Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38803 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38803 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Novara il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14 gennaio 2025 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità; letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO che insite per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Novara, con sentenza del 14 gennaio 2025, ritenuta l’ipotesi di lieve entità, ha condannato NOME COGNOME alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. 110 del 1975 per avere portato senza giustificato motivo un coltello fuori dalla propria abitazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prova della identificazione dell’imputato quale autore del fatto contestato. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla credibilità e attendibilità del teste COGNOME, unica persona che ha attribuito al ricorrente il possesso del coltello. Il giudice, infatti, ha fondato la propria conclusione su tale unica testimonianza senza evidenziare le ragioni per le quali questa, pure a fronte delle diverse e contrarie dichiarazioni rese dagli altri testi, sarebbe credibile e ciò, peraltro, anche con riferimento alla credibilità interna delle stesse. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, della quale peraltro si dà atto in sentenza, d’altro canto, sarebbe emerso che tutti gli altri testimoni, che pure hanno riferito della presenza dell’imputato, hanno escluso che questo avesse in mano un coltello ovvero che fosse presente quando la persona offesa dell’accoltellamento Ł stata ferita. Sotto altro profilo, poi, nella motivazione non si terrebbe conto del fatto che la testimonianza di NOME era stata formulata in termini perplessi e dubbiosi e, inoltre, che dal verbale degli operanti acquisito agli atti risulterebbe che lo stesso NOME era visibilmente ubriaco quando gli stessi sono intervenuti sul luogo dei fatti all’esterno del locale, tanto che hanno indicato COGNOME
NOME come unica persona idonea a riferire in merito a quanto accaduto.
In data 8 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 15 ottobre 2025 Ł pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l’AVV_NOTAIO evidenzia che la sua richiesta non Ł di rivalutare i fatti quanto, piuttosto, di evidenziare la carenza di motivazione della sentenza impugnata che, pure in presenza di specifici ed evidenti elementi di segno contrario, ha del tutto omesso di dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto intrinsecamente ed estrinsecamente credibile la testimonianza di COGNOME, che Ł l’unico elemento sul quale si fonda l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
In un unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prova della identificazione dell’imputato quale autore del fatto contestato rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla credibilità e attendibilità del teste COGNOME, unica persona che ha attribuito al ricorrente il possesso del coltello.
La doglianza Ł fondata.
2.1. L’art. 533, comma 1, proc. pen. prevede che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole ‘ oltre ogni ragionevole dubbio ‘.
Il giudice Ł tenuto a dare conto dell’applicazione di tale criterio nella motivazione del provvedimento.
A tal fine l’art. 546 cod. proc. pen. tra i requisiti della sentenza nel comma 1, lett. c), stabilisce espressamente che la motivazione deve contenere ‘ la concisa esposizione dei motivi di diritto su cui la decisione Ł fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: a) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo 533 e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante da reato; 4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione delle norme processuali ‘
2.2. Come piø volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità in ordine alla motivazione non può investire l’intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, nØ riguardare il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto ed in base ad uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile.
Il controllo che la Corte Ł chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quindi, Ł esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonchØ Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della
deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
2.3. Nel caso di specie la motivazione non Ł conforme al paradigma dettato dall’art. 546 cod. proc. pen. ed Ł pertanto carente.
Nel provvedimento impugnato l’affermazione di responsabilità si fonda esclusivamente sull’asserzione che le dichiarazioni del teste NOME COGNOME ‘ costituiscono valida prova della detenzione in capo al prevenuto del predetto coltello ‘.
La motivazione così resa non contiene alcuna esposizione delle ragioni sulle quali si basa la conclusione.
Nella stessa, infatti, il giudice non ha dato alcun conto di essersi confrontato con gli elementi di diverso e contrario tenore emersi, che pure sono indicati nello stesso provvedimento impugnato, nØ di averli adeguatamente considerati ai fini della credibilità intrinseca del teste (che risulta non avere assistito ai fatti e ed essersi repentinamente allontanato all’arrivo degli operanti) e neanche di quella estrinseca, ciò anche in presenza delle testimonianze rese dalle altre persone che hanno assistito ai fatti e hanno escluso che l’imputato avesse la disponibilità di un coltello.
2.4. I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio affinchØ il Tribunale di Novara, in diversa persona fisica, conformandosi ai principi indicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Novara, in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 24/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME