Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9458 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 01/09/1977
COGNOME NOME nato a ROMA il 09/11/1972
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Il Procuratore Generale conclude per il parziale accoglimento del ricorso di COGNOME NOMECOGNOME con annullamento con rinvio limitatamente alla questione della continuazione esterna; concludendo invece per il rigetto del ricorso di NOME
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOMECOGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E presente l’avvocato COGNOME del foro di ROMA in sostituzione ex art.102 c.p.p., per delega scritta, dell’avvocato COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME il quale insiste nei motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 1°/04/2022, la Corte di appello di Roma – in parziale riforma della sentenza emessa il 02/12/2020 dal GUP presso il Tribunale di Roma e in relazione alla specifica posizione degli odierni ricorrenti – nell’am di un giudizio avente a oggetto il reato previsto dall’art.74 del d.P.R. 9 ot 1990, n.309, numerosi episodi contestati ai sensi dell’art.73 dello stesso t normativo, oltre a due episodi di estorsione e a una condotta di detenzione di arm aveva assolto NOME COGNOME dall’imputazione relativa a uno dei reati fine confermando la condanna per il reato associativo, quale promotore del sodalizio aveva rideterminato la pena in anni quindici, mesi cinque e giorni dieci reclusione; aveva altresì confermato la responsabilità di NOME COGNOME per partecipazione all’associazione e per il reato di estorsione aggravata e av rideterminato la pena in anni otto di reclusione.
La Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n.32093/2023, ha disposto l’annullamento della sentenza in ordine ai due predetti imputati riferimento alla configurabilità del reato contestato ai sensi dell’art.74, T.U. rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
La Suprema Corte, nell’esaminare la posizione dei due odierni ricorrenti unitamente a quella di NOME COGNOME ha evidenziato che la Corte di appello aveva individuato nel COGNOME l’organizzatore e capo del gruppo, mentre il COGNOME era stato identificato come soggetto avente un ruolo di “caporalato”, essendog stat4 . attribuiti la funzione e il compito di reperire soggetti disposti ad acqui droga, fungendo da “garante” degli stessi nei confronti del fornitore.
Il Collegio ha quindi ritenuto che le censure avverso la motivazione fosser fondate, essendo le considerazioni inerenti alla posizione del COGNOME motivate modo assertivo, riflettendosi tale argomento su quello inerente alla necessar stabilità dell’adesione al patto associativo; tale elemento, quindi, si rif anche sulla posizione del COGNOME, atteso che – in assenza di prova circ partecipazione del COGNOME – la fattispecie associativa non avrebbe potu ritenersi integrata per la mancanza di prova in ordine al numero minimo di soggett coinvolti.
La Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, ha ritenut comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che il COGNOME fosse soggetto organico rispetto al sodalizio facente capo al COGNOME.
Ciò desumendo: a) dalla circostanza che il COGNOME aveva destinato una delle utenze a lui intestate in via esclusiva ai contatti con il COGNOME, utilizz stessa per organizzare con quest’ultimo incontri con terzi e per cedere ai pusher
sostanza da rivendere a terzi; b) dal tenore dei numerosissimi messaggi di tes intervenuti tra il COGNOME e il COGNOME nello specifico lasso temporale compreso 25/06/2017 e il 10/07/2017, periodo durante il quale lo stesso COGNOME si trovav Sardegna, tutti aventi a oggetto incontri con terze persone; c) dagli inco avvenuti tra il COGNOME e il COGNOME dopo il ritorno del primo dalla Sard risultando poi che il COGNOME si era incontrato con diversi referenti del COGNOME, COGNOME e COGNOME; destinatario, quest’ultimo, di un quantitativo stupefacente e poi parte offesa dell’estorsione aggravata contestata al capo per effetto del mancato pagamento della fornitura; d) dai successivi incontri tr COGNOME e il COGNOME avvenuti presso un locale sito in INDIRIZZO e comunicazioni telefoniche intercorse tra i due, sempre aventi a oggetto incont con terze persone; e) dai successivi incontri tra il COGNOME, il COGNOME, il R COGNOME, comprovati da servizi di osservazione e dalle intercettazi telefoniche.
Per l’effetto, la Corte ha concluso per la riforma della sentenza di primo gra e per la determinazione delle pene in senso conforme a quanto stabilit nell’originaria sentenza di appello.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi NOME COGNOME NOME COGNOME tramite i rispettivi difensori.
2.1 La difesa di NOME COGNOME ha articolato tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli 74, commi 1, 2 e 6, T.U. stup., 110 e ss. 42 cod.pen. e 192 cod.proc.pen., relazione alla prova dell’esistenza dell’associazione.
Ha dedotto che la Corte non aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del vincolo associativo, non essendo emerso in maniera certa che i COGNOME fungesse da tramite con altri soggetti in relazione a fatti riguarda compravendita di stupefacenti; ha ritenuto contraddittoria, rispetto a motivazione della sentenza di annullamento, la sottolineatura del dato ineren all’utenza telefonica che sarebbe stata specificamente dedicata alle comunicazio con il COGNOME, atteso che nella sentenza rescindente si era dato espressamente che il RAGIONE_SOCIALE non avesse in uso telefoni criptati o altri strumenti “dedicat ritenuto pure motivato in modo apodittico il dato inerente alla presunta veste capo al ricorrente, di referente privilegiato nei confronti dei pusher, essendo gli incontri con terze persone stati enumerati senza fare riferimento all’oggetto contenuto degli stessi.
Ha quindi dedotto come non fossero stati adeguatamente approfonditi gli elementi posti alla base della sentenza di annullamento e, in particolare, qu
attinente all’intraneità del ricorrente rispetto al sodalizio, evidenziando la carenza della motivazione anche in riferimento all’eventuale qualificazione dell stesso sotto il profilo previsto dall’art.74, comma 6, T.U. stup..
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) e e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio di motivazione per care contraddittorietà e travisamento della prova in relazione agli artt. 74, comma T.U. stup., 110 e ss, 42 cod.pen. e 192 e 521 cod.proc.pen. in merito al ruolo partecipe al contestato sodalizio criminoso.
Ha dedotto che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare in ordine alla consapevolezza del Guerrieri sull’esistenza dell’associazione e sulla coscien e volontà di assumerne il ruolo di partecipe; considerando che, dalla sentenz medesima, si evincevano i suoi contatti continui con il solo COGNOME e – in un’un occasione – con il COGNOME.
Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed cod-proc.pen. – la mancanza, anche grafica, della motivazione in punto di quantificazione della pena finale e, specificamente, in relazione all’esclusione de circostanze attenuanti generiche e alla riduzione della pena base in misur prossima al minimo edittale, come richiesto nell’atto di appello, anche riferimento all’aumento per la continuazione.
Ha esposto che la Suprema Corte, in sede di annullamento, aveva ritenuto assorbite le questioni inerenti al trattamento sanzionatorio; a tale f riproponeva quindi le questioni già poste alla base del relativo motivo di appello ordine alla mancata valutazione della richiesta di riduzione della pena base e concessione delle circostanze attenuanti generiche, punto – quest’ultimo – su quale la motivazione risultava invece come integralmente omessa.
2.2 La difesa di NOME COGNOME ha articolato due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 125, comma 3 e 627, comma 3, cod.proc.pen., in relazione all’art.74 T.U. stup., nonché il difetto di motivazi con riferimento al profilo riguardante la sussistenza di un’associazione finalizza al traffico di stupefacenti quanto al requisito minimo della partecipazione di persone.
Premetteva il contenuto dell’atto di appello, nel quale aveva contestato l sussistenza del sodalizio criminoso sotto il profilo del numero minimo degli associati e che la Corte territoriale aveva, in larga parte accogliendo prospettazione, limitato i soggetti aventi il ruolo di associati al COGNOME, al Rac COGNOME, ritenuto – quest’ultimo – come soggetto intraneo in quant procacciatore di clienti dell’associazione; esponeva che la sentenza adottata d giudice del rinvio era incorsa nei medesi vizi argomentativi di quella di appell
con specifico riferimento al ruolo del COGNOME, essendosi limitata la sente medesima a sottolineare il dato della frequenza dei contatti con il COGNOME, in relaz a comunicazioni peraltro non afferenti al commercio di stupefacenti; così come la Corte non aveva chiarito l’effettivo oggetto degli altri incontri richiamati motivazione della sentenza e oggetto di osservazione e delle conversazioni intercettate tra il COGNOME, il COGNOME e lo COGNOME tra il 31/08/2 09/09/2017; ha quindi dedotto che il tessuto motivazionale non avesse dato adeguato conto di elementi idonei a sostenere l’assunto della partecipazione d COGNOME all’ipotizzato sodalizio, essendosi la Corte limitata a operare il riferi agli incontri e alle conversazioni intercorse con il COGNOME senza esplicitazion relativo contenuto,
Con il secondo motivo, ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione di legge e il vizio motivazionale in pun applicazione dell’art.81 cpv. cod.pen., in tema di continuazione tra i reati giudi nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza n.9861/2019 della Corte d appello di Roma.
Sul punto, reiterava le censure formulate nell’originario atto di appello riferimento alla mancata applicazione della continuazione rispetto ai reati giudic con la precedente sentenza, nella quale il COGNOME era stato ritenuto responsabil sensi dell’art.74, comma 2 e 73, comma 1, T.U. stup., per fatti commessi da 27/05/2015; continuazione non applicata dal giudice di appello in considerazione della distanza temporale tra i fatti, della diversità dei membri appartenent sodalizi e al carattere transazionale della prima associazione; richiamava, punto, il contenuto dell’appello, nel quale aveva dedotto che le attività riscon nei due procedimenti dovessero ritenersi caratterizzate da continuità sovrapponibilità temporale; reiterando altresì le censure riguardanti l’omes applicazione dell’art.671, comma 1, secondo periodo, cod.proc.pen..
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso formulato COGNOME e per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine all posizione del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Il primo e il secondo motivo proposti dalla difesa del COGNOME e il prim motivo proposto dalla difesa del COGNOME possono essere congiuntamente esaminati, in quanto sottoponenti a questa Corte la medesima questione in punto di diritto
ovvero, l’effettiva osservanza, da parte della Corte territoriale, del dictum del giudice del rinvio (in relazione al disposto dell’art.627, comma 3, cod.proc.pen in particolare riferimento alla valutazione della posizione del Guerrieri co soggetto intraneo rispetto all’ipotizzata associazione.
Profilo in ordine al quale questa Corte, in sede di sentenza di annullamento aveva rilevato un vizio motivazionale in capo alla sentenza di appello in punto d valutazione in ordine al necessario dato della stabilità dell’adesione al p associativo e alla conseguente sussistenza, in sé stesso, del sodalizio criminoso rapporto al numero minimo di partecipanti previsto dall’art.74, comma 1, T.U. stu p..
2.1 Difatti, questa Corte aveva rilevato la non sufficienza del dat rappresentato dal concorso del COGNOME in uno solo dei reati fine (non avente oggetto la compravendita di stupefacenti) e aveva altresì sottolineato il d fattuale in base al quale l’imputato (a differenza del COGNOME e del COGNOME) disponesse di telefoni o di altri strumenti di comunicazione “criptati” e come stesso non avesse un effettivo ruolo nel commercio di sostanze stupefacenti, ritenendo del tutto apodittico il riferimento (operato dalla sentenza di appello un presunto ruolo di “caporalato” di cui il COGNOME sarebbe stato investi ritenendo del tutto priva di sostegno probatorio l’affermazione del giudice appello per cui il ricorrente avrebbe avuto la funzione di reperire soggetti cedere la droga e di cui si sarebbe costituito come garante.
Affermazione che, nella sentenza annullata (pag.65) era stata fondata sul dato – ritenuto non adeguatamente motivato dalla sentenza di annullamento – in base al quale il Guerrieri era il soggetto cui il COGNOME si rivolgeva quanto vi ritardi nei pagamenti da parte di soggetti inseriti nel “giro” o quando occorre impartire disposizioni agli stessi, elemento ritenuto fondato sui messaggi con quali il COGNOME avrebbe dato indicazioni al Guerrieri sui tempi e sui luoghi nei q incontrare persone.
2.2 Ciò premesso, le censure difensive sono fondate.
Va preliminarmente richiamato il consolidato principio in base al quale qualora, come nel caso di specie, la sentenza rescindente sia stata fondata sul base di un vizio di motivazione e non sulla violazione di legge – il giudice stess investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un even giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia d giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenz annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285801), con la conseguenza che lo stesso può pervenire
nuovamente all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato anche sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione (Sez n. 37407 del 06/11/2020, COGNOME, Rv. 280660); fermo restando che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenu giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5, 7567 del 24/09/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254830; Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999).
2.3 Nel caso in esame, va quindi ritenuto che la sentenza del giudice del rinvi non si sia adeguatamente conformata alle direttive impartite dalla sentenz rescindente e che, in particolare, la stessa non abbia in alcun modo colmato il vi motivazionale ravvisato nell’ambito della sentenza di appello.
Difatti, il giudice del rinvio – nel rilevare che il COGNOME era titolare di un dedicata ai soli contatti con il COGNOME – ha assunto che i messaggi ivi scamb sarebbero stati finalizzati a dare “ordini e disposizioni finalizzate a far andar il meglio l’attività di narcotraffico”, affermando specificamente che la suddet utenza fosse stata dedicata alla cessione ai pusher di sostanze stupefacenti da destinare allo smercio.
In particolare argomentando – in relazione alle comunicazioni intercorse durante un soggiorno in Sardegna del COGNOME – come i messaggi stessi fossero “univocamente ed inequivocabilmente riferiti all’organizzazione dell’attività spaccio da proseguire senza soluzione di continuità”, come sarebbe emerso dal fatto che il tenore del testo facesse riferimento a incontri con terze persone; poi evidenziare, nella parte restante della motivazione, il dato rappresentato ripetuti incontri e comunicazioni tra il COGNOME e il Guerrieri, che pure sarebbero finalizzati a organizzare incontri con terzi; ritenendo, dal complesso di elementi, come comprovato il dato della stabile adesione del Guerrieri al patt associativo.
2.4 Come detto, peraltro, le motivazioni adottate dal giudice del rinvio s appalesano del tutto insufficienti al fine di colmare il vuoto argomentati dell’originaria sentenza di appello.
Difatti, la Corte territoriale si è limitata a fare riferimento a rappresentato dalla molteplicità dei contatti intercorsi tra il COGNOME e il Guer alla finalizzazione degli stessi all’organizzazione di incontri con terze persone; il dato in base al quale le comunicazioni sarebbero state finalizz / all’organizzazione e all’attuazione dell’attività di spaccio è rimasto merame affermato con modalità del tutto apodittiche, non avendo la Corte – in alcun punto
della motivazione – dato conto in maniera adeguata del contenuto delle predette comunicazioni e della conseguente sussistenza di elementi idonei a rapportarli con l’attività di narcotraffico.
Per cui – dato per acquisito il dato del mancato coinvolgimento del COGNOME in attività di compravendita di sostanza stupefacente – il giudice del rinv persistendo nell’omissione motivazionale ravvisata nella sentenza rescindente, non ha in alcun modo ricostruito quale sarebbe stato l’effettivo ruolo svol dall’imputato nell’ambito dell’attività di narcotraffico.
Ne consegue che la motivazione del giudice del rinvio appare insufficiente al fine di dimostrare l’elemento – ritenuto non adeguatamente motivato dalla sentenza di annullamento – della sussistenza di un patto, coinvolgente anche i Guerrieri, caratterizzato dalla necessaria affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, n consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tut insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli, Rv. 256969).
Gli ulteriori motivi articolati dalla difesa dei ricorrenti attengono al manc esame delle questioni inerenti al trattamento sanzionatorio e già poste alla ba di originari motivi di ricorso per cassazione, che la sentenza rescindente avev ritenuto assorbiti.
Le censure sono fondate.
A tale proposito deve essere richiamato il consolidato principio in base a quale, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga una parte dei motivi di ricors dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminar decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv 272973; Sez. 5, Sentenza n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438).
Deve infatti ritenersi che viola le regole processuali il giudice d’appello c nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Cassazione, equipar le eccezioni ritenute assorbite dalla Corte in sede di annullamento con rinvi (perché secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validità, rendendo superfluo l’esame degli aspetti secondari), al rigetto delle medesime doglianze e, muovendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivar ,(t….., adeguatamente sul loro rigetto.
Questo poiché, alla dichiarazione di assorbimento del motivo – non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice – deve, infatti, attribuirsi il signifi la questione che forma oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all’esame del giudice di rinvio, il quale è tenuto a pronuncia sulla stessa.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio – espresso negli arresti citati – com ipotesi di annullamento con rinvio per vizi della motivazione, la cognizion devoluta al giudice di merito – entro i motivi proposti con l’originario gravame sia limitata solo dalla preclusione derivante all’obbligo di conformar all’interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto divieto di ripetizione del percorso logico censurato dal giudice rescindente mentr si estende, nell’ambito tracciato dai predetti limiti, alla rivalutazione integrale censure articolate nell’atto d’appello, comprese quelle non esaminate dalla Cort in quanto ritenute assorbite perché logicamente implicanti la necessari rivalutazione della questione accolta.
Nel caso in esame, deve quindi rilevarsi che il giudice del rinvio non si confrontato con il predetto principio, limitandosi a confermare il trattament sanzionatorio già determinato nell’originaria sentenza di appello (annullata d questa Corte) ma senza prendere analiticamente in esame le questioni riguardanti complessivamente il trattamento sanzionatorio – già dichiarate assorbite dal giudice di legittimità.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma affinch proceda a una nuova valutazione del complessivo thema decidendum devoluto nella sentenza di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr *ente