Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16934 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARBONIA il 12/10/1978
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 23 aprile 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari emessa in data 02 novembre 2022 assolveva NOME COGNOME dall’imputazione di ricettazione di un frigorifero marca “Indel B” con la formula perché il fatto non sussiste, e confermava nel resto la sentenza impugnata
che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni due ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione relativo a due televisori di marca “United”.
Avverso la suddetta decisione NOME COGNOME ricorre per cassazione, mediante il proprio difensore, svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo eccepisce ai sensi dell’articolo 606, comma 1 lettera B) cod. proc. pen. la violazione di legge in relazione agli articoli 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che si fosse raggiunta la piena prova della sussistenza del fatto di reato ascritto al ricorrente, sulla base di meri indizi, peraltro privi di riscontro, i quali conseguentemente difettavano dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta ex art. 606, comma 1 lettera E) cod. proc. pen. la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che l’altro coimputato, NOME COGNOME era stato assolto dal reato di ricettazione del frigorifero rinvenuto presso la sua abitazione in ragione del fatto che «non era stata conseguita la prova tranquillante dell’origine delittuosa del frigobar in sequestro». In altre parole, la Corte di appello avrebbe ritenuto non provato che il frigorifero fosse quello sottratto alla struttura ricettizia del Comune di Perdaxius, mentre tale ragionamento non è stato svolto con riguardo, anche, ai due televisori rinvenuti presso l’abitazione dei genitori del ricorrente, così incorrendo nel vizio di contradditorietà della motivazione, trattandosi di un’unica vicenda contestata ai due imputati in concorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito espressi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
La sentenza della Corte di appello presenta effettivamente un vizio della motivazione. Infatti, va rilevato che in primo grado i due imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME e erano stati condannati in concorso per il reato di ricettazione di un frigorifero marca “RAGIONE_SOCIALE” e di due televisori di marca “United”, ritenendo raggiunta la prova che i beni trovati in possesso rispettivamente dei due imputati fossero quelli oggetto di furto presso la struttura ricettizia del Comune di Perdaxius, soprattutto in ragione delle testimonianze di alcuni dipendenti del Comune di
COGNOME, i quali avevano dichiarato che i beni sequestrati agli imputati erano della stessa marca e modello di quelli rubati alla struttura comunale.
I giudici di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, hanno, invece, assolto, il coimputato NOME COGNOME per la ricettazione del frigorifero rinvenuto presso la sua abitazione perché il fatto non sussiste, affermando che «….non era stata conseguita la prova tranquillante dell’origine delittuosa del frigobar in sequestro». Con riguardo alla posizione di NOME COGNOME la sentenza impugnata ha ritenuto, invece, provata l’origine delittuosa dei due televisori perché erano della stessa marca e modello di quelli rubati, sottolineando in particolare che sebbene «….in teoria, invero, chiunque avrebbe potuto lecitamente acquistare un televisore di quella marca e di quel modello, mentre l’acquisto, da parte di un privato, di due apparecchi identici e privo di qualsiasi logica, diversa da quella sottesa alla formulazione del capo di imputazione». In altri termini la Corte territoriale ha distinto le due posizioni in forza di una prova logica, ossia che il possesso da parte di un privato di due televisori della stessa marca e modello risultava poco plausibile e, quindi, quella circostanza fosse un indizio molto significativo che si trattava dei televisori rubati, a differenza di quanto, invece, ritenuto per il frigorifero marca “Indel B”, evidentemente perché si trattava di un singolo bene. La sentenza di appello ha utilizzato un criterio probatorio diverso da quello di cui si era avvalso il giudice di primo grado; questi aveva ritenuto provata la provenienza furtiva dei televisori in possesso del Tocco in forza di un indizio molto importante, vale a dire che si trattava di televisori destinati unicamente a strutture ricettizie «…in quanto dotati di particolari collegamenti che non ne consentivano l’uso domestico» (si veda pag. 3 della sentenza del Tribunale). Tale elemento probatorio, sicuramente significativo, ricavato dalla testimonianza di NOME COGNOME all’epoca dei fatti geometra dell’Ufficio tecnico del Comune di Perdaxius, è stato specificamente contestato con l’atto di appello dell’odierno ricorrente, deducendo che la testimonianza della COGNOME era stata, sul punto, travisata dal giudice. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Risulta evidente che non si è in presenza di una sentenza di condanna cosiddetta “doppia conforme”, in quanto i giudici di merito hanno utilizzato criteri probatori diversi tra loro. Inoltre, la Corte cagliaritana, a fronte di uno specific motivo di appello su un punto determinate della decisione impugnata, vale a dire sulla circostanza che i due televisori trovati in possesso di COGNOME avevano caratteristiche tecniche che non consentivano l’uso domestico, non si è espressa su tale eccezione, né ha ripetuto l’argomento di prova adoperato dal giudice di primo grado.
2.2. La motivazione della sentenza impugnata risulta perciò viziata sotto un duplice profilo: per un verso perché non ha risposto ad una specifica eccezione
dell’appellante su un punto qualificante della sentenza; per altro verso perché ha utilizzato un’argomentazione contradditoria, in quanto se non si è ritenuta provata
la provenienza delittuosa del frigobar in possesso del coimputato NOME COGNOME non si comprende bene come si sia giunti a conclusione opposta per i due televisori
sequestrati al ricorrente. La prova logica adoperata sul punto non risulta di per sé
convincente, perché in astratto non si può ritenere del tutto implausibile che un soggetto sia in possesso di due televisori della stessa marca e modello. Ben altre
considerazioni si sarebbe potuto svolgere se i due televisori posseduti dal ricorrente fossero effettivamente destinati solo a strutture ricettizie e non idonei per uso
domestico, circostanza, invece, ignorata dalla Corte territoriale. Sotto questo profilo il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, risultando evidenti le carenze
motivazionali sul punto. L’annullamento con rinvio della sentenza impugnata potrà
consentire alla Corte di appello di fare chiarezza su tale questione, e di seguito rivalutare il complesso delle prove acquisite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Così deciso il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente