Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43435 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43435 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 18/06/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che
chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 24 maggio 2024 dal Giudice per le indagin preliminari presso il Tribunale di Cosenza con la quale è stata applicata a NOME COGNOME la misura della custodia in carcere in ordine ai reati di cui all’art. 73, 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 11, 14, 15, 24).
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che con atto di ricorso deduce in seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione pe omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla sussistenza della gravi indiziaria, essendosi il Tribunale limitato a valorizzare gli elementi della ordi genetica.
Quanto ai reati di cui ai capi 14 e 15, si deduceva il mancato riconoscimen del ricorrente da parte della Fagioli con la quale lo stesso ricorrente si sa incontrato; quanto al capo 11, la frammentarietà e incompletezza dell messagistica, generica e priva di riscontro. Quanto, infine al capo 24, si deduc l’apoditticità della conclusione secondo la quale il quartiere San Vito ove Cicer recava per rifornirsi di sostanza stupefacente fosse quello di residenza ricorrente.
Analogamente per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato, essendo ricorso il Tribunale a meri stilemi.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in ordine alla dedotta qualificazione dei fatti ai sensi dell’a comma 5, d.P.R. n. 309/90. Alle deduzioni difensive che facevano leva sul quantitativo imprecisato di sostanza e un vantaggio economico irrisorio, Tribunale non ha risposto.
2.3. Con il terzo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordi alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura adott basate su una errata ricostruzione dei fatti e non considerando la sentenz assoluzione del ricorrente in relazione alla evasione menzionata dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato oltre che genericamente versato in fatto, avendo la ordinanza dato puntual motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria, senza incorrere in vizi logici e giu
Quanto ai reati di cui ai capi 11, 14 e 15, il Tribunale ricostruisce il compendio indiziario sulla base di una ineccepibile valutazione del contenuto del captazioni intervenute tra Cicero e il ricorrente in occasione delle cession Fagioli, giustificando l’inincidenza del mancato riconoscimento del ricorrente parte di quest’ultima per l’unica occasione di incontro avuta e considerato il di fornitore del Cicero svolto nelle altre occasioni.
Quanto al reato di cui al capo 24 la ordinanza dà ugualmente conto in modo incensurabile della gravità indiziaria riguardante la detenzione della cocain parte del ricorrente e la successiva cessione da parte del Cicero in favore del S considerando le dichiarazioni di quest’ultimo in uno al compendio captativo e al messaggistica acquisita, secondo una corretta lettura non parcellizzata de elementi acquisiti alla quale si sottrae il ricorso.
Il secondo motivo è fondato in quanto alla specifica censura rivolta d ricorrente con la memoria difensiva depositata al Tribunale, riguardante i rilie fatto e le considerazioni in diritto volte alla qualificazione delle condotte nell della ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, il Trib neanche menzionandola – non ha svolto alcuna considerazione nel pertinente ambito della ricostruzione della fattispecie indiziaria, non valendo a tal f generica finale condivisione delle valutazioni dell’organo inquirente e provvedimento genetico.
Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo, dovendosi rivalutare il profilo cautelare all’esito dell’esame in ordin qualificazione della condotta.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con l’annullamento della ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 9 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda al Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/10/2024.