Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32180 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32180 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 0199IKS) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE DI FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE SERRAO D’AQUINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse del ricorrente, ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione;
RITENUTO IN FATTO
A seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte (con sentenza del 2 novembre 2023), con ordinanza in data 20 febbraio 2024 il Tribunale di Firenze, all’esito del RAGIONE_SOCIALE interposto ex art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME, ha confermato il provvedimento del 13 maggio 2023 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Prato ha applicato alla stessa persona sottoposta ad indagini la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato,, del delitto di omicidio (art. 575 cod. pen.), in particolare per aver cagionato la morte di NOME.
Avverso il provvedimento del Giudice del rinvio la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 273 e 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, anche sub specie del travisamento della prova, in particolare degli atti posti a sostegno delle allegazioni relative al difetto dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Ad avviso della difesa, anzitutto, il Tribunale non avrebbe compiutamente argomentato sui profili rispetto ai quali la sentenza rescindente aveva ravvisato un vizio di motivazione, ossia:
la discrasia tra le risultanze del sopralluogo del 3 maggio 2023 (presso l’abitazione della vittima e dello stesso COGNOME), nel corso della quale non sono stati rinvenuti elementi (segnatamente, tracce ematiche) utili per le indagini; e quelle del successivo accesso (nello stesso luogo), svolto tra il 16 e il 17 maggio 2023, nel corso del quale sono state rinvenute numerose tracce ematiche; difatti, l’argomentazione offerta dal Tribunale (secondo cui: il primo sopralluogo era volto a cercare una persona scomparsa, laddove il secondo invece muoveva dalla sussistenza di una notitia criminis, ossia l’omicidio di NOME; all’atto del primo sopralluogo erano presenti più persone che ivi alloggiavano, verso cui illo tempore non vi era alcuna contestazione da muovere; erano trascorsi molti giorni dall’omicidio e gli ambienti erano stati lavati, non erano stati oscurati gli ambienti per far agire con efficacia le sostanze impiegate per individuare tracce utili, non consterebbe che sia stata esaminata la stanza dell’immobile dove avrebbe avuto luogo la colluttazione tra l’indagato e la vittima) troverebbe smentita negli atti (indicati e compendiati dalla difesa), dai quali si trarrebbe pure che nel secondo sopralluogo sono state rinvenute numerose tracce ematiche utilizzando le medesime metodiche del primo (che aveva dato esito negativo), profilo – dedotto dalla difesa – che
l’ordinanza impugnata non avrebbe esaminato, valorizzando in maniera illogica la presenza in loco di chi abitava l’immobile e le operazioni di pulizia di esso;
la discrasia tra gli esiti dei sopralluoghi nel luogo del rinvenimento del cadavere di NOME COGNOME, in effetti non rinvenuto il 26 aprile 2023 (nel corso dell’attività svolta sulla scorta delle indicazioni della moglie della vittima all’esito della quale erano state escluse anomalie) e poi trovato nel corso del sopralluogo del 9 maggio 2023, dato idoneo a far dubitare dell’attendibilità del narrato di NOME COGNOME, come denunciato dalla difesa; ed anche al riguardo la motivazione dell’ordinanza impugnata, volta a chiarire le ragioni di tale discrasia, sarebbe in aperto contrasto con le risultanze in atti oltre che del tutto illogica e contraddittoria.
2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 627 e 309 cod. proc. pen. e il conseguente vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza del giudicato cautelare progressivo – in contrasto con i princìpi posti al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità – e, dunque, omesso di valutare le nuove deduzioni difensive fondate sugli elementi di indagine sopravvenuti, oggetto delle specifiche allegazioni contenute nella memoria difensiva in data 20 febbraio 2024, rispetto alle quali la motivazione è in sostanza assente. Ciò è a dirsi, in particolare, con riferimento agli esiti delle consulenze tecniche disposte dal Pubblico ministero (relative ai reperti rinvenuti nella detta abitazione, nessuno dei quali riferibile al ricorrente bensì, oltre che alla vittima, al coindagato NOME COGNOME; al difetto di sostanze infiammabili o acceleranti della combustione, alla causa del decesso della vittima e alla combustione del cadavere, alle impronte papillari) alla luce dei quali la difesa aveva evidenziato come si fosse indebolito il compendio indiziario a carico del NOME, smentendo la ricostruzione del fatto ipotizzata dall’Ufficio inquirente e che non sarebbero stati vagliati compiutamente dal Giudice distrettuale (il quale si sarebbe limitato ad affermare unicamente che il ricorrente non si sarebbe ferito nel corso della colluttazione con lo COGNOME, trovando invece conferma la prospettazione accusatoria nel rinvenimento delle dette tracce ematiche; ed avrebbe attribuito fondamentale rilievo alla dichiarazioni di NOME COGNOME, de relato dello COGNOME, che sarebbero però in contraddizione col rilevato difetto di tracce ematiche dell’COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ancora, il Tribunale non avrebbe argomentato effettivamente:
sulle censure difensive, fondate proprio sull’esito degli accertamenti appena sopra richiamati, inerenti alla dinamica dell’azione omicidiaria, al luogo del commesso reato, al momento in cui il cadavere sarebbe stato abbandonato nel luogo in cui è stato rinvenuto, al momento della morte;
sulle censure relative al difetto di attendibilità della COGNOME, riguardanti l’assenza di ogni elemento da cui desumere che ella abbia effettivamente ricevuto un SMS dallo COGNOME (relativo a quanto accaduto tra l’NOME e lo NOME e alla richiesta di acquistare varichina «per pulire»), oltre che al tenore del suo racconto e agli elementi che ne costituiscono smentita (in particolare, i tabulati telefonici);
infine, sulle ulteriori censure contenute nella già menzionata memoria.
2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, difettando anche al riguardo la compiuta disamina delle deduzioni difensive, constando invece elementi atti a vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (esposti nel ricorso) ed avendo il Tribunale ravvisato il pericolo di fuga sulla scorta dei medesimi elementi posti a sostegno della convalida del fermo del ricorrente, oggetto di annullamento senza rinvio, e ritenuto il pericolo di reiterazione non considerando il peculiare e irripetibile contesto in cui il fatto sarebbe maturato, erroneamente valorizzando la brutalità e l’efferatezza del delitto (in mancanza di elementi sufficienti per delineare con esattezza la condotta omicidiario) e le condizioni personali del ricorrente e i suo precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primi due motivi di ricorso sono fondati, nei limiti che si esporranno, rimanendo assorbito il terzo motivo.
La sentenza rescindente ha annullato, ritenendo un vizio di motivazione, il provvedimento con il quale il Tribunale aveva confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti del ricorrente. Difatti, pur considerando immune da censure la ricostruzione compiuta in ordine all’individuazione del movente (un litigio tra il ricorrente e la vittima) e l valorizzazione della presenza di tracce di sangue sulla persona del COGNOME proprio il 18 aprile 2023 (data prossima alla commissione dell’omicidio, secondo l’incolpazione; giorno in cui esso è stato commesso, come esposto nel provvedimento impugnato alla luce del compendio indiziario), si è ritenuta la manifesta illogicità dell’iter espresso dal Giudice distrettuale:
in ordine alle discrasie tra i due accessi della polizia giudiziaria nell’abitazione dove avrebbe avuto luogo il fatto (in particolare, poiché nel corso di quello del 3 maggio 2023 non sarebbero state rinvenute tracce ematiche, laddove nel corso di quello compiuto il 16 e il 17 maggio 2023 sono numerose quelle riscontrate);
a proposito del momento in cui il cadavere sarebbe stato abbandonato nel luogo in cui è stato rinvenuto (poiché il giorno 26 aprile 2023 non ne era stata rilevata la presenza dalla polizia giudiziaria, quantunque esso sia poi stato rinvenuto e sia risultato «parzialmente visibile sotto i calcinacci» ivi presenti).
1.1. La motivazione dell’ordinanza impugnata non ha effettivamente chiarito i profili critici appena richiamati ed anzi si fonda su un’argomentazione viziata anche sotto altro profilo decisivo al fine della sua tenuta logica.
Anzitutto, quanto alla discrasia tra l’esito degli accertamenti compiuti il 3 maggio 2023 e quelli del 16 maggio 2023, la motivazione si fonda su dati che trovano in effetti smentita negli atti indicati dalla difesa. Ad avviso del Tribunale, difatti, il primo sopralluogo sarebbe stato meno minuzioso poiché funzionale alla ricerca di una persona scomparsa e, dunque, avrebbe avuto ad oggetto solo accertamenti preliminari: tuttavia, risulta che l’attività di polizia svolta il 3 maggio 2023 ha avuto luogo in esecuzione di un decreto di perquisizione locale emesso dal Pubblico ministero il 2 maggio 2023 proprio in relazione al reato di omicidio (di NOME COGNOME), per cui si procedeva a carico di ignoti, e che aveva affermato la sussistenza di fondati motivi per ritenere che proprio presso l’immobile de quo potessero rinvenirsi il corpo del reato e cose ad esso pertinenti, tra cui materiale ematico e biologico; tanto che nel verbale della perquisizione si è dato atto del fatto che essa è stata preceduta da «un accurato sopralluogo dell’abitazione, anche mediante osservazione con luce forense» (cfr. verbale cit.).
Ancora, l’ordinanza impugnata – ribadito il movente che avrebbe determinato l’azione omicidiaria dell’NOME e la circostanza, riferita da NOME COGNOME, che la persona sottoposta ad indagini nel primo pomeriggio del 18 aprile 2023 avesse tracce di sangue all’interno dell’orecchio senza evidenti lesioni – si è fondata su dati cui il RAGIONE_SOCIALE distrettuale ha attribuito centrale rilievo, rispetto ai quali la motivazione è viziata. Difatti, il Tribunale ha ritenuto «circostanza accertata» che NOME COGNOME (la cui deposizione è stata definita «fondamentale» dallo stesso RAGIONE_SOCIALE) sia stata contattata da NOME COGNOME la mattina del 18 aprile 2023 perché, prima di rientrare a casa, comprasse bottiglie di varichina e che la stessa COGNOME al proprio rientro ne abbia rinvenuto in casa quattro bottiglie in parte usate; ma non ha chiarito sulla scorta di quali elementi tale circostanza possa dirsi, per l’appunto, accertata. Parimenti, il RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto «accertata attraverso le dichiarazioni della COGNOME» che ella abbia appresso dallo COGNOME di un violento scontro tra l’COGNOME e lo COGNOME, all’interno della detta abitazione, anche con l’uso di un coltello, proprio la mattina del 18 aprile 2023; e che lo COGNOME aveva aiutato lo COGNOME ad occultare il cadavere, «dopo avergli bruciato la testa, poiché dei fantomatici “calabresi”, di cui non vi è traccia in atti, glielo avevano chiesto dopo aver
ci
ucciso NOME» (cfr. ordinanza impugnata). Ad avviso del Tribunale, non vi sarebbe alcun dubbio sull’attendibilità della COGNOME poiché il suo narrato avrebbe trovato integrale conferma con riguardo alla commissione dell’omicidio, al luogo in cui il cadavere è stato trasportato e al fatto che gli sia stata bruciata la testa. In tal modo, il RAGIONE_SOCIALE di merito non ha compiutamente argomentato sulle censure inerenti alla credibilità soggettiva e all’attendibilità dell dichiarante – in effetti, di rilievo centrale anche per collocare nel tempo l’omicidio, profilo rilevante anche alla luce delle discrasie tra l’esito dei vari accessi compiuti dalla polizia giudiziaria – che la difesa aveva sollevato con la propria memoria (offerta allo stesso RAGIONE_SOCIALE di seconda istanza) non solo facendo riferimento alle condizioni psicofisiche della donna (in particolare, dalla sera del 17 aprile 2023) e al contenuto della sua narrazione, ma anche al fatto che il ricevimento da parte sua del messaggio con il quale lo NOME le avrebbe chiesto di acquistare varichina non risulterebbe dai tabulati relativi alla sua utenza cellulare, che la smentirebbero pure (tenuto conto delle celle agganciate) nella parte in cui ella ha assunto che la notte tra il 17 e il 18 aprile 2023 non era nella abitazione dove il fatto sarebbe stato commesso.
Ancora, il ricorso è infondato nella parte in cui ha assunto che il Tribunale non avrebbe apprezzato le risultanze sopravvenute, a seguito della prosecuzione delle indagini (in effetti, da vagliare; cfr. Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, COGNOME, Rv. 285159 – 01: «in materia di RAGIONE_SOCIALE delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame dei “punti” della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti»), poiché avrebbe ritenuto la sussistenza di «giudicato cautelare progressivo»; difatti, il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE non ha riferito il giudicato cautelare a tali elementi sopravvenuti (bensì alle censure, relative al movente e alla traccia di sangue sulla persona dell’NOME, già avanzate con il primo ricorso per cassazione: cfr. ordinanza impugnata, p. 4); piuttosto, dal provvedimento impugnato si trae che il Tribunale ha avuto riguardo anche ad elementi sopravvenuti, poiché ha dato conto della rilevata riferibilità allo COGNOME e non all’NOME delle tracce ematiche (diverse da quelle della vittima) repertate dalla Polizia scientifica; ragion per cui in parte qua non può trovare accoglimento la prospettazione difensiva. Tuttavia, a proposito dei detti elementi sopravvenuti, la motivazione è mancante rispetto alle allegazioni difensive inerenti alla dinamica dell’azione omicidiaria e, in particolare, alla causa del decesso, profili che l’ordinanza impugnata non ha affrontato funditus, limitandosi ad affermare
l’inidoneità del rilevato difetto di tracce ematiche dell’NOME a dimostrarne l’estraneità al fatto e a rilevare che la presenza delle tracce ematiche dello COGNOME nell’abitazione rafforzi la ricostruzione secondo cui egli sia stato assassinato in loco, assedi che non possono dirsi manifestamente illogici ma che, si ribadisce, non esaminano compiutamente la prospettazione difensiva e, peraltro, non sono atti a colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate.
Da quanto esposto deriva che il provvedimento impugnato non ha compiutamente esplicitato le ragioni che lo hanno determinato, ossia non ha reso argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo della statuizione resa, tenuto conto non solo di quanto già ritenuto da questa Corte ma anche delle allegazioni difensive sopra richiamate (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, NOME; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).
Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il ricorso (cfr. in particolare, il secondo motivo) è generico nella parte in cui ha dedotto l’omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine alle residue censure contenute nella memoria del 20 febbraio 2024, poiché la difesa ha fatto irritualmente mero rimando a esse (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 – 01: «La parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»).
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Firenze, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all’ad. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Firenze.
Così deciso il 15/05/2024.