Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41897 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Termini Imerese il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 gennaio 2025, ha confermato la sentenza di condanna ad anni quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 26 giugno 2024 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.
Il ricorrente Ł stato sottoposto a indagini e processato per avere tentato, in concorso con il suocero, NOME COGNOME, di uccidere NOME COGNOME esplodendo nei confronti dello stesso quattro colpi di pistola.
I fatti si sono svolti a Gela il 20 giugno 2022.
In quella circostanza, secondo la ricostruzione compendiata negli atti di indagine, NOME COGNOME sarebbe andato sotto l’abitazione di La COGNOME, con il quale aveva in precedenza discusso per questioni relative ai figli e ai nipoti, per avere un chiarimento o comunque per confrontarsi con lo stesso.
In quell’occasione sarebbe nato un diverbio particolarmente acceso nel corso del quale NOME, supportato dal genero, l’attuale ricorrente, avrebbe esploso quattro colpi di pistola nei confronti della persona offesa che, ferita, Ł andata al pronto soccorso.
La polizia giudiziaria, nel frattempo avvisata da terze persone, si Ł recata al pronto soccorso e, dopo alcune ricerche, ha individuato la persona offesa che nell’immediatezza ha riferito di avere minacciato con una pistola La COGNOME e che questo lo avrebbe colpito con un’arma non meglio specificata.
Tali dichiarazioni rese nell’immediatezza non sono state confermate il giorno successivo allorchØ NOME COGNOME si Ł rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale.
Al termine delle indagini, che si sono sviluppate con intercettazioni telefoniche e ambientali, ascoltando altre persone informate dei fatti e anche acquisendo la corrispondenza intercorsa tra la persona offesa e il fratello detenuto, la polizia giudiziaria ha ritenuto di ricostruire i fatti in modo diverso da quello inizialmente riferito. Nell’informativa finale, le cui conclusioni sono nella sostanza sovrapponibili a quanto contestato nella imputazione, infatti, lo sviluppo di quanto accaduto ricalca la descrizione contenuta nella lettera che la persona offesa ha inviato al fratello nella quale COGNOME non fa alcun riferimento a una pistola in suo possesso ma, piuttosto, pure confermando di avere avuto una discussione accesa con COGNOME, afferma che il genero dello stesso, NOME COGNOME, lo aveva trattenuto sotto la loro casa mentre il suocero era salito a pendere l’arma con la quale poi lo ha colpito.
All’esito del processo, celebrato con il rito abbreviato, il giudice di primo grado ha ritenuto che la persona offesa non fosse in tutto e per tutto credibile e ha quindi ricostruito i fatti in modo parzialmente diverso da quanto originariamente contestato nell’accusa. Nello specifico il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l’arma utilizzata non fosse quella presa a casa da NOME COGNOME quanto piuttosto che fosse quella detenuta e utilizzata dalla persona offesa, ragione questa per cui ha assolto entrambi gli imputati dal reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967 e, conseguentemente, escluse entrambe le aggravanti e riconosciuta l’attenuante della provocazione, ha condannato i due imputati per il solo reato di tentato omicidio alla pena finale di anni quattro di reclusione, così calcolata anche in virtø della riduzione prevista per il rito.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa dell’attuale ricorrente censurando l’affermazione di responsabilità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
La Corte di appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa e ha quindi fatto riferimento alla ricostruzione a cui era addivenuta la polizia giudiziaria all’esito delle indagini effettuate e, quindi, valorizzando il contenuto della lettera inviata dalla vittima al fratello detenuto, ha confermato l’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado e il trattamento sanzionatorio in questa indicato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità.
In un unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza di primo grado per cui per cui la conferma della condanna, fondata sulla ricostruzione contenuta nella informativa di reato dalla quale il primo giudice si era motivatamente discostato, sarebbe il risultato di un ragionamento carente e contraddittorio.
Sotto tale profilo, d’altro canto, non si potrebbe fare riferimento alla c.d. doppia conforme e, pertanto, nella motivazione si sarebbe dovuto dare maggiore conto delle censure della difesa che, invece, sono state disattese ricorrendo ad argomentazioni nella sostanza inconferenti.
In data 10 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO COGNOME chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In data 6 novembre 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Nell’unico motivo di impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.
La doglianza Ł fondata.
2.1. Il giudice di primo grado ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato una ricostruzione che non Ł sovrapponibile a quella oggetto dell’imputazione, che Ł corrispondente a quella contenuta nell’informativa redatta dalla polizia giudiziaria.
Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riportato per intero l’esito delle indagini, ha ritenuto che la persona offesa fosse solo parzialmente credibile e che i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto successivamente indicato nella lettera al fratello e ritenuto dalla polizia giudiziaria, che corrisponde a quanto descritto nella contestazione.
Secondo l’impostazione indicata nella prima sentenza la vittima, infatti, sarebbe stata la persona offesa – come la stessa ha raccontato nell’immediatezza agli operanti rifiutandosi di verbalizzare le proprie dichiarazioni – a minacciare NOME COGNOME con una pistola giocattolo modificata e questa sarebbe l’arma poi utilizzata per commettere il reato.
In coerenza con tale conclusione, pertanto, il giudice ha escluso che NOME COGNOME sia salito a casa ad armarsi e per questa ragione ha assolto i due imputati dal reato loro contestato in materia di armi, ha escluso le aggravanti contestate e, sempre sul presupposto che la pistola utilizzata da NOME COGNOME fosse quella portata dalla persona offesa per minacciarlo, ha anche riconosciuto a entrambi gli imputati l’attenuante della provocazione.
Nella prospettiva seguita nella motivazione della prima sentenza, d’altro canto, la responsabilità dell’attuale ricorrente Ł stata riconosciuta ritenendo provata la sua presenza e la sua partecipazione ai fatti sulla base dei riferimenti allo stesso che sarebbero contenuti nella lettera inviata dalla vittima al fratello detenuto NOME COGNOME e nelle conversazioni intercettate (cfr. pag. 53 della sentenza di primo grado).
2.2. La conclusione cui Ł pervenuto il primo giudice in relazione alla posizione dell’imputato Ł stata oggetto di puntuale critica da parte della difesa sia quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, sia in ordine al rilievo attribuito ai frammenti delle conversazioni intercettate in cui il riferimento a NOME COGNOME, il genero di NOME COGNOME, sarebbe vago e comunque avrebbe valenza neutra.
Nello specifico la difesa, poi, ha evidenziato come la ricostruzione alternativa cui Ł addivenuto il primo giudice poneva delle criticità in merito alla prova della collocazione di NOME sulla scena del crimine e imponeva pertanto una diversa e piø approfondita valutazione circa la sua presenza al momento del fatto e, soprattutto, in ordine alla condotta che lo stesso avrebbe tenuto.
2.3. Il giudice d’appello, che pure ha dato atto delle censure sollevate dalla difesa, ha richiamato la parte descrittiva della sentenza di primo grado e ha fondato la propria conclusione in termini di genuinità del racconto della vittima facendo pressochØ esclusivo riferimento all’informativa della polizia giudiziaria e alla lettura in questa contenuta. Ciò anche in merito alla presenza ai fatti di NOME COGNOME e quanto alla condotta che lo stesso avrebbe posto in essere.
2.4. La motivazione così resa, che fa esclusivo riferimento all’esito delle indagini e ritiene dimostrata la ricostruzione originariamente contestata nell’imputazione, Ł carente.
La Corte territoriale, infatti, fondando la propria conclusione sull’erroneo presupposto di avere condiviso il percorso logico seguito dal giudice delle indagini preliminari, non ha tenuto nel dovuto conto le diverse e motivate considerazioni esposte nella sentenza di primo grado in relazione al porto e alla detenzione dell’arma e, quindi, ha omesso di confrontarsi con le
specifiche critiche sollevate dalla difesa nell’atto di appello in ordine alla credibilità della persona offesa in merito alla descrizione dei fatti contenuta nella lettera inviata dalla persona offesa al fratello detenuto e al rilievo da attribuire alle conversazioni intercettate.
Piø in generale e soprattutto, d’altro canto, il diverso e distonico percorso giustificativo seguito dalla Corte territoriale rende critica la tenuta logica e inficia la necessaria coerenza del ragionamento complessivo che, nel caso in cui la conclusione delle due pronunce sia conforme, deve svilupparsi tenendo conto di entrambe le motivazioni esposte nelle sentenze di merito.
La carenza rilevata impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchØ la Corte di Appello di Caltanissetta, conformandosi ai criteri indicati e libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME