Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6018 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 6018  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME COGNOME la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi.
AVV_NOTAIO in difesa di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE deposita conclusioni scritte e nota spese; l’AVV_NOTAIO, in di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE deposita conclusioni scritte in nota s l’AVV_NOTAIO, in difesa di RAGIONE_SOCIALE deposita conclusioni e nota spese.
LAVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME l’accoglimento dei ricorsi. L’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME c l’accoglimento del ricorso. L’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME chi l’accoglimento del ricorso. L’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, c l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo confermava la responsabilità dei ricorrenti per loro contestati (ritenendo per NOME COGNOME la continuazione con le condotte giudicate con sentenza del 22 marzo 2022).
Si contestava:
a NOME COGNOME e NOME COGNOME il concorso in un’estorsione ai danni costruttore NOME COGNOME (la somma estorta veniva riscossa da NOME COGNOME attrav la maggiorazione di oltre il 20% RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla sua RAGIONE_SOCIALE, che effettuato i lavori di scavo presso i cantieri aperti dal costruttore);
 a NOME COGNOME e NOME COGNOME il concorso nell’estorsione ai danni di NOME COGNOME, gestore del vivaio “RAGIONE_SOCIALE“;
a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME il concorso nell’estorsi ai danni dei titolari del “Super Lido Battaglia” di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE femmine, costringendo l a versare la somma di tredicimila euro, dei quali cinquemila destinati alla famiglia m di NOME COGNOME;
a NOME COGNOME il delitto di traffico e detenzione di sostanze stupefac avere acquistato, trasportato, detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente cocaina.
I reati di estorsione venivano ritenuti aggravati (a) dall’essere stati cons più persone riunite, (b) dall’essere stati consumati da appartenenti all’asso denominata RAGIONE_SOCIALE, (c) dall’essere stati consumati con metodo mafioso ed al di agevolare l’RAGIONE_SOCIALEne mafiosa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ord conferma della responsabilità per il delitto di estorsione: la sentenza impugn avrebbe considerato le puntuali doglianze proposte con l’appello riproponendo il per argomentativo della sentenza di primo grado; nel dettaglio si deduceva (a) c dichiarazioni accusatorie di COGNOME non sarebbero confermate, ma anzi contraddette quelle di COGNOME e COGNOME secondo cui il ricorrente non aveva lo scopo di con nell’estorsione, ma quello di consentire che lo stabilimento balneare “Lido Bat ritornasse ad essere gestito dai vecchi proprietari, (b) che non sarebbe state co le dichiarazioni di NOME COGNOME, che ha escluso di essere vittima di estorsione, sarebbe stata valorizzata una circostanza inesistente ovvero che COGNOME COGNOME partecipato all’incontro avvenuto presso il bar Sanremo il 20 settembre 2013 (circo riconosciuta anche dal Tribunale a pag. 151, sebbene poi contraddetta in modo apodi a pag. 152 della sentenza di primo grado);
2.2 violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in o riconoscimento dell’aggravante di avere agevolato l’RAGIONE_SOCIALEne mafiosa e di avere ricorso all’uso del metodo mafioso; mancherebbe ogni prova relativa all’evocazion potere intimidatorio della mafia locale e, con riguardo alla agevolazione, non s stato dimostrato il profilo soggettivo necessario per il riconoscimento dell’aggrava
2.3. violazione di legge (art. 62- bis cod. pen.) e vizio di motivazione in diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, che sarebbe stato deciso senza considerare gli el favorevoli, ovvero le modalità della condotta ed il comportamento processuale;
2.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ord determinazione del trattamento sanzioNOMErio, che sarebbe stato quantificato in m eccessiva, senza il rispetto dei parametri di legge.
Ricorreva per cassazione il difensore di COGNOME NOME, che deduceva:
3.1.violazione di legge (art. 62bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche: queste sarebbero state dene nonostante il riconoscimento del decisivo apporto fornito dal ricorrente e senza cons il percorso di resipiscenza compiuto dal collaboratore.
 Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
4.1. violazione di legge (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio di motivazi ordine alla diniego della rinnovazione della testimonianza della persona offesa L del carpentiere COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME reso testimonianze discordanti su ele decisivi; infatti, mentre l’offeso avrebbe dichiarato di essere stato avviciNOME dir
da NOME, (che gli avrebbe chiesto di fare i lavori nel cantiere facendogli intendere sarebbe stato utile per “il tranquillo svolgimento degli stessi”), COGNOME avrebbe a di essere stato lui a contattare NOME (proponendogli di redigere un preventi valutare l’opportunità di eseguire i lavori); inoltre COGNOME avrebbe affermato che erano stati pagati a “prezzo di mercato” e non maggiorato;
4.2.violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni poste a sostegno della responsabilità: si deduceva vi sarebbero RAGIONE_SOCIALE discrasie insuperabili tra le dichiarazioni rese da COGNOME, NOME; peraltro le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state smen COGNOME, che avrebbe riferito che NOME aveva avuto un ruolo da semplice intermedia inoltre la persona offesa avrebbe dichiarato che i lavori si erano svolti in due pe due mesi l’uno – e non in due anni, come erroneamente ritenuto dalla Corte territo (b) che sarebbe stata illegittimamente ritenuta confermativa RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di NOME la condanna non definitiva per concorso esterno in RAGIONE_SOCIALEne mafiosa, mentre non stata valutata la sentenza di annullamento pronunciata della Cassazione che a svalutato l’idoneità conferrnativa della conversazione ambientale del 3 novembre 2
(c)  che non sarebbe stato valutato che NOME pagava a sua volta il “pizzo”;
4.3. violazione di legge (art. 416-bis.1. cod. pen.) e vizio di motivazione in or al riconoscimento dell’aggravante agevolativa dato che non sarebbe emersa la direz agevolativa della condotta criminosa, non avendo rilievo il fatto che il ricorrent agito su mandato; (b) al riconoscimento del ricorso all’uso del metodo mafioso, anch non provato.
4.4. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, che COGNOME dovuto essere riconosciute, t conto del minimo contributo fornito dal ricorrente all’estorsione contestata.
Ricorreva per Cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
5.1. violazione di legge (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) e vizio di motivazi ordine alla mancata escussione della persona offesa COGNOME; il diniego di ammiss del rito abbreviato “condizioNOME a tale audizione” sarebbe illegittimo, tenuto cont decisività della testimonianza della persona offesa e della non incidenza della au denegata sui tempi di definizione del processo;
5.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazi conferma della responsabilità per il reato di estorsione: non sarebbe verosimile che COGNOME, che aveva partecipato all’estorsione andando a riscuotere RAGIONE_SOCIALE rat sia stato riconosciuto dall’offeso che, sul punto, avrebbe dunque reso RAGIONE_SOCIALE dichi non credibili; la motivazione sarebbe insufficiente anche nel valutare i per detenzione del COGNOME che sarebbero incompatibili con la consumazione del reato.
5.3. violazione di legge (art. 416-brs.1. cod. pen., art. 522 cod. proc. pen.) motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante del “metodo mafioso”: la st sarebbe stata “ritenuta” senza essere “contestata”; peraltro, l’aggravante agevolati valutata non sarebbe estensibile al ricorrente a causa della sua natura sogget
5.4. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ord definizione del trattamento sanzioNOMErio: sarebbe eccessivo l’aumento p continuazione con altra condanna, irrevocabile il 22 marzo 2022, che sarebbe s quantificato in “anni quattro”.
6.Ricorreva per cassazione anche il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
6.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebb considerato che né la persona offesa, NOME COGNOME, né NOME COGNOME avevano riferimento al ricorrente come autore dell’estorsione o come persona presente alla ric estorsiva; pertanto non sarebbe stato chiarito quale COGNOME il “ruolo” di COGNOME nel della vicenda e quale COGNOME il suo contributo causale all’estorsione; si deduceva c fatto che COGNOME COGNOME a conoscenza della estorsione, sia quello che avesse part alla riunione al “bar Sanremo” non erano circostanze idonee a giustificare la confer responsabilità, essendo necessario stabilire quale COGNOME, in concreto, il contribut fornito;
6.2. violazione di legge e vizio di motivazione: in ordine alla riconoscimento circostanze aggravanti contestate: (a) con riferimento all’aggravante RAGIONE_SOCIALE “più p riunite”, COGNOME si deduceva che la violenza e la minaccia nei confronti della COGNOME non stata effettuata alla presenza di COGNOME; (P) COGNOME la circostanza dell’appartenenza all’RAGIONE_SOCIALEne mafiosa non sarebbe stata dimostrata; (c) infine, sarebbe carente la motivazione relativa alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravanti del metodo mafioso e finalità agevolativa.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva:
7.1.violazione di legge (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivaz ordine alla conferma della responsabilità per il reato di detenzione e spaccio di stupefacente: si deduceva che il compendio dichiarativo posto a fondamento de decisione sarebbe insufficiente; infatti NOME COGNOME aveva riferito di fatti p COGNOME era “già” stato processato, mentre NOME COGNOME non aveva riconosciuto COGNOME nell’album fotografico e non aveva riferito di alcun coinvolgimento dello stesso nel t di stupefacenti; si deduceva che l’accusa era stata generata dal fatto ch frequentava COGNOME che, a sua volta, era in contatto con la persona che gestiva lo di droga nel quartiere Zen di Palermo, ovvero Chianchiano, senza che tale eleme COGNOME supportato da altre decisive emergenze.
Anche il compendio intercettivo sarebbe insufficiente: si deduceva (a) ch conversazione intercettata in ambientale alle 19:40 del 16 agosto 2014, decisiva responsabilità, non poteva essere intercorsa tra COGNOME e COGNOME, considerato ch emerso che alle 19:43 COGNOME aveva contattato il COGNOME COGNOMEndogli “dove COGNOME“, il era incompatibile con la sua presenza in auto alle 19:40; né poteva farsi riferim fatto che COGNOME era appellato “pan -i”, come era solito fare COGNOME, dato che anche altri s rivolgevano a NOME chiamandolo “padrino”; (b) anche il contenuto RAGIONE_SOCIALE a conversazioni non era sufficiente a dimostrare la responsabilità; segnatamente: conversazione del 3 ottobre 2014, intercettata in ambientale, non vi sarebbe a certezza che la persona all’interno dell’autovettura che, unitamente a NOME, si r porto, COGNOME proprio COGNOME (peraltro non sarebbe stata effettuata alcuna verifi lista passeggeri della Tirrenia per verificare se COGNOME si COGNOME imbarcato, né accertato quale COGNOME la ragione del viaggio); del pari non sarebbe signific conversazione del 23 ottobre 2014 nel corso del quale COGNOME raccontava a COGNOME di av “sgubbato” un giubbotto ad una ragazza per un debito pregresso; nel corso di qu conversazione, infatti, NOME aveva affermato che aveva un “pugno di roba”, ma Ver non aveva fatto nessun commento; anche con riguardo alla conversazione del 1 novembre 14 non era stato provato che la persona intercettata COGNOME proprio COGNOMECOGNOME
In sintesi: si deduceva che il compendio probatorio era carente ed inidon dimostrare la responsabilità del ricorrente e che la sentenza impugnata non avrebbe f una risposta adeguata alle doglianze proposte con la prima impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è fondato.
1.1. Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex a comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giud fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completez relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisi decisività (Sez. 5,n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, COGNOME, Rv. 244763).
1.2. Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della conferma responsabilità si presenta carente sotto diversi profili: (a) non si rinviene un confronto con i motivi d’appello in quanto la sentenza risulta essere fondata esclusivamente sulle valutazioni del primo giudice, mentre risulta assente la pu analisi RAGIONE_SOCIALE doglianze proposte con la prima impugnazione, (b) è stata travisa
prova decisiva in guanto da servizio di osservazione della polizia giudiziaria rilevato anche dal Tribunale a pag. 151) non risulta che NOME COGNOME COGNOME COGNOME la riunione tenutasi presso il “bar Sanremo” il 20 settembre 2013; tale circo nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, risulta decisiva per asse all’interessamento di COGNOME COGNOME direzione soggettiva “estorsiva”; (c) a ciò si a che non è chiaro quale sia stato il contributo del ricorrente all’azione estor essendo stata fornita risposta alle puntuali deduzioni difensive con le quali si alle il suo interessamento era finalizzato esclusivamente a favorire un cambio della pro del “Super Lido battaglia”, e non era diretto alla imposizione del “pizzo”.
In sintesi: si rileva un sostanziale difetto di confronto con le doglianze propo l’atto di appello, oltre che un decisivo travisamento della prova. La sussistenza di impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della C d’appello di Palermo.
Questa, nel corso del giudizio di rinvio, valuterà sia le prove disponibili, che motivazionale della sentenza di primo grado, alla luce RAGIONE_SOCIALE doglianze avanzate con la impugnazione.
2.E’ fondato anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
2.1. Anche in questo caso il percorso motivazionale della sentenza impugnata si ris nell’adesione a quello tracciato dal tribunale, senza un adeguato confronto con le dog proposte con la prima impugnazione (si richiama la giurisprudenza citata sub. 5 2.1.).
Si riafferma, inoltre, l’ineludibile necessità dei riscontri “individualizzanti” assegnare piena capacità dimostrativa alla chiamata in correità (ex multis: Sez. U, a n. 36267 del 30/05/2006, SpenNOME, Rv. 234598 – 01).
Si ribadisce, anche, che ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imp riscontro alla chiamata in correità può dirsi “individualizzante” quando non co semplicemente nell’oggettiva conferma del “fatto riferito” dal chiamante, ma offre ele che “collegano” il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso cont dimostrativo dell’attribuzione a quest’ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45 11/07/2018, P., Rv. 274151 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260 Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, COGNOME, Rv. 235800).
2.2. Nel caso in esame la motivazione risulta carente a causa della man individuazione di riscontri individualizzanti alle – invero puntuali – dichiarazioni di COGNOME accusa specificamente COGNOME, indicandolo come uno degli autori materiali de estorsione consumata nei confronti di NOME COGNOME, unitamente a NOME COGNOME. L dichiarazioni di COGNOME, tuttavia, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, risultano confermate né dal compendio intercettivo citato in sentenza, né tantomen quello dichiarativo.
Segnatamente: dalla sentenza impugnata emerge che né COGNOMECOGNOME né COGNOME hanno fornito dichiarazioni che confermano in modo individualizzante la partecipazione d COGNOME all’estorsione contestata, essendosi limitato COGNOME a chiarire quali erano dinamiche “interne” di spartizione del pizzo imposto a COGNOME, e COGNOME a riferire, i del tutto generico, che in un incontro con COGNOME si era parlato di una vicenda r ad un Lido balneare di Capaci o di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE femmine, nel corso del quale «NOME parlava con COGNOME in merito a dei soldi che una donna doveva pagare a titolo di pi altro» (pag. 184 della sentenza impugnata).
Si ritiene pertanto che il fatto che COGNOME (e non COGNOME, peraltro) partecipato all’incontro al “bar Sanremo”, durante il quale sarebbero state stab modalità di spartizione del provento dell’estorsione ai danni dei COGNOME, unitamen generiche dichiarazioni di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME non forniscono un preciso conforto specifiche accuse mosse da COGNOME COGNOME COGNOME una carenza decisiva della motivazion che dovrà essere sanata in sede di giudizio di rinvio.
La Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà pertanto effettuare una acc valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOMECOGNOME COGNOME non l’attendibilità intrinseca ed estrinseca, ma anche rinvenendo nelle prove disponibil esistenti – riscontri individualizzanti alle accuse mosse dal collaboratore nei con COGNOME tenendo presente che tali riscontri non possono essere costituiti dalle dichiarazioni che si limitino a confermare I”esistenza” dell’estorsione, ma n identificare il ruolo avuto nella vicenda estorsiva da RAGIONE_SOCIALE.
Le doglianze proposte nei confronti della motivazione, nella parte in cui la Cor appello conferma la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze aggravanti sono assorbite.
E’ fondato anche il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
3.1. La sentenza impugnata non offre una risposta adeguata alle precise doglia proposte con l’atto d’appello limitandosi a convalidare il percorso argomentativo tra dal primo giudice senza confrontarsi con le legittime censure proposte dal ricorrente prima impugnazione (si richiama la giurisprudenza citata sub. § 1.1.).
3.2. Segnatamente, la sentenza impugnata non risponde alle precise doglian avanzate con l’appello con le quali erano stati rappresentati: (a) il fatto c COGNOME aveva chiamato in correità il ricorrente per fatti per i quali lo stesso stato giudicato, (b) alla genericità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di COGNOME, (c) la incompatibilità dei risultati intercettivi con la presenza di NOME COGNOME nel COGNOME il 16 agosto 2014; su tale punto, a pagina 184 della sentenza impugnata si l che «in relazione all’intercettazione tra COGNOME e COGNOME la difesa sostiene che i potevano essere insieme per non essere gli stessi stati collocati con precisione, me realtà i due staranno insieme e proseguo della conversazione e di paragrafo (149 della
sentenza di primo grado)»: tale motivazione è “apparente”, dato che non fornisce al risposta alle doglianze difensive; (d) la scarsa capacità dirRAGIONE_SOCIALEtiva RAGIONE_SOCIALE conv poste a sostegno dell’affermazione di responsabilità.
In sintesi: si ritiene che la sentenza impugnata, pur allegando alcuni el indicativi della responsabilità di NOME COGNOME per il reato contestato, si so doveroso confronto con i motivi di appello.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sez della Corte di appello di Palermo, che rivaluterà le emergenze probatorie in relazio al percorso argomentativo tracciato dal primo giudice, che alle doglianze cont nell’atto di appello.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
4.1. Il collegio riafferma che in tema di reati di criminalità organizzata, la con RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 8 del d. I. 13 maggio 19 convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l’applicazione dell seconda, poiché l’art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determiNOME il circostanze che lo hanno accompagNOME, danno cagioNOME, condotta tenuta post delicturn), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l’attenuante all’art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo dall’imputato allo sviluppo RAGIONE_SOCIALE indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguen attività delittuosa (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, COGNOME, Rv. 276111 – 02; Se 2137 del 05/11/1998 – dep. 1999, COGNOME NOME, Rv. 212531; Sez. 6, n. 43890 d 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099).
In coerenza con tale indicazioni ermeneutiche, la Corte d’appello riteneva c ricorrente non COGNOME meritevole della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti atipiche, a valutazione complessiva della sua personalità, desumibile dalla gravità dei reati com in passato con sistematica sopraffazione; a ciò si aggiungeva che tutti gli elementi dalla difesa al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche erano già stati con dal primo giudice ai fini del riconoscimento dell’attenuante della collaborazione (pa della sentenza impugnata).
La motivazione non si presta, dunque, ad alcuna censura.
5.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il collegio riafferma che con il ricorso per cassazione può essere censurata la ma rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’e
nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manif illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di de rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzi alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, 2015, PR , Rv. 261799 – 01)
Nel caso di specie in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d’ap riteneva superflua la rinnovazione, rilevando la completezza ed esaustività del compe probatorio disponibile.
La Corte riteneva infatti che le prove raccolte indicassero in modo univoco che NOME COGNOME un imprenditore colluso pienamente inserito nel sistema dì assegnazione dei la gestito da “RAGIONE_SOCIALE“, il che emergeva sia dal compendio dichiarativo, che da q intercettivo, che dava conto di una turnazione tra gli imprenditori collusi nella impo di lavori a prezzo maggiorato, azione che costituiva una modalità indiret imposizione del “pizzo” (dalle intercettazione emergeva che l’imprenditore colluso NOME NOME lamentato RAGIONE_SOCIALE preferenze accordate dal mafioso COGNOME COGNOME‘RAGIONE_SOCIALE di Mes con espressioni significative della vicinanza e della sinergia del ricorrente con il ca oltre che dimostrative del sistematico atteggiamento di favore di cui l’impren godeva.
A fronte di tali chiare emergenze la rinnovazione istruttoria veniva ritenuta de superflua e, quindi, non veniva disposta (pag. 144 della sentenza impugnata).
5.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta l’efficacia dimostrativa del compe dichiarativo non supera la soglia di ammissibilità, in quanto si risolve in una ric rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza d giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può eff alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove, o degli raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero tr devono essere allegate – o indicate – in COGNOME al principio di autosufficienza altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame non può trovare accoglimento nessuna RAGIONE_SOCIALE censure proposte: Corte rilevava come le prove raccolte dessero conto che il NOME si era presentato p il cantiere di NOME, nulla rilevando “chi” lo avesse contattato, ed essendo, i estrema rilevanza il fatto che, secondo la attendibile dichiarazione RAGIONE_SOCIALE persona egli aveva rappresentato che la sua presenza era necessaria per il “tranquillo svolg dei lavori” ed aveva preteso una maggiorazione del prezzo di circa il 20% rispe quello di mercato, il che costituiva una forma indiretta di pagamento del “pi
(dichiarazioni di COGNOME riportate a pag. 141). La ricostruzione, contrariamente a dedotto, trovava piena conferma nelle dichiarazioni di COGNOME che ricostruisce il si estorsivo attuato attraverso la collaborazione di imprenditori collusi che imponev loro prestazione a prezzi maggiorati agli imprenditori vittime (pagg. 54 e ss. e p della sentenza impugnata).
Alla base di tale ricostruzione del fatto si rinviene non solo la valutazione att compendio dichiarativo, ma anche di quello intercettivo, che, secondo la lo ricostruzione effettuata dalla Corte di appello costituiva una inequivoca conferma testimonianze (pagg. 142 e 143 della sentenza impugnata).
Contrariamente a quanto dedotto, veniva considerata anche la sentenza della Corte Cassazione del 22 marzo 2021, che aveva annullato con rinvio la condanna di COGNOME relativamente al concorso esterno dell’RAGIONE_SOCIALEne mafiosa: la Corte riteneva c valutazioni contenute in tale sentenza, relativa ad altra imputazione non erano ri per la prova dell’estorsione (pag. 144 della sentenza impugnata).
Si tratta di una valutazione in linea con la condivisa giurisprudenza di legi secondo cui la sentenza pronunciata in altro procedimento penale, ma non anco irrevocabile, è da considerare quale documento e può essere utilizzata solo come prova fatti documentali da essa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove in essa contenute (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi 277136 – 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231677 – 01).
Anche il tema della rilevanza della ipotetica sottoposizione di COGNOME ad a estorsive da parte della RAGIONE_SOCIALEne mafiosa veniva esamiNOME dalla Corte territ che riteneva che il modus operandi della mafia locale era – tipicamente – quello di avvalersi di imprenditori collusi che lavoravano con l’aiuto e la protezione di RAGIONE_SOCIALE ma che potevano anche essere costretti a pagare una quota di “pizzo”, non essend incompatibilità tra le azioni estorsive effettuate per conto dell’RAGIONE_SOCIALEne ed il p di un “tributo” personale (pagg. 70 e 71 della sentenza impugnata).
Da ultimo si osserva che rispetto al nucleo centrale RAGIONE_SOCIALE accuse non ha rili definizione della “durata” dei lavori, che vennero comunque svolti dal COGNOME, né il che questi COGNOME, a sua volta, vittima di taglieggiamento, dato che comunque è dimostrato che lo stesso si è prestato a consumare l’estorsione a vantaggio di RAGIONE_SOCIALE“.
5.3. Le doglianze relative al riconoscimento della sussistenza RAGIONE_SOCIALE aggravant ricorso all’uso del metodo mafioso e dell’avere agito per agevolare l’RAGIONE_SOCIALEne m sono manifestamente infondate.
5.3.1. Con riferimento all’aggravante agevolativa il collegio riafferma c circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mafioso ha natura “soggettiva”, inerendo ai motivi a delinquere, e si comuni
concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della fi agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 20 Chioccini, Rv. 278734 – 01).
La direzione agevolativa della condotta e la relativa consapevolezza della stes capo al ricorrente emergono con chiarezza dalla ricostruzione della vicenda, ch consentito di verificare l’esistenza di un consolidato e diffuso sistema diretto a co gli imprenditori a far svolgere i lavori edili a ditte colluse con l’associaz maggiorazione dei prezzi dei lavori, che costituivano una forma indiretta di pagame del “pizzo” (che infatti confluiva nelle casse dell’RAGIONE_SOCIALEne). In tale sis pienamente inserito il ricorrente (pag. 140, dove vengono riportate le dichiarazi COGNOME esplicite sul punto, confermate a pag. 141 dalle dichiarazioni di COGNOME).
5.3.2. Anche il ricorso all’uso del metodo mafioso risulta ampiamente provato da modalità dell’offerta di lavoro, presentata come necessaria per il “tranquillo svolg dei lavori” con modalità tipiche dell’imposizione mafiosa in un territorio i radicamento dell’RAGIONE_SOCIALEne è risalente, e dove il linguaggio di “RAGIONE_SOCIALE” necessariamente esplicito, è conosciuto ed immediatamente decodificato dai consociati
Si tratta di valutazioni coerenti con la consolidata giurisprudenza secondo c tenia di estorsione cd. “ambientale”, non è necessario che la vittima conosca NOME NOME il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della ric estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto miNOMErio, ben può manifest un’energica carica intimidatoria – come tale percepita dalla vittima stessa – alla lu sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all’influsso consorterie mafiose (tra le altre: Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 27 01).
4.4. L’ultimo motivo che contesta la legittimità del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze atte generiche non supera la soglia di ammissibilità.
Il collegio riafferma che l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generich costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la pers del soggetto, ma riCOGNOME elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimam deriva il diniego di concessione RAGIONE_SOCIALE stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/ De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazione ermeneutiche, venivano riten legittimamente ostativi i precedenti specifici vantati (pag. 198 della sentenza impugn
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
6.1. La doglianza con quale si contesta il rigetto della ammissione del rito abbr condizioNOME alla audizione della persona offesa non è consentita.
Il collegio riafferma che è preclusa all’imputato che, dopo il rigetto della rich rito abbreviato condizioNOME, abbia optato per il rito abbreviato “secco”, la possi contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinno “in limine litis”, ai sensi dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta al rito subordinata all’assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02 COGNOME, Rv. 278826 – 01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, R 260532; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, COGNOME, Rv. 248477).
6.2. Il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in q propone una diversa valutazione della capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove, invocando diversa valutazione, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenz giudice di legittimità (cfr: giurisprudenza richiamata sub § 5.2.).
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d’appello ha effettuato un’accur valutazione del compendio dichiarativo, rilevando che le dichiarazioni dell’estorto, la NOME, riscontravano ampiamente quelle di COGNOME e che il fatto che l’offes avesse riconosciuto il COGNOME non inficiava la credibilità RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni conto che sia del fatto che NOME aveva visto NOME una sola volta, sia de che, al momento in cui NOME aveva reso la sua testimonianza erano trascorsi o quattro anni dall’episodio riferito (pagg. 154 e 155 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione che risponde agli standard probatori richiesti dalla Corte di legittimità per la valutazione dell’attendibilità del testimone e della credibilità contenuti accusatori, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Anche il tema della carcerazione del COGNOME è stato trattato: la Corte ha val la carcerazione non influente su un’estorsione durata dal 1996 al 2013, ge continuativamente da COGNOME, anche durante il periodo di detenzione, rilevando co il ricorrente si COGNOME anche adoperato per consentire che il “pizzo” COGNOME pa COGNOMECOGNOME COGNOME alle decisioni assunte dai capi dell’RAGIONE_SOCIALEne mafiosa ( 155 e 156 della sentenza impugnata).
La motivazione, nelle parti censurate non presenta fratture logiche e resiste ai difensivi, che, invero si configurano come reiterativi di quelli già avanzati con l impugnazione e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.
6.3. Il terzo motivo allega il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in della mancata contestazione dell’aggravante del ricorso all’uso metodo mafioso (rite alle pagg. 193 e 194 della sentenza impugnata)
La doglianza è manifestamente infondata perché, contrariamente a quanto dedotto nel capo di accusa si rinviene la contestazione sia dell’aggravante agevolativa, che di del ricorso all’uso del metodo mafioso. Nell’imputazione decritta al capo 7) si legge
che l’estorsione era stata consumata «avvalendosi RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. cod. pen.», condizioni che consistono proprio nel ricorso all’uso del metodo mafioso.
6.3. Non supera la soglia di ammissibilità, in quanto generico, neanche l’ul motivo, con il quale si contesta l’eccessività del trattamento sanzioNOMErio, con sp riguardo alla quantificazione dell’aumento per la continuazione.
Si premette che la determinazione in concreto della pena costituisce il risult una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione ritenersi compiutamente osservato, quando egli, accertata l’irrogazione della pena minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimo infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gl indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i d’appello.
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di app ha determiNOME l’aumento riconoscendo la continuazione tra la condotta di estorsi pluriaggravata e “continuata”, oggetto del presente giudizio, e la condo partecipazione all’RAGIONE_SOCIALEne mafiosa, effettuando una valutazione di congr derivante dalla accertata gravità del reato, ma soprattutto dal fatto che l’azione si era protratta senza interruzione dal 1996, fino al 2016 (pag. 198 della se impugnata).
Il ricorrentesi limitava a qualificare come “abnorme” l’aumento, COGNOME l’annullamento della sentenza, senza indicare le specifiche ragioni di tale as valutazione in ordine alla ragionevole quantificazione effettuata dal RAGIONE_SOCIALE con doglianza generica e, dunque, inammissibile.
7.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al versamento, in favore d Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Tali ricorrenti devono essere condannati anche alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese soste dalle parti civili.
In materia il collegio riafferma che ai fini della condanna generica al risarcimen danni, non è sufficiente la sussistenza di un fatto potenzialmente produttivo di conseg dannose, occorrendo la prova, sia pure con modalità sommaria, dell’ an debeatur, atteso che è rinviata al separato giudizio civile la sola determinazione quantitativa del (Sez. 2, n. 31574 del 09/05/2023, RAGIONE_SOCIALE,Rv. 284954 – 02).
Nel caso  in  esame il tribunale riteneva che gli enti costituiti parte civile COGNOME lesi nei loro diritti nelle finalità perseguite in quanto svolgono la loro azione sul contrasto il fenomeno mafioso a favore della libera via del commercio e della at imprenditoriale da logiche intimidatorie (pag. 179 della sentenza di primo grado punto la sentenza non è stata impugnata.
Pertanto i suddetti ricorrenti vanno condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese soste dalia parti civili liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per n giudizio; dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremil in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle civili che liquida: in favore di COGNOME NOME in euro 3.686,00 oltre accessori di favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell’RAGIONE_SOCIALEne “RAGIONE_SOCIALE” in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro ,0 accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in curo 4.000,00 oltre accessori di l in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00 oltre accessori di
Così deciso in Roma, il giorno 9 gennaio 2024.
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2TF . CASSAZIONE : COGNOME CENTRALE
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. sez.  1: (3
CC – 05/04/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto che si proceda alla correzione dell’errore rilevato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Nel dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 è stato rilevato, ex officio, un errore materiale nel dispositivo, nella parte relativa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenu dalle parti civili, che deve essere corretto nel modo seguente:
1984~2 4
dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME Si COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende», in sostituzione RAGIONE_SOCIALE parole: «nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle pa che liquida: in favore di COGNOME NOME in euro 3.686,00 oltre accessori di legge; in “F.a.i.” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell’RAGIONE_SOCIALEne “Cap in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000 accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in curo 4.000,00 oltre accessori in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favo “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori dì legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Fe in euro 4.000,00 oltre accessori di legge»,
deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole:
«Condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME alla rifusione dell spese sostenute dalle parti civili “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre di legge, “RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che li euro 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida i 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 3.90 oltre accessori di legge; condanna COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenut parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre acce di legge; condanna COGNOME NOME NOME COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sost dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in eunD 3686,00 oltre accessori di condanna COGNOME NOME NOME COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal parte civile “RAGIONE_SOCIALE” , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
2.Preso atto dell’errore materiale, il collegio procede alla correzione del rilevato.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 6018 del 2024 pronunciat questa Corte in data 9 gennaio 2024 nella parte relativa alle spese sostenute dal civili, che deve essere corretto nel modo seguente:
dopo le parole «dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOMENOME COGNOME Si COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende»,
in sostituzione RAGIONE_SOCIALE parole: «nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sost:enute dalle pa che liquida: in favore di NOME COGNOME in euro 3.686,00 oltre accessoK di legge; in fa “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore dell’RAGIONE_SOCIALE” in euro 3.900,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000, accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori d in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE in euro 4.000,00 oltre accessori di legge; in favore di “RAGIONE_SOCIALE” in euro 4.000,00 oltre accessori legge; in favore del comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Fe in euro 4.000,00 oltre accessori di legge», deve essere inserito un punto e, dopo il punto, le seguenti parole:
«Condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME o alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle parti civili “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre di legge, “RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che li euro 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida i 4000,00 oltre accessori di legge, “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 3.90 oltre accessori di legge; condanna COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenut parte civile “RAGIONE_SOCIALE“, che liquida in euro 4000,00 oltre acce di legge; condanna COGNOME NOME NOME COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese soste dalla parte civile NOME NOME, che liquida in euro 3686,00 oltre accessori d condanna COGNOME NOME NOME COGNOME NOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal parte civile “RAGIONE_SOCIALE” , che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024
L’estensore
COGNOME
Il Presid COGNOME e