Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15678 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15678 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a COGNOME il 19/10/1963 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto,con rigetto nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina con sentenza del 02/12/2024 ha confermato la sentenza emessa ad esito di rito abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Messina del 22/05/2024, con la quale NOME COGNOME Ł stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648-bis cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma quanto alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, attesa la dichiarata inutilizzabilità delle dichiarazioni della COGNOME. La difesa ha osservato che unico elemento di prova a carico del ricorrente si dovevano considerare i due bonifici posti in essere dalla predetta Pastore, elemento insufficiente al fine di provare la condotta contestata, anche attesa la possibile falsificazione delle ricevute in tal senso acquisite.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; la affermazione della Corte di appello secondo la quale il ricorrente non poteva non sapere della provenienza illecita del veicolo
non appare sufficiente per raggiungere un giudizio di responsabilità.
2.3. Violazione di legge, violazione di norme processuali, vizio della motivazione perchØ omessa e manifestamente illogica in relazione agli artt. 422 e 423 cod. proc. pen.; il Sostituto Procuratore generale in sede di conclusioni chiedeva di riqualificare il fatto come ricettazione, ma non modificava il capo di imputazione in palese contrasto con il disposto dell’art. 423 cod. proc. pen., mancando qualsiasi prova del requisito del concorso morale e della coscienza e volontà di porre in essere la condotta imputata.
2.4. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perchØ omessa e manifestamente illogica in ordine alla contestata recidiva reiterata; il fatto Ł talmente lieve che non avrebbe dovuto essere riconosciuta.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla qualificazione giuridica del fatto, con rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che seguono.
Ricorre nel caso in esame un evidente vizio motivazionale, da individuare in una oggettiva carenza e sostanziale apoditticità delle argomentazioni spese dalla Corte di appello, in ordine alla lamentata violazione di legge quanto alla effettiva ricorrenza nel caso in esame degli elementi costitutivi del riciclaggio imputato al COGNOME. In tal senso, possono essere trattati congiuntamente, in quanto collegati nelle argomentazioni spese dalla difesa il primo e secondo motivo di ricorso. Le circostanze emerse in giudizio, considerate dalla Corte di appello, descrivono una serie di dati oggettivi che si pongono certamente in correlazione con la anomalia riscontrata sulla vettura della Pastore, ma non hanno chiarito, nonostante le censure specificamente articolate sul punto dalla difesa, l’effettivo ruolo del ricorrente rispetto al fatto per come allo stesso ascritto in imputazione, in relazione a plurimi ulteriori elementi, solo accennati, presenti al fascicolo del dibattimento in considerazione del rito prescelto (con particolare riferimento, a mero titolo esemplificativo, al titolare del bene ed all’eventuale ricorrenza o meno di un rapporto o correlazione dello stesso con il ricorrente, alle circostanze con le quali veniva effettuato il pagamento). In altri termini, la posizione del ricorrente deve necessariamente essere correlata alla imputazione ed alle specifiche condotte ivi descritte. Sul punto la difesa aveva proposto specifiche censure, rilevando incongruenze motivazionali della decisione di primo grado quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto ascritto al ricorrente. Tali censure sono state di fatto pretermesse mediante un rapido richiamo alla sentenza di primo grado riproponendo lo stesso identico ragionamento, in assenza di una valutazione critica autonoma su doglianza specifica. La Corte di appello dovrà, dunque, confrontarsi con le censure difensive, chiarendo, nell’ambito della propria completa discrezionalità, se e in che termini si possa effettivamente ritenere sussistente o meno una azione imputabile al ricorrente al fine di ostacolare la provenienza delittuosa del bene o se la condotta possa essere diversamente considerata o valorizzata in relazione alle circostanze richiamate dai giudici di merito e non negate dalla difesa (intermediazione, pagamenti, caratteristiche dai pagamenti) anche quanto all’elemento soggettivo del reato ed all’effettivo riscontro quanto alla ricorrenza di condotte che impediscano di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità o di mera ricezione di somme di denaro rispetto ad un bene caratterizzato dalla effettiva contraffazione dei suoi segni di riconoscimento (Sez. 2, n.43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295-01; Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, GiamŁ, Rv. 270302-01).
I motivi residui sono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME