Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36392 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE), nato eis4 il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina e lesioni aggravate, pur formalmente denunciando la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in realtà, propone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, il quale non è consentito dalla legge, stante preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 de 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che, di fatti, pur avendo formalmente avanzato censure riconducibili alla categoria del vizio di motivazione, invero il ricorrente ha proposto doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e tese a sollecitare una rivalutazione d
compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; di recente, v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non massimata sul punto);
che va in proposito ribadito come «il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità dell fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, COGNOME, non massimata sul punto);
che, inoltre, per quanto concerne nello specifico il prospettato vizio di travisamento della prova costituita dal referto di pronto soccorso dell’RAGIONE_SOCIALE, va osservato che va escluso che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della prova documentale medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME, non massimata sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255087-01), e che detto vizio, tra l’altro, può avere rilievo solo quando – e non è questo il caso – l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, COGNOME., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 27775801; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774-01; in particolare,
sul travisamento della prova in caso di “doppia conforme”, si veda, da ultimo, 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 -01);
che questa Corte ha precisato come il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica di conformità delle rappresentazioni dell’elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel mer dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 28337001);
che, in conclusione, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, il giudice di merito, nel caso de quo, con motivazione esente dai vizi di contraddittorietà e illogicità paventati dalla difesa, ha esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 6 dell’impugnata sentenza) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della sussistenza de reato e della dichiarazione di responsabilità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.