Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33480 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE d’APPELLO di CATANZARO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIOCOGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 14 agosto 2019 con cui NOME COGNOME veniva condannata alla pena di giustizia per il reato di rapina aggravata dalla induzione della persona offesa nella condizione di incapacità di agire. Secondo l’imputazione, la COGNOME aveva indotto sonnolenza nella vittima prescelta (tal NOME COGNOME) con l’uso di un farmaco (Minas) per poi proceder sottrazione della vettura, denaro e cellulare dell’uomo.
La Corte d’appello, su ricorso dell’imputata, esclusa la prova della aggravante contest procedeva alla riqualificazione del fatto in termini di furto aggravato, rilevando l’estinz prescrizione del reato, risalente al 2007.
Con il ricorso in Cassazione il Procuratore Generale di Catanzaro deduce violazione di legg e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
t
Si sostiene che la Corte, in maniera del tutto illogica, abbia ritenuto insussistente la pro induzione dello stato di incapacità della persona offesa da parte dell’imputata, in ba contenuto delle prove testimoniali e della dichiarazione inviata dalla imputata ai giudici d’a in cui la donna ammetteva l’uso del farmaco rinvenuto nella vettura sottratta alla vittima no il suo uso in episodi analoghi (ma non in quello specifico).
Con memoria inviata per PEC, il AVV_NOTAIO Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
In limine litis, il difensore ha inviato una dichiarazione di adesione all’astensione proclamat dall’UCI per l’udienza 10 luglio 2024. Non può tuttavia accogliersi l’istanza e dis conseguente rinvio, atteso che non vi era stata anteriore richiesta di trattazione orale del r Nel caso in cui non sia stata richiesta l’oralità e si proceda conseguentemente con contraddit scritto, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all’astensione collettiva dal proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimen dell’udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartola (ex multis: Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021 Imp. P, Rv. 281724 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza d’appello va annullata per la manifesta illogicità della motivazione.
Premesso che non ogni violazione della conseguenzialità di ragionamento può assurgere allo standard richiesto dall’art.606 lett. e c.p.p., essendo necessario che la frattura tra prem conseguenze si presenti come ‘manifesta’, così da risultare ictu °culi in conflitto con il ragionare comune (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), la Corte ritiene che tale li sia stato raggiunto nella motivazione della sentenza in relazione a due rilevanti pass argomentativi.
In primo luogo, pur constatata la presenza del sedativo (Minias) nella vettura della vi sottratta dall’imputata, si esclude che da ciò si debba concludere che ve lo avesse post COGNOME o che costei fosse consapevole della presenza della boccetta, pur avendo il proprieta della vettura escluso di aver mai fatto uso del sedativo, uso per contro ammesso com tranquillante dalla COGNOME. La soluzione dubitativa cui perviene la Corte d’Appello sul pu scontra infatti con una doppia contraddizione posto che a fronte delle due converge affermazioni della COGNOME e del COGNOME, non poteva residuare alcuno spazio di incertezza ordine alla riferibilità del farmaco ed alla collocazione dello stesso nella vettura.
Rilevata e risolta questa prima illogicità motivazionale, se ne presenta una seco rappresentata dall’effettiva sedazione della vittima da parte della COGNOMECOGNOME COGNOME ri indimostrata in base al mancato rinvenimento di tracce di sostanze sospette nel contenuto una siringa sottoposta ad analisi su richiesta della stessa vittima del reato.
Ebbene, anche sotto questo aspetto la soluzione assolutoria risulta manifestamente illog poiché il mancato rinvenimento di tracce nella siringa (questo è l’argomento utilizza
sentenza) porta ad escludere una delle possibili modalità di somministrazione ma è del tutt idoneo a confutare l’ipotesi alternativa (ed emergente dalla testimonianza del COGNOME) che somministrazione sia avvenuta con l’assunzione del bicchiere di vino (di sapore sospetto quanto meno ‘strano’, secondo le parole della vittima) offerto dalla donna all’uomo, circosta quest’ultima sostanzialmente pretermessa nella valutazione della Corte d’ap motivazione pertanto risulta sotto questo aspetto monca e formulata su una base conoscitiva parziale per non aver tenuto conto delle ammissioni della donna in relazione a precedent analoghe vicende e del fatto che il rinvenimento del Minias nella vettura della vitti immediatamente successivo alla sottrazione del veicolo da parte della donna, a conferma della contestualità di utilizzo del sedativo.
In conclusione, le critiche motivazionali formulate dalla Procura Generale risultano fond poiché, senza attingere al merito della decisione (rimesso, come necessario, alla Corte di appe di Catanzaro), ne evidenziano la frizione con i principi di logicità la cui applicazione può sindacata in questa sede. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che si atterrà ai pri ermeneutici sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, 10 luglio 2024 Il Co . sigliere relatore COGNOME
La Presidente