Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 del GIUDICE DI PACE di FORLI’ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite/lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per Idnammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il giudice di pace di Forlì ha dichiarato NOME COGNOME colpevole di lesioni personali volontarie giudicate guaribili in giorni 15, condannandolo alla sola pena pecuniaria, non condizionalmente sospesa.
Il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, per il tramite de difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, è affidato a tre motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai se dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo, deduce vizi della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità. In particolare, il AVV_NOTAIO non avrebbe tenuto conto, nella ricostruzione della dinamica degli accadimenti, dell’antefatto, costituito dall’aggressione subìta dalla sorella dell’imputato a opera della persona offesa, che l’aveva schiaffeggiata; inoltre, risulta travisato il contenuto del prove dichiarative, in particolare, essendo emerso dalle dichiarazioni dei testi “neutri”, che la persona offesa era caduta, provocandosi le lesioni refertate, per essersi trovato sbilanciato dopo che l’imputato aveva lasciato andare la presa della porta di ingresso quando era stato colpito con un calcio ai testicoli da parte della moglie della persona offesa; la spinta di cui all’imputazione risulta riferi solo dalla p.o. e dalla moglie; l’incertezza probatoria avrebbe dovuto condurre all’esito assolutorio.
2.3. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione dell’art. 52 cod. pen., nella parte in cui il AVV_NOTAIO a quo ha negato al riconducibilità del fatto ammettendo che esso sia accaduto secondo la versione della persona offesa- alla scriminante della legittima difesa, di cui ricorrono tutti gli elementi strutturali, potendosi anche applicare nel caso in esame la legittima difesa domiciliare dal momento che l’imputato ha reagito all’illegittimo tentativo dell’imputato di entrare nel domicilio del ricorrente.
Con il terzo motivo è denunciata erronea applicazione dell’art. 59 co. 4 cod. proc. pen. essendo ravvisabile, nel caso di specie, quanto meno la legittima difesa putativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1.11 ricorso è fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio di merito.
2.In particolare, è riscontrabile il denunciato vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione dei fatti, alla luce delle deposizioni testimoniali, le q restituiscono una narrazione non incompatibile con la testi difensiva di una caduta accidentale della persona offesa.
3. In via preliminare, va considerato il profilo della autosufficienza del ricorso qui ravvisabile, dal momento che la difesa ricorrente, nell’eccepire il travisamento o l’omessa considerazione di alcune dichiarazioni testimoniali, le ha allegate nella loro integralità, così da consentire al giudice di legittimità apprezzare l’effettiva portata del vizio di motivazione denunciato (Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, COGNOME, rv. 241023; Sez. F., n. 32362 del 19/08/ 2010, COGNOME ed altri, Rv. 248141). Infatti, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà dell motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071). Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha corredato il ricorso con la allegazione della trascrizione integrale delle deposizioni testimoniali, in specie, della prova dichiarativa dei testi NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei quali assume il travisamento o la mancata considerazione da parte del giudice di pace. Il motivo di ricorso è, dunque, ammissibile.
4. Ciò posto, si osserva che, in particolare, dalla lettura della trascrizione dell testimonianze rese da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, emerge come, avendo subìto, nel corso di un tira e molla con la porta dell’appartamento dell’imputato tra questi e la p.o., un calcio dalla moglie della persona offesa, l’imputato avesse lasciato la presa; conseguentemente, la porta, senza l’opposizione dell’imputato, si era spalancata di scatto e la p.o., perdendo l’equilibrio, era caduta. In tal senso è, in specie, oltre a quella della madr dell’imputato, la deposizione del teste ‘neutro’ NOME COGNOME NOME, non riconducibile, come invece si legge nella sentenza impugnata, alla cerchia familiare dell’imputato ( cfr. verbale dell’esame testimoniale).
5.A fronte di tale ricostruzione della dinamica dei fatti, che dà conto di una caduta accidentale della persona offesa, mentre era impegnato nel porre in essere un’azione di forza in contrapposizione con l’imputato, il AVV_NOTAIO di pace si è limitato a inferirne, apoditticamente, la inverosimiglianza, senza illustrare l ragioni della maggiore attendibilità attribuita alle dichiarazioni della person offesa e della moglie, il cui racconto non risulta neppure del tutto incompatibile con la versione alternativa propugnata dalla difesa.
6.Tale aporia argomentativa dovrà essere emendata nel rinnovato giudizio di merito, in cui il AVV_NOTAIO di pace dovrà congruamente ricostruire la dinamica dei fatti, in coerenza con i risultati dell’istruttoria dibattimentale, senza trascur alcuna deposizione e fornendo puntuale motivazione delle valutazioni riguardanti la responsabilità dell’imputato per le lesioni denunciate dalla p.o.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al AVV_NOTAIO di Pace di Forlì per nuovo giudizio in merito alla affermazione di responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Forlì in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, 09 luglio 2024
Il C nsigliere estensore