Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3417 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3417 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2023
29 GEN, 2024
oggi,
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mantova il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 febbraio 2023, la Corte d’appello di Brescia ha parzialmente confermato la sentenza del 20 aprile 2022, con la quale il Tribunale di Brescia ha condannato COGNOME NOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni relative agli anni 2011 e 2012, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; per un importo complessivo in relazione all’annualità 2011, pari a euro 836.313,00, da cui IRES evasa pari a euro 233.216,00, e per un importo complessivo pari a euro 1.840.135,00, da cui IVA. evasa pari a euro 367.894,00; e in relazione all’annualità 2012 per un importo complessivo pari ad euro 1.779.911,00, da cui IRES evasa pari ad euro 489.475.,00, e per un importo complessivo pari a euro 4.013.820,00, da cui IVA evasa pari ad euro 839.473,00, con superamento di entrambe le soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) d ll’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000; in Manerbio in data 25 ottobre 2013. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado in relazione alle violazioni, riferite alle dichiarazioni d’imposta per l’anno 2012, e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in relazione alle analoghe violazioni relative alle dichiarazioni riferite all’anno 2011.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. In primo luogo, si lamentano vizi della motivazione, per avere la Corte d’appello ritenuto sussistente il reato in relazione all’anno d’imposta 2012, senza però considerare che la ricostruzione dell’IVA evasa, su cui si fonda la motivazione del giudice di merito, sarebbe quella dell’evasione riferibile all’anno 2011 e che tale accertamento non si sarebbe riferito neppure all’IVA bensì all’IRES. Aggiunge il difensore che la contraddittorietà della sentenza emergerebbe anche nella misura in cui il giudice del merito avrebbe ritenuto sussistente il reato basandosi sulla mancata emissione delle fatture “passive” da parte del ricorrente, accreditando, per contro, la ricostruzione relativa all’emissione di fatture attive, senza tuttavia estendere questa ricostruzione anche all’emissione delle fatture passive. Né potrebbe ritenersi sussistente un compiuto richiamo alla sentenza di primo grado.
2.2. Con secondo motivo di doglianza, si denunciano vizi di motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello avrebbe omesso di condurre un’analisi in ordine al dedotto accertamento per le vendite non dichiarate, non essendo tale dato ricavabile dalle emergenze probatorie, cioè dalle dichiarazioni del luogotenente della Guardie di Finanza o dal processo verbale di constatazione; né tale analisi sarebbe stata condotta in ordine alla parte dei costi esposti; né tali vuoti potrebbero ritenersi implicitamente integrati dalla motivazione della sentenza di primo grado, in assenza di un espresso specifico richiamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2
Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi attinenti a vizi della motivazione circa l’accertamento della responsabilità penale – è fondato.
Effettivamente, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il reato contestato in relazione all’anno d’imposta 2012, senza però avvedersi del fatto che la ricostruzione dell’IVA evasa, su cui si fonda la motivazione della condanna, è quella dell’evasione riferibile all’anno 2011, oggetto di declaratoria di prescrizione. Ciò si desume da un confronto tra il passaggio motivazionale di pag. 7 della sentenza impugnata e l’imputazione, che fanno entrambi riferimento agli elementi attivi non dichiarati e all’evasione dell’IVA negli importi indicati in relazione alla violazion contestata come commessa per l’annualità 2011. Manca, invece, nella motivazione, un riferimento specifico alla ricostruzione della situazione contabile e fiscale rilevante per l’anno 2012. Né dal tenore AVV_NOTAIO della motivazione si può desumere, anche in via interpretativa, un’adeguata risposta rispetto alle censure difensive di appello e, in particolare, a quella riportata a pag. 6 e relativa, appunto, all’anno d’imposta 2012, laddove la difesa sosteneva che nel processo verbale di constatazione fossero contenute affermazioni e valutazioni apodittiche, senza la puntuale indicazione delle fatture non registrate, rilevanti ai fini del computo .del reddito. Né può ritenersi sussistente un compiuto richiamo della sentenza di appello alla sentenza di primo grado, che consenta di superare gli evidenziati profili di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato relativo all’anno d’imposta 2012, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, che procederà a nuovo giudizio, con libertà di esito, fornendo adeguata motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato relativo all’anno d’imposta 2012, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.