Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11986 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Tropea il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’istanza ex art. 309 cod. proc. peli. proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza dei Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro appiicativa RAGIONE_SOCIALE misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere in
relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione (capo 31).
Si contesta in particolare al ricorrente di essere partecipe RAGIONE_SOCIALE cosca RAGIONE_SOCIALE, organica alla ‘ndrina di Briatico, articolazione dipendente dalla locale di Zungri.
Il compendio investigativo è costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni e dalle indagini di polizia giudiziaria.
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ad entrambe le incolpazioni.
Il Tribunale del riesame ha avallato pedissequamente le conclusioni del GRAGIONE_SOCIALE, errando nel ritenere atomistica la prospettazione RAGIONE_SOCIALE difesa. L’ordinanza impugnata effettua una superficiale valutazione di insieme, trascurando l’incidenza dei singoli rilievi difensivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
‘ GLYPH /A, i tekt-LeK 1. Il ricorso è fondato e là !guai:era& deve essere annullata con rinvio al / Tribunale del riesame di Catanzaro.
2.0ccorre premettere che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudi di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza RAGIONE_SOCIALE motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni RAGIONE_SOCIALE logica e ai principi del diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere “all’interno” dei provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Nel caso in esame deve riscontrarsi, appunto, la sussistenza dei gravi vizi motivazionali sopra richiamati che impongono l’annullamento RAGIONE_SOCIALE decisione perché il giudice del merito, riesaminando la vicenda, fornisca motivazione scevra da siffatti difetti.
Deve aggiungersi che, se è vero che costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998 – dep. 1999, Trimboli D, Rv. 212768), con riferimento al provvedimento reso dal Tribunale occorre piuttosto verificare l’osservanza RAGIONE_SOCIALE diversa regula iuris secondo la quale, come in ogni giudizio impugnatorio, il giudice del gravame ha l’onere di dare adeguata risposta in ordine a tutte le censure mosse col ricorso, incorrendo altrimenti in un vizio di motivazione rilevabile dinanzi a questa Corte ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (quale “mancanza” di motivazione). A tali coordinate errneneutiche, come si è detto, non si è conformato il Tribunale del riesame.
3.Deve osservarsi che, per quanto concerne la contestazione di cui all’art. 416bis cod. pen., l’ordinanza impugnata effettua una superficiale valutazione di insieme, trascurando l’incidenza dei singoli rilievi difensivi.
3.1.1.In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di
appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali RAGIONE_SOCIALE partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno RAGIONE_SOCIALE criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purché sì tratti di indizi gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione RAGIONE_SOCIALE costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).
Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente RAGIONE_SOCIALE compagine; sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889).
3.1.2. L’ordinanza impugnata presenta, sul punto, una struttura motivazionale complessivamente inadeguata, in quanto sostanzialmente assertiva, che non mette in grado di apprezzare la consistenza degli elementi valutati ai fini RAGIONE_SOCIALE conferma del giudizio di gravità del quadro indiziario a carico dellà ricorrente. Tale lacuna motivazionale è ulteriormente aggravata dalla mancata descrizione delle condotte criminose oggetto dei capi di imputazione provvisoria. Ciò rende ancora meno comprensibile la valutazione di pertinenza e rilevanza degli elementi indiziari.
3.1.3. Quanto alla vicenda c.d. “Green Beach”, il provvedimento gravato ha focalizzato la propria attenzione solo sulle contestazioni afferenti al ruolo del ricorrente, come restituite dal compendio intercettivo, omettendo di verificare le argomentazioni difensive secondo le quali NOME “NOME“, nominato in alcune intercettazioni, in quel caso non poteva essere il COGNOME, proprio in considerazione RAGIONE_SOCIALE circostanza che l’indagato esercitava la professione di imprenditore e le conversazioni facevano riferimento a un soggetto con mansioni meramente esecutive quale quelle di un operaio. Ciò senza considerare che il soggetto indicato era destinatario di reprimende e rimproveri, descrittivi di una condizione di assoggettamento inconciliabile con il ruolo di compartecipe RAGIONE_SOCIALE associazione.
3.1.4.Anche le argomentazioni afferenti alla vicenda del Palazzo Bisogni soffrono delle stesse criticita, laddove, in poche righe, il RAGIONE_SOCIALE cautela ha dimostrato di non avere affatto valutato ie argomentazioni difensive, laddove si era evidenziato come fosse del tutto apodittica la conclusione circa l’appartenenza mafiosa del COGNOME, considerando l’ambigua posizione dello stesso il quale, da
un lato appariva quale uomo di fiducia di COGNOME (subendo la imposizione, come tecnico per la progettazione dei lavori e uomo di fiducia di COGNOME, di COGNOME NOME) e, dall’altro, imponeva a quest’ultimo la volontà di COGNOME NOME, così sovvertendo ogni gerarchia criminosa. Più coerente rispetto ai dati oggettivi a disposizione, sarebbe stato, allora, considerare COGNOME come soggetto vittima di duplice soccombenza mafiosa: quella del COGNOME, che gli concedeva di lavorare imponendo la assunzione di COGNOME; e quella di COGNOME che imponeva l’utilizzo dei propri mezzi per gli scavi a un prezzo superiore rispetto a quello applicato da altri.
3.1.5.Del tutto insufficienti sono anche le motivazioni in ordine alla vicenda “RAGIONE_SOCIALE“.
L’ordinanza genetica del 1 giugno 2023, a pag. 74, riporta una intercettazione tra COGNOME e altro concorrente, tale COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale COGNOME raccontava di avere richiesto un contributo in denaro per i lavori che stava facendo COGNOME all’interno del Green Garden, ma di essersi, poi, tirato indietro per paura di una denuncia e di avere deciso, su suggerimento di COGNOME di tramutare la richiesta nell’esecuzione di lavori sulla nave Blu RAGIONE_SOCIALE. Riesce difficile comprendere esclusivamente sulla base di tali indicazioni, quale fosse il ruolo dell’indagato nella vicenda.
In ogni caso, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cautela non ha fornito alcuna risposta alle deduzioni difensive circa il fatto che le intercettazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei rapporti dell’indagato con la famiglia COGNOME, sintetizzavano la necessità di COGNOME di ormeggiare l’imbarcazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso il porto di Tropea, oltre a quella di garantire alla medesima imbarcazione piena operatività nel settore turistico mediante l’organizzazione di escursioni costiere. Per soddisfare le proprie esigenze, posto il rifiuto delle due ditte che operavano, l’una quale gestore del cantiere navale insistente nel porto e l’altra quale tour operator che poteva rifornire di clientele l’imbarcazione (la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), il COGNOME, secondo la ricostruzione investigativa, si avvaleva d COGNOME, giacché legato da vincoli di parentela con i COGNOME, egemoni nel territorio di Tropea, per ottenere illeciti vantaggi commerciali. Escludendo la vicenda dell’ormeggio, nella quale COGNOME non pare abbia avuto un ruolo attivo (giacché era sollecitato da COGNOME ad accompagnarlo da COGNOME NOME unicamente per ragioni di parentela), deve sottolinearsi che l’intervento dei COGNOME, su richiesta di COGNOME, per il procacciamento di clienti per le escursioni con la RAGIONE_SOCIALE, si risolveva in un accordo estorsivo da parte dei primi in danno del secondo, che avrebbe dovuto corrispondere un euro a passeggero.
Il Tribunale del riesame non ha, inoltre, fornito alcuna risposta alle considerazioni difensive secondo le quali l’intervento in favore di COGNOME da parte
di COGNOME non evidenziava alcuna qualità mafiosa di quest’ultimo, giacché proprio COGNOME, a fronte delle rimostranze RAGIONE_SOCIALE controparte, proponeva egli stesso l’adozione di un euro a passeggero, quale obolo per il procacciamento di clientela ai COGNOME, in luogo dei tre euro praticati consuetudinariamente.
3.1.6.Per quanto concerne la disponibilità del ricorrente ad assumere soggetti affiliati alla associazione, si tratta di considerazioni del tutto apodittiche, che n 1) , ” assurge a rango di motivazione. E ciò, nonostante le deduzioni difensive che sottolineavano le criticità dell’assunto accusatorio, insostenibile perché riguardava solo tre episodi, uno dei quali rimasto nella fase di ideazione ed altro assistito da dichiarazione ai carabinieri da parte del ricorrente che affermava di essere stato costretto alla redazione RAGIONE_SOCIALE proposta di assunzione che intendeva immediatamente revocare.
Per quanto concerne la vicenda di cui al capo 31) (tentata estorsione in danno di COGNOME NOME), deve evidenziarsi che il Tribunale del riesame è giunto alla conclusione che la medesima difesa avesse implicitamente ammesso il ruolo partecipativo del ricorrente. Ciò, stante la circostanza per la quale sarebbe stato COGNOME a recarsi dall’indagato in ragione del riconoscimento di un ruolo preciso nella associazione, che gli consentiva di esimersi dal versare denaro, ma di fornire prestazioni artigianali in favore di COGNOME. Nella memoria difensiva si era evidenziato, però, che il ricorrente aveva semplicemente ammesso di avere reso una attività di intermediazione nel solo interesse RAGIONE_SOCIALE parte offesa, non affatto significativa di condotta partecipativa ad associazione mafiosa. Sul punto nessuna risposta è stata fornita dal Tribunale.
Infine, in atti era documentato 1) che il ricorrente non aveva eseguito i lavori che taluno indicava come a lui destinati; 2) che era rimasto vittima di un tentato omicidio; 3)che era stato sottoposto a estorsione; 4) che aveva denunciato la soggezione che aveva determinato la redazione RAGIONE_SOCIALE proposta di assunzione poi revocata dinanzi ai carabinieri e che l’intervento nella vicenda estorsiva era proiettato a limitare il danno per la persona offesa, piuttosto che a costituire un vantaggio per la collettività criminale. Tutto ciò pretendeva da parte del giudice del riesame un accurato scrutinio, che, invece, non è stato effettuato.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che, nei nuovo giudizio, colmerà le lacune motivazionali uniformandosi ai principi di dritto innanzi richiamati.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidéree