di appello, riproposto nella presente sede, secondo cui gli emolumenti per euro 41.400,00 corrisposti all’imputato trovassero titolo nel pagamento dello stipendio, nel contesto in cui per tale titolo – deve assumersi per differenti importi – il medesimo NOME era stato ammesso al passivo. Tematica, questa, i cui ambiti di rilevanza, peraltro, sono naturalmente compressi dalla considerazione che la stessa giurisprudenza di legittimità civile ha limitato le aree e le condizioni in cui si apprezza la compatibilità tra la posizione di immedesimazione organica dell’amministratore unico e forme di retribuzione afferenti a distinti rapporti subordinati o parasubordinati (cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 – 03; Cass. Civ. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 345 del 13/01/2020, Rv. 657011 – 01, secondo cui la premessa immedesimazione organica ‘non esclude che, tra la detta società e la persona fisica che la rappresenta e gestisce, possa instaurarsi un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di quello subordinato, parasubordinato o d’opera, con l’effetto che, in tali situazioni, la competenza a conoscere della medesima azione va riconosciuta al giudice del lavoro.’).
3.9. I vizi di motivazione rilevati impongono quindi l’annullamento della intera sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino perché proceda a nuovo giudizio secondo le indicazioni sopra dettagliate.
Con il secondo motivo il ricorso deduce vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione dell’importo della provvisionale.
4.1. Il Tribunale di Asti ha stabilito la provvisionale argomentando che la stessa ‘appare dovuta in ragione del pacifico aggravamento del dissesto (e dei maggiori oneri derivati dall’astensione dal chiedere il fallimento, documentati in atti).
La Corte d’Appello aveva affermato che la provvisionale ‘risulta commisurata in modo equo in ragione del danno procurato alla massa dei creditori’.
4.2. Come noto, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, l’orientamento secondo il quale ‘Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento’ (Sez. 2, Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, dep. 05/11/2019, Rv. 277773 – 02; cfr. anche n. 40410 del 2004, Rv. 230105 – 01; n. 32899 del 2011, Rv. 250934 – 01; n. 43886 del 2019 Rv. 277711 – 01; n. 50746 del 2014, Rv. 261536 – 01; n. 34791 del 2010, Rv. 248348 – 01; n. 49016 del 2014, Rv. 261054 – 01, n. 18663 del 2015, Rv. 263486 – 01; n. 5001 del 2007 Rv. 236068 – 01).
Nel caso di specie, peraltro, deve riconoscersi che la provvisionale subisce l’effetto riflesso dell’annullamento del titolo di condanna su cui poggiava.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così è deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME