Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15204 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
In motivazione si osserva quanto segue: a) non vi sono motivi per dubitare della attendibilità del teste COGNOME unica fonte sul fatto specifico delle modalità dell’investimento; b) pochi minuti dopo il COGNOME Ł stato fermato mentre era ancora a bordo dell’auto, il che esclude una sostituzione di persona; c) il fatto che non sia mai stato realizzato un accertamento tecnico sui danni riportati dai due mezzi non può essere ritenuto di ostacolo all’accertamento del reato, anche in ragione dell’avvenuta definizione con rito abbreviato; d) la pena inflitta in primo grado Ł congrua.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOMECOGNOME Il ricorso Ł affidato a tre motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto.
La decisione di secondo grado avrebbe – in tesi – compiuto esclusivamente un richiamo alla motivazione espressa dal primo giudice, senza fornire risposta agli interrogativi – specifici – sollevati dalla difesa con i motivi di appello.
In particolare la difesa – così come aveva fatto nel testo dei motivi di appello -evidenzia che le risultanze del tracciato GPS (installato sulla Fiat Idea, come risulta dalla decisione di primo grado) non collimano con i contenuti delle deposizioni testimoniali, determinando assoluta incertezza sul momento in cui si sarebbe verificato il sinistro.
Mancano del tutto, inoltre, i rilievi del sinistro, così come non Ł mai stata realizzata una consulenza sui presunti danni che la vettura Fiat Idea avrebbe arrecato al ciclomotore (peraltro mai sequestrato e successivamente rottamato).
In simile contesto, la stessa esistenza dell’impatto tra la Fiat Idea e lo scooter condotto dal COGNOME resta affidata alla sola deposizione del teste, priva di alcun reale elemento di supporto e contrastata da altri elementi di prova.
L’indagine principale riguardava reati di rapina – cui il COGNOME Ł risultato estraneo – e ciò avrebbe determinato una colpevole superficialità nella raccolta di elementi a sostegno delle affermazioni rese dal teste COGNOME, superficialità non risolvibile in danno dell’imputato. L’ipotesi alternativa, affacciata dalla difesa, Ł che la caduta dal veicolo del M.llo COGNOME si possa essere verificata per una condotta imprudente tenuta dal medesimo, nel corso della operazione di polizia giudiziaria.
I dubbi aumentano, in tesi, proprio in ragione del fatto che il motociclo non Ł stato mai posto in sequestro ed Ł stato successivamente rottamato, il che ha impedito di sottoporre a verifica le affermazioni rese dal teste COGNOME
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
La doglianza si dirige verso le argomentazioni esposte sul punto della valutazione di attendibilità della persona offesa.
La difesa sostiene che già dal contenuto della deposizione emergono forti incertezze sulla ricostruzione della dinamica del fatto e ciò avrebbe reso ancor piø necessaria quella attività di verifica che Ł del tutto mancata.
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
L’affermazione di responsabilità del COGNOME finisce con il valorizzare come riscontri al narrato della persona offesa dati meramente ipotetici e non riscontrati, in violazione del principio per
cui la penale responsabilità non può essere affermata in caso di sussistenza di un ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, con particolare riguardo al primo motivo, per le ragioni che seguono.
Va ricordato che il dovere argomentativo del giudice di secondo grado concerne essenzialmente – la necessità di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello.
Nell’assolvere tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice – noto alle parti – purchŁ non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando – in termini stereotipati e apodittici – di aderirvi senza dare conto degli specifici motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali doglianze non risultino accoglibili (in tal senso, tra le molte, Sez. VI, n.49754 del 21.11.2012, rv 254102 ).
Ora, nel caso in esame la motivazione espressa nella decisione impugnata risulta essere alquanto sommaria e del tutto insufficiente.
E’ vero – infatti – che il caso in esame presenta alcune omissioni investigative che rendono non agevole l’accertamento del fatto (mancata verifica del punto di impatto tra vettura e ciclomotore, mancato sequestro del ciclomotore, omessi rilevi sul luogo del preteso sinistro anche al fine di stabilire la possibile velocità dei mezzi) ma da ciò non possono derivare – come segnalato dalla difesa del ricorrente – conseguenze sfavorevoli per l’imputato in punto di valutazione della prova (si veda, sul tema, anche in rito abbreviato, Sez. I n. 17607 del 31.3.2016, rv 266623).
Ciò, peraltro, va riferito non soltanto alla attribuzione del fatto all’imputato ma anche alla sua qualificazione giuridica, posto che nel tentato omicidio sono di primaria importanza gli aspetti che concernono le modalità di realizzazione del fatto (al fine di risalire, in via indiziaria, al sotteso elemento psicologico del reato).
Ciò posto, la difesa nell’atto di appello aveva formulato una serie di interrogativi niente affatto banali, servendosi del tracciato GPS che risulta installato sulla vettura Fiat Idea, interrogativi cui la Corte di secondo grado non ha fornito risposta alcuna, affidandosi – in modo acritico – alla valutazione di attendibilità del M.llo COGNOME la cui deposizione non appare del tutto autosufficiente, in ragione delle non risolte criticità di cui sopra.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, nel cui ambito – con piena libertà – potrà essere valutata l’opportunità di ulteriori verifiche tecniche ex officio nei limiti dei dati storici ancora disponibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma
Così deciso il 17/01/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME