Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33677 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 17/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Pollena Trocchia il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
La COGNOME NOME, nato a Foggia il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 11/4/2024 della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
lette le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa dell’imputato COGNOME con le quali si Ł chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11 aprile 2024 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 febbraio 2019, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, per la parte che in questa sede interessa, ha:
nei confronti dell’imputato NOME COGNOME:
riqualificato il reato di concorso in riciclaggio di cui al capo 1 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni nella forma del tentativo;
riqualificato il reato di violazione della legge sugli stupefacenti di cui al capo 3 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 in relazione alla detenzione di cocaina;
assolto l’imputato dal reato di violazione della legge sulle armi di cui al capo 4 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni;
assolto l’imputato dal reato di ricettazione di cui al capo 5 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni limitatamente ad un fucile marca Beretta;
rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato;
nei confronti dell’imputato NOME COGNOME:
riqualificato il reato di concorso in riciclaggio di cui al capo 1 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni nella forma del tentativo;
assolto l’imputato dal reato di ricettazione di cui al capo 2 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni;
rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato.
confermato nel resto la sentenza di primo grado nei confronti di entrambi gli imputati.
Ne consegue che l’affermazione della penale responsabilità per l’imputato COGNOME NOME intervenuta per i reati di concorso in tentativo di riciclaggio (capo 1 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni), di ricettazione (capo 2), di violazione della legge sugli stupefacenti (capo 3) e di ricettazione di un’arma (capo 5), mentre per l’imputato COGNOME Ł intervenuta per il solo reato di concorso in tentato riciclaggio (capo 1).
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per NOME:
2.1.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato in misura difforme rispetto ai concorrenti nel medesimo reato di tentato riciclaggio.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte di appello, mentre nei confronti dei computati nel reato di tentato riciclaggio Ł stata determinata una pena-base di anni 1, mesi 9 e giorni 9 di reclusione, per il COGNOME, in relazione alla medesima fattispecie di reato Ł stata determinata una pena-base di anni 3 e mesi 9 di reclusione, in tal modo realizzando una evidente sperequazione ancorchØ in assenza di una maggiore gravità della condotta tenuta dall’imputato.
2.1.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’illecita destinazione della sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che, anche alla luce del modesto quantitativo (gr. 7,8 lordi) di sostanza stupefacente trovata in possesso dell’imputato, non vi Ł prova che la stessa fosse destinata alla cessione a terzi e che la Corte di appello non ha dato risposta al motivo di gravame dedotto sul punto.
Aggiunge la difesa del ricorrente che dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata sembrerebbe che la Corte di appello abbia aderito alla tesi difensiva, giungendo poi, ad una illogica conclusione opposta.
2.2. per La COGNOME:
2.2.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 605 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello dato risposta alle censure difensive contenute nell’atto di gravame presentato alla stessa.
Osserva la difesa del ricorrente che l’unico elemento a carico del COGNOME in relazione al concorso nel delitto di tentato riciclaggio deriva dal contenuto del verbale di arresto dal quale emerge che l’imputato fu visto mentre si allontanava dall’autovettura di provenienza delittuosa durante lo smontaggio della stessa per recarsi in un locale adibito a rimessa, con la conseguenza che non sarebbe emerso alcun elemento indicativo della partecipazione dell’imputato alla condotta illecita posta in essere da altri.
La Corte di appello non avrebbe pertanto dato adeguata risposta alle doglianze difensive che avevano segnalato che l’unica condotta percepita dal personale di P.G. intervenuto era stata solo quella dell’allontanamento dell’odierno ricorrente dal luogo dei fatti.
2.2.2. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 190, 192, 234 e 546 cod. proc. pen.
Osserva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello ha affermato che il La COGNOME ‘partecipava alla condotta di smontaggio’ dell’autovettura di cui all’imputazione, ma evidenzia che detta circostanza non risulta mai rilevata o rappresentata dai Carabinieri operanti, nØ emerge dagli atti dagli stessi redatti, con la conseguenza che i giudici del merito sarebbero incorsi in un travisamento della prova.
2.2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. nella parte in cui Ł stato ritenuto un contributo concorsuale del La COGNOME nel predetto reato sulla base della sola presenza dello stesso sul luogo dei fatti.
Osserva la difesa del ricorrente che i giudici del merito non avrebbero tenuto conto del fatto che, al piø, ci si troverebbe in presenza di una situazione di connivenza penalmente non punibile, non essendovi prova non solo di un concorso materiale ma neppure di un concorso morale dell’imputato nel reato per il quale Ł intervenuta l’affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME NOME fondato.
NOME COGNOME Ł stato chiamato a rispondere, in concorso con NOME COGNOME e con NOME COGNOME (nei confronti dei quali l’affermazione della penale responsabilità Ł divenuta irrevocabile), oltre che con NOME COGNOME, del reato di tentato riciclaggio di cui al capo 1 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati in relazione al predetto reato (a seguito della riqualificazione nella fattispecie tentata), la Corte di appello ha indicato una pena-base nei confronti del NOME di anni 3, mesi 9 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa (poi ridotta per il rito abbreviato), mentre per gli altri imputati chiamati a rispondere solo del medesimo reato – Ł stata determinata una pena di anni 1, mesi 9 e giorni 9 di reclusione ed euro 400,00 di multa (a sua volta ridotta per il rito).
La corte di appello non ha però spiegato le ragioni di detta evidente differenza di trattamento sanzionatorio nei confronti dell’odierno ricorrente rispetto ai coimputati così incorrendo in un vizio di motivazione rilevabile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondato Ł anche il secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato COGNOME.
Come risulta anche dalla stessa sentenza impugnata, la difesa dell’imputato in sede di appello aveva dedotto l’assenza di prova che la sostanza stupefacente del tipo cocaina in giudiziale sequestro era detenuta a fini di spaccio.
Risulta sempre dalla sentenza impugnata che sebbene l’attività investigativa avesse avuto origine in relazione alla segnalazione di una attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri si erano appostati presso l’abitazione del NOME dove si erano limitati a notare quattro giovani intenti a smontare un’autovettura di provenienza delittuosa.
Non emerge dalla sentenza che i carabinieri hanno visto il COGNOME cedere a terzi la sostanza stupefacente del tipo cocaina rinvenuta all’interno di un contenitore posto nella cucina dell’immobile.
La Corte di appello così testualmente si Ł espressa sul punto (v. pag. 8 della sentenza): «Ebbene, nel caso di specie, dagli accertamenti condotti non Ł emersa alcuna prova di una organizzata attività di spaccio, da parte dell’imputato, in favore di soggetti assuntori di sostanze stupefacenti, nØ sono stati rinvenuti altri elementi tipici dell’attività di cessione, quali strumenti o materiali atti alla pesatura, al confezionamento ed al taglio della sostanza, ovvero somme di denaro proventi dell’attività di spaccio. A tali circostanze si devono aggiungere, altresì, gli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti che hanno evidenziato un
quantitativo modesto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, circa grammi 7,8».
Non v’Ł chi non veda come tale motivazione appariva preludere – in assenza di indicazione di elementi di segno contrario – ad una valutazione di detenzione della sostanza stupefacente a fini di uso personale.
Purtuttavia la Corte di appello Ł giunta, senza alcuna ulteriore motivazione, ad affermare la penale responsabilità dell’imputato, in tal modo incorrendo anche in questo caso ad un vizio di motivazione rilevabile in questa sede di legittimità sotto i profili sia della carenza che della manifesta illogicità, situazione questa che, unitamente a quella già evidenziata al paragrafo che precede impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio sui punti.
Manifestamente infondati sono invece i tre motivi di ricorso formulati nell’interesse dell’imputato RAGIONE_SOCIALE che appaiono meritevoli di trattazione congiunta stante l’evidente interconnessione tra gli stessi.
Si legge, infatti, nella sentenza della Corte di appello (pag. 6) che «… gli Agenti si appostavano muniti di binocoli ed in abiti civili nei pressi dall’abitazione del NOME, ove notavano all’interno dell’area in questione quattro giovani intenti a smontare un’autovettura TARGA_VEICOLO. I giovani, immediatamente riconosciuti, poichØ noti all’Ufficio, avevano in mano vari utensili da meccanici. A seguito di tanto, gli Agenti decidevano di intervenire, riuscendo a bloccare il NOME NOME, il quale aveva tra le mani una chiave inglese, mentre gli altri soggetti tentavano la fuga, per poi essere bloccati, grazie all’intervento degli altri Agenti».
A fronte di elementi così dettagliati indicati dalla Corte di appello che lasciano all’evidenza intendere la partecipazione a livello concorsuale anche del RAGIONE_SOCIALE all’attività di smontaggio dell’autovettura, ancorchØ lo stesso sia stato poi visto allontanarsi per dirigersi in un locale adibito a rimessa, rileva il Collegio che la difesa del ricorrente si Ł limitata ad affermare che negli atti utilizzati ai fini del decidere non Ł emerso che l’imputato sia stato visto mentre era intento a smontare l’autovettura de qua ma non ha provveduto ad adempiere all’onere di allegazione richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso che si presenta, pertanto, generico ed incompleto in quanto si risolve nella deduzione di un travisamento della prova, senza l’allegazione della stessa.
In materia la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che allorchØ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un travisamento della prova, il principio della “autosufficienza del ricorso” costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicchØ Ł onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la allegazione dell’atto il contenuto del quale si intende travisato o comunque attraverso la puntuale indicazione della collocazione dell’atto medesimo nel fascicolo processuale. Onere che nel caso in esame non risulta rispettato.
Per il resto Ł sufficiente rilevare che la motivazione sul punto adotta dalla Corte di appello Ł congrua e non manifestamente illogica e che la difesa del ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, non tenendo conto del fatto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze
che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Per le regioni sopra esposte il ricorso dell’imputato La COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME