Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28222 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRICHERASIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ex art. 640, comma secondo, n.2-bis, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché il ricorrente, reiterando doglianze in fatto già dedotte in appello e già congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, solo formalmente propone vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre, in realtà, censura la valutazione delle risultanze processuali, prefigurando un risultato probatorio alternativo e antagonista a quello raggiunto dai giudici di merito;
considerato che, a tal proposito, deve ribadirsi che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso dinanzi a questa Corte che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da sovrapporre a quella compiuta nei precedenti gradi o di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato che, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo esatta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231 – 01; Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, COGNOME, non nnassimata), hanno affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente per la condotta truffaldina ascrittagli sulla base di una congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, sulla mancanza di concreti elementi di segno contrario apportati dalla difesa, sull’assenza di denunce di furto o smarrimento sia della PostePay nella titolarità del ricorrente, su cui era confluito l’ingiusto profitto carpito alla persona offesa, che dalla SIM associata al numero telefonico pubblicato nell’annuncio, della totale omissione di una qualsivoglia spiegazione alternativa da parte del pervenuto);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.