Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27144 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27144 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 28/09/1952
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 3 marzo 2023 la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza emessa il 16 marzo 2022 dal Tribunale di Messina, dichiarava NOME NOME colpevole del reato di danneggiamento continuato, con le conseguenti statuizioni di condanna.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla statuizione di responsabilità dell’imputato e travisamento della prova.
Assumeva che la Corte d’Appello aveva ritenuto la responsabilità dell’COGNOME sulla scorta di un video tratto da un sistema di videosorveglianza di pertinenza della parte offesa che ritraeva l’imputato a ridosso del lato destro della vettura danneggiata, laddove nell’imputazione veniva rappresentato che era stato danneggiato il lato sinistro del veicolo.
Con il secondo motivo deduceva carenza e illogicità della motivazione in relazione alla statuizione di responsabilità, assumendo che non era stato provato che il video che la parte offesa aveva mostrato all’imputato e alla di lui moglie – i quali avevano dichiarato che in effetti il soggetto ritratto mentre transitava vicino alla vettura danneggiata, intento a gettare la spazzatura, era proprio l’COGNOME – fosse il medesimo che era stato prodotto in giudizio ed esaminato dal giudice.
In data 9 maggio 2025 la difesa dell’COGNOME depositava memoria di replica con la quale insisteva nelle argomentazioni dedotte con il ricorso; la parte civile depositava comparsa conclusionale e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Ed invero, risulta dalla lettura del capo d’imputazione che viene contestato il danneggiamento della vettura di proprietà della parte civile COGNOME Ernesto nella “intera fiancata sinistra”, danneggiamento che sarebbe stato commesso dall’COGNOME, il quale si sarebbe avvicinato al “lato sinistro della predetta vettura” munito di un oggetto appuntito.
A fronte di tale chiara contestazione la Corte territoriale ha affermato (v. pag. 4 della sentenza appellata) che dal video tratto dal sistema di videosorveglianza allocato sui luoghi del reato a cura della persona offesa poteva apprezzarsi la presenza di un soggetto che, dopo essersi diretto verso dei cassonetti dell’immondizia posti sulla pubblica via, si era avvicinato alla detta vettura “abbassandosi per due volte, nell’arco di pochi secondi, all’altezza delle ruote lato destro del mezzo, e rialzandosi subito dopo”.
La Corte di merito ha ritenuto decisivo ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato il contenuto delle immagini tratte dal suddetto video, incorrendo tuttavia nel vizio di contraddittorietà della motivazione, per avere ritenuto la condotta ritratta nelle citate immagini integrante quella contestata, nonostante l’evidente diversità fra quest’ultima e quella ripresa dalle
immagini video, in quanto la prima interessante il lato sinistro della vettura e la seconda il lato destro.
In ragione di tale inconciliabile contraddizione deve ritenersi sussistente il denunciato vizio di motivazione, restando assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina.
Così deciso il 16/05/2025