Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1581 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOU
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 29037/2022
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenz grado in forza della quale NOME COGNOME era condannato alla pena ritenuta di gi reati di cui agli artt. 110, 56 – 628, 628 e 582 cod. pen.
L’ imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione per travisamento dei fatti in affermazione di responsabilità del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure pr Il ricorrente ha riproposto censure già sostanzialmente prospettate con i motivi di ap quali la Corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza RAGIONE_SOCIALE affer logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enun doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è ce del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiu di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della de valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazion tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indicazione, pien sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il propri la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
Va anche rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per for complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le c proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell’a valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).
Va, ancora, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo s e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sce versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05 Rv. 25036201).
Tali considerazioni rendono del tutto prive di pregio le contestazioni tbrmulate aven territoriale spiegato con motivazione logica, congrua ed adeguata non censurabile in q che il riconoscimento effettuato in sede d’indagine dal Paone vittima della rapina di A), acquisito ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., per l’accertata minac /era pienamente attendibile nonché valorizzato l’esito positivo della ricognizione fotografi dal Rulvoni – vittima della rapina di cui al capo B) -rispetto a quello negativo dell’informal riconoscimento in aula, per la discrasia temporale ed il significativo cambiament dell’imputato.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa s all’ affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati d censure, essendo incentrate tutte sostanzialmente su una nuova rivalutazione di elemen e, quindi, di mero merito, appaiono manifestamente infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammis declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore de RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Consigliere stensore
Il Presidente