Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1792 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1792 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME, che si è riportato alla memoria depositata e si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza emessa il 2 luglio 2024, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale palermitano del 30 gennaio 2023, mandava assolto NOME COGNOME dal delitto di partecipazione all’associazione mafiosa denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, famiglia di Passo di Rigano, per insussistenza del fatto, nonché dal delitto di tentata estorsione aggravata per non averlo commesso.
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE consta un unico articolato motivo, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo deduce vizio di motivazione.
3.1 In primo luogo la sentenza impugnata avrebbe operato un frazionamento degli elementi di prova, non provvedendo ad una valutazione globale degli stessi, il che non avrebbe consentito di verificare la concordanza reciproca sussistente fra le risultanze probatorie.
In secondo luogo, la Corte di appello avrebbe tralasciato parte del materiale probatorio valutato dal Tribunale, così venendo meno all’obbligo di motivazione rafforzata, per il caso di assoluzione in riforma, che implica una analisi di tutte le risultanze valutate dal primo giudice.
Il Procuratore ricorrente provvede poi ad esaminare le singole fonti di prova, evidenziando le omissioni valutative della sentenza impugnata.
3.2 Quanto alle dichiarazioni di NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, la Corte di appello sarebbe giunta alla erronea conclusione della ‘confusione soggettiva’ operata dal dichiarante fra NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il ricorrente evidenzia come una parte delle dichiarazioni al fol. 16 della sentenza di primo grado non siano state valutate dalla Corte di appello e come dalle stesse emergesse che COGNOME aveva discusso nel 2008 del futuro arrivo del NOME. Dalla sentenza impugnata – in modo contraddittorio – emerge che NOME COGNOME era già stato estradato dagli Stati Uniti nel 2004, cosicché COGNOME quando discuteva nel 2008 del ‘NOME‘ da estradare non poteva che riferirsi a COGNOME, cugino di COGNOME ed estradato solo nel 2009, e non a COGNOME NOME, fratello di NOME, già estradato.
Da tale omessa valutazione di parte delle dichiarazioni valutate dal primo giudice deriverebbe una conclusione manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sovrapposizione soggettiva fra i due ‘NOMENOME.
Anche illogica sarebbe la valutazione della Corte di appello in ordine alla informazione che COGNOME avrebbe commesso alcuni omicidi: se non risultano fatti di sangue a lui ascritti, non di meno la sentenza impugnata non si confronta con la affermazione del COGNOME, per la quale le notizie fra uomini d’onore quanto agli omicidi e ai loro autori erano di solito vaghe, cosicché la genericità di COGNOME sul punto, secondo il ricorrente, non ne inficerebbe l’attendibilità.
Anche del tutto trascurato è il tema della descrizione fisica operata da COGNOME, che indica COGNOME come una ‘persona bassina’, minuta di corporatura,
riconosciuto in foto dal dichiarante, pur non avendolo conosciuto personalmente, ma per averlo visto «nei telegiornali». La descrizione fisica risultava – secondo la Procura distrettuale – rispondente a quanto emerso nell’ambito della estorsione tentata attribuita al COGNOME, in quanto l’autore del reato veniva indicato come persona alta un metro e cinquanta.
Inoltre, il soprannome ‘NOME l’americano’, oltre che dalla narrazione di COGNOME emergeva anche dalle conversazioni intercettate ed è da attribuirsi al COGNOME, in quanto effettivamente RAGIONE_SOCIALEllato dalle forze di polizia (sentenza di primo grado fol. 19, che rinvia alla deposizione di COGNOME, pagg. 27 e ss. della deposizione del 25 marzo 2021). Inoltre, NOME l’americano viene definito anche ‘carrozzella’ perché al suo sbarco in Italia dagli Stati Uniti si muoveva su una sedia a rotelle. Le circostanze emergerebbero dalla sentenza di primo grado e non sarebbero state valutata dalla Corte territoriale.
3.3 Anche manifestamente illogico risulterebbe il depotenziamento di tre incontri fra COGNOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, questi ultimi tre condannati per il delitto associativo, in quanto la Corte di appello ha valutato come neutre tali frequentazioni, che, se inserite nel contesto dichiarativo e captativo, delibate nell’insieme, assumerebbero un valore indiziante certamente non insignificante.
3.4 Affetto da vizio di motivazione sarebbe, inoltre, il passaggio motivazionale che depotenzia la vicenda della RAGIONE_SOCIALE – ubicata nel quartiere Borgo Nuovo, ove erano dislocate le attività dell’imputato – che aveva subito una rapina. La sentenza di primo grado rilevava come fosse emerso dalle intercettazioni ambientali il ruolo di NOME COGNOME, vale a dire dell’imputato, nonché la sua offerta di guardare i video, al fine di interessare qualche ‘amico della zona’ per trovare gli autori del reato e punirli.
Il Procuratore ricorrente denuncia l’omessa valutazione di tale offerta di aiuto, sminuita illogicamente dalla Corte di appello in quanto il colloquio sarebbe intervenuto in presenza di altri astanti – circostanza che il ricorrente esclude come anche trascurando la sentenza impugnata il valore indiziario dell’offerta medesima, espressiva del RAGIONE_SOCIALEllo del territorio, tanto da non essere raccolta dal titolare della RAGIONE_SOCIALE per non restare in debito con il COGNOME.
3.5 Illogica risulterebbe anche la sottovalutazione della conversazione fra due coimputati di COGNOME, COGNOME e COGNOME, che si chiedevano se COGNOME avesse dato la ‘benedizione’ all’apertura di un negozio di fotografia a Borgo Nuovo.
La Corte di appello appunta l’attenzione sulla circostanza che alla data dell’apertura di tale ultimo esercizio commerciale l’attività della figlia di COGNOME non era ancora operativa, e che comunque non vi era certezza in ordine alla effettività della ‘benedizione’, anzi esclusa dal titolare del negozio di fotografia.
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Osserva il Procuratore ricorrente che illogico è aver valutato solo tali profili e non anche quello per cui due interlocutori, di caratura mafiosa, avessero attribuito a COGNOME il potere di autorizzare l’apertura di nuovi esercizi commerciali.
3.6 Viziata da travisamento sarebbe anche la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che ‘NOME‘ abbia dato indicazioni a NOME COGNOME, venditore ambulante, quanto alla collocazione del proprio furgone nella zona di Borgo Nuovo durante la festa rionale.
In particolare, dalle conversazioni intercettate tra i terzi NOME COGNOME e NOME COGNOME emergerebbe che ‘NOME‘ – pur gestendo una sala scommesse, quindi nonostante il diverso settore merceologico – fosse stato interpellato dall’ambulante ed ebbe a dare una indicazione specifica, non si limitò ad ascoltare la richiesta di COGNOME, risultando posteriore la diversa indicazione data al commerciante da COGNOME NOME.
3.7. Intrinsecamente contraddittoria risulterebbe la sentenza quanto ai contrasti fra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Per un verso, la Corte di appello ritiene la conversazione fra NOME COGNOME e NOME COGNOME – nella quale si dava atto di un contrasto tra COGNOME e COGNOME in merito alla gestione delle vicende del quartiere di .Borgo Nuovo – non significativa ai fini del ruolo dell’imputato, in quanto solo assenti ma non comprovati risultavano i rapporti fra COGNOME e NOME COGNOME, a proposito della circostanza che il primo avrebbe operato nel citato quartiere come longa manus del secondo.
Osserva il Procuratore ricorrente, però, che la contraddizione interna alla sentenza sia da ravvisarsi nella circostanza che NOME COGNOME è stato condannato, con conferma da parte della sentenza qui impugnata, in relazione al delitto ex art. 416-bis cod. pen.
Nella ricostruzione della posizione del COGNOME, contenuta in sentenza di appello, la Corte territoriale giudicava attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME (fol. 51 e ss.), che aveva descritto il ruolo dei COGNOME e quello dei ‘giovani’, fra i quali COGNOME, indicato come colui che consumava le estorsioni ed era ‘stretto’ con i COGNOME, che erano costruttori, anche per quanto concerne gli appalti.
Altro elemento eluso dalla Corte territoriale consisterebbe nella circostanza che nella sentenza di primo grado al fol. 55 e s. vengono citati gli incontri, osservati dalla polizia giudiziaria, fra i COGNOME e COGNOME NOME (e non NOME) e fra i COGNOME e COGNOME.
In sostanza le dichiarazioni di COGNOME e gli incontri attesterebbero il rapporto fra COGNOME e COGNOME e, quindi, il ruolo di longa manus del primo.
3.7 Anche sul ruolo di COGNOME nella organizzazione della festa rionale di Borgo Nuovo emergerebbe un vizio di motivazione, in quanto la Corte avrebbe
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omesso di valutare una frase con la quale COGNOME, discutendo con COGNOME NOME, all’osservazione di quest’ultimo che la gestione della festa e degli spazi era appannaggio del Comitato organizzatore e che pertanto «se la sbrigano loro», replicava « ci facciamo sentire… ci facciamo … che ci siamo noi altri»: tali espressioni d’interesse vanno lette congiuntamente – secondo il ricorrente Procuratore – alla parte della conversazione in cui COGNOME indica in 300,00 euro la tariffa per il posizionamento degli ambulanti negli spazi espositivi.
Illogica l’incertezza su chi fosse l’COGNOME nel corso della conversazione fra COGNOME COGNOME COGNOME delle ore 13.53. La conversazione nell’abitazione del primo nel corso della quale COGNOME chiarisce che rCOGNOME‘ aveva autorizzato gli ambulanti a montare le proprie strutture – non può non essere attribuita a COGNOMECOGNOME Illogicamente la Corte di appello ritiene incerta l’identità dell’COGNOME, invece identificabile con la circostanza che poco prima della conversazione delle 13.53 ne interviene un’altra – alle 12.21 all’esterno del locale RAGIONE_SOCIALE Food fra COGNOME e proprio NOME COGNOME, “COGNOME‘: in sostanza la sequenza cronologica non è stata valutata dalla Corte territoriale.
3.8 In ordine al tema della collocazione delle telecamere in una ‘barberia’, tema del quale discute COGNOME con la figlia, la Corte di appello ha ritenuto non certo che COGNOME abbia avuto la disponibilità dell’esercizio commerciale, ma solo che costui abbia agito per una cointeressenza, senza che però emerga alcun interesse della famiglia mafiosa di Passo Rigano.
La valutazione della Corte territoriale sarebbe illogica in quanto isolata e non collocata nell’ambito dell’interesse dimostrato da COGNOME nelle altre vicende relative al commercio, quali quelle della RAGIONE_SOCIALE, del furgone di COGNOME, del negozio di fotografia, delle bancarelle della festa rionale.
3.9 Infine, anche in relazione al capo 7), relativo alla tentata estorsione con richiesta di duemila euro nei confronti di NOME – in quanto coinvolto nelle truffe assicurative denominate ‘spaccaossa’ e richiesto di versare il ‘pizzo’ – la Corte di appello avrebbe illogicamente trascurato i riferimenti emergenti dalle conversazioni intercettate fra terzi, fra i quali la stessa persona offesa NOME.
Tali conversazioni coinvolgevano COGNOME (o COGNOME) nella richiesta di denaro, ma la Corte escludeva trattarsi dell’attuale imputato in quanto non aveva alcun ruolo nella festa rionale (causale della richiesta estorsiva), a differenza di quanto emerso dalle vicende in precedenza esaminate.
Inoltre, la statura minuta di COGNOME, descritta anche da NOME («un cristianu di un metro e cinquanta») è stata ritenuta smentita dalla Corte di appello per la maggiore altezza del COGNOME, senza cogliere la natura iperbolica dell’affermazione; come anche illogico risulterebbe aver trascurato la natura individualizzante di COGNOME nel riferimento al centro scommesse, dove NOME si
sarebbe voluto recare per uccidere il suo estorsore sparandogli al volto, in quanto – secondo la Corte di appello – poteva trattarsi di un diverso centro scommesse.
Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. Hanno altresì depositato memorie e conclusioni i difensori delle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini indicati a seguire.
Va premesso che la sentenza di appello ribalta in favore dell’imputato la sentenza di primo grado.
Va evidenziato che il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei:a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (cfr. Sez. U. n.14800/18 del 21/12/2017, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282612 – 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, NOME, Rv. 281404 – 01; massime conf.: N. 4222 del 2017 Rv. 268948 – 01, N. 29253 del 2017 Rv. 270149 – 01).
Le Sez. U Troise, in particolare, hanno precisato che la presunzione d’innocenza e il ragionevole dubbio impongono certamente soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l’assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell’obbligo di motivazione. Esso, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell’una o nell’altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d’appello si impone l’obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie
che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un’operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali).
Va a tal riguardo richiamato quanto di recente affermato in motivazione da Sez. 5, n. 16414 del 21/03/2025, Nicastri, Rv. 287858 – 01: la motivazione del Giudice di appello che assolva l’imputato condannato in primo grado non è, tuttavia, svincolata da ogni regola ma, al contrario, deve essere pur sempre rigorosa, completa e ancorata a fatti processualmente accertati e ad ipotesi concretamente plausibili nel caso concreto. Per giustificare il ribaltamento della decisione liberatoria di prime cure – si legge, infatti, nella sentenza Troise occorre «che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo» ed è altresì necessario che «il giudice d’appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte». Questo si risolve in un confronto con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, senza fondare su generiche notazioni critiche di dissenso e riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.
Fissato l’itinerario che il Giudice di appello che deve garantire con la sentenza di assoluzione che riformi quella di condanna di primo grado, deve osservarsi come risulti difettare nel caso in esame una valutazione completa del materiale probatorio, oltre che non manifestamente illogica, quando non contraddittoria, come si leggerà.
Va sgombrato subito il campo dalla censura di inammissibilità del ricorso perché ritenuto teso a sollecitare riletture o reinterpretazioni del materiale probatorio, operazioni certamente inibite a questa Corte.
Per qualche profilo di doglianza effettivamente il Procuratore ricorrente sollecita tali operazioni ermeneutiche rispetto al fatto, e di ciò si darà atto; ma ulteriori e più frequenti censure formulano correttamente vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità della motivazione impugnata, anche per tra . visamento per omissione.
Va chiarito che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono; ricorre invece il vizio di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 – 01; conf.: N. 12329 del 2010 Rv. 247229 – 01, N. 9539 del 1999 Rv. 215132 – 01, N. 39678 del 2018 Rv. 273816 – 01).
È stato inoltre affermato che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni – testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente – concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l’affermazione dell’una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell’altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 27/11/2017, COGNOME, Rv. 271635 – 01; conf.: N. 35848 del 2007 Rv. 237684 01, N. 12110 del 2008 Rv. 243247 – 01, N. 38800 del 2008 Rv. 241449 – 01, N. 5718 del 2013 Rv. 259409 – 01, N. 20677 del 2017 Rv. 270071 – 01).
Come osservato anche in dottrina, può essere contraddittoria la motivazione in sé, in quanto proposizioni della stessa confliggono con altre proposizioni della stessa, integrandosi così la cd. contraddittorietà logica; ovvero la contraddizione – come vizio deducibile – riguarda il rapporto fra la motivazione e le risultanze extra-testuali, determinanti il travisamento, cd. contraddittorietà processuale, qualora segni la distanza fra la motivazione e il risultato di prova utilizzato anche se inesistente, ovvero incontestabilmente diverso da quello reale, o anche nel caso di prova ignorata pur se esistente (da ultimo, Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 20/01/2025, Placenza, Rv. 287479 – 02, in motivazione).
A ben vedere, nel caso in esame, il materiale probatorio del quale il ricorso lamenta travisamento è in tutti i casi di doglianza contenuto nella motivazione di primo grado, alla quale fa rinvio il Procuratore ricorrente.
Pertanto, il ricorso – in disparte le non consentite reinterpretazioni del materiale probatorio – per lo più denuncia travisamento per omissione di parte delle conversazioni, incongruenza logica fra le varie parti della sentenza, frazionamento della prova e non valutazione della globale degli elementi indiziari, motivi fondati per quanto si leggerà a seguire.
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4.1 Quanto al COGNOME, collaboratore di giustizia, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (foll. 15-18) ne riproduceva le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento dalle quali emergeva che al dichiarante NOME COGNOME aveva detto, durante un periodo di carcerazione comune, che il proprio cugino dopo 20-25 anni di carcerazione negli Stati Uniti sarebbe rientrato a RAGIONE_SOCIALE, ove COGNOME ed altri mafiosi l’avrebbero accolto perché appartenente alla vecchia mafia e uomo in grado di «sistemare tante e tante cose».
COGNOME lo chiamava ‘COGNOME‘. La Corte di appello rilevava come COGNOME non fosse attendibile, in quanto dichiarava che COGNOME era stato un killer che aveva operato in occasioni di plurimi omicidi, ma non risultavano condanne per fatti di sangue, ma solo una condanna a oltre venti anni di carcere scontata negli Stati Uniti per traffico interRAGIONE_SOCIALE di stupefacenti. La Corte territoriale ritiene che il COGNOME al quale faceva riferimento il collaboratore potesse essere COGNOME NOME, e non il COGNOME, che condivideva con l’imputato la provenienza geografica e il diminutivo.
A ben vedere il motivo di ricorso a buona ragione evidenzia come la Corte abbia tralasciato parti delle dichiarazioni utili a escludere che potesse trattarsi di COGNOME NOME e, dunque, che il dichiarante avesse confuso l’imputato con l’altro NOME.
A fronte di una prima argomentazione della Corte di appello – che afferma che COGNOME che venne a sapere da NOME COGNOME che colui che doveva arrivare dagli Stati Uniti era un cugino dello stesso – comproverebbe che il dichiarante non si riferisse a NOME COGNOME, in quanto quest’ultimo sarebbe fratello e non cugino del NOME. Tale circostanza della relazione di parentela fra i due COGNOME, però, non emerge dalla sentenza impugnata, né il ricorrente indica da dove emerga, cosicché come formulata la doglianza sul punto non è consentita.
Diversamente consentita è la seconda censura mossa dal ricorso. La Corte è incorsa in una contraddizione logica: che il ‘NOME‘ che dovesse rientrare dagli Stati Uniti al momento del dialogo fra COGNOME e NOME COGNOME fosse NOME COGNOME implica che quest’ultimo non dovesse essere ancora essere rientrato in Sicilia. Ma la stessa Corte di appello indica, invece, il rientro in Italia di NOME COGNOME nel 2004 (fol. 7 della sentenza impugnata), trascurando di confrontarsi con il tempo del dialogo con NOME COGNOME, che avvenne nel 2008-2009 nel carcere di Lecce. In sostanza, il travisamento per omissione di parte della deposizione di COGNOME (quanto al tempo del colloquio, cfr. fol. 16 della sentenza di primo grado) fa emergere un contrasto che risulta decisivo per escludere si parlasse di NOME COGNOME, a quell’epoca già rientrato in Italia fin dal 2004, quindi quattro anni prima.
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Diversamente NOME COGNOME, a detta della stessa Corte di appello, sarebbe rientrato nel 2009, quindi successivamente al colloquio: il che impone una verifica sulla esclusione dell’errore di persona da parte di COGNOME.
Anche consentita e fondata è la doglianza che viene rivolta alla sentenza impugnata, allorché ritiene smentita l’affermazione che COGNOME avesse commesso ripetuti omicidi, non riscontrati in atti. A riguardo, al fol. 17 della sentenza di primo grado, il dichiarante chiarisce che si trattava di omicidi degli anni ’80 dello scorso secolo e che fra uomini d’onore non vi poteva essere l’indicazione della vittima dell’omicidio commesso.
Si tratta di una spiegazione sulla genericità della dichiarazione con la quale, anche su tale punto, non si confronta la sentenza di appello, traendone un ulteriore elemento di inattendibilità del dichiarante.
Non vi è dubbio che alla luce di ciò dovranno essere oggetto di rivalutazione, rimessa al giudice di merito, sia tali punti del narrato del Gelatolo, sia anche il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte di appello, conseguente alle incertezze mnemoniche quanto alla esatta identificazione dell’imputato, come anche per l’accusa di avere commesso omicidi non riscontrati in atti (fol. 31 della sentenza impugnata).
D’altro canto, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, Rv. 255145 – 01).
4.2 Quanto ai quattro incontri accertati fra l’imputato e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – tutti e tre coimputati che hanno definito, con condanne elevate, la posizione in sede di giudizio abbreviato con conferma in appello – la Corte territoriale ne depotenzia il valore indiziario ritenendo come non si comprenda quale sia il contributo offerto al sodalizio da parte dell’imputato attraverso tali abboccamenti.
Si tratta di una declinazione del principio per il quale in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, COGNOME, Rv.
286120 – 01; conf.: N. 40746 del 2016 Rv. 268325 – 01, N. 25799 del 2015 Rv. 263953 – 01).
Non di meno però, il caso ora all’esame di questa Corte, vede sussistere una pluralità di ulteriori elementi di prova da valutare, cosicché l’affermazione tranciante della Corte di appello risulta manifestamente illogica se non correlata alla valutazione congiunta, e non isolata, degli ulteriori elementi di prova a carico.
In tal senso, basti qui richiamare Sez. 2, n. 51694 del 02/11/2023, Caparotta, Rv. 285623 – 01, per la quale in tema di associazione di tipo mafioso, le relazioni qualificate con esponenti della medesima organizzazione e, in specie, con soggetti in posizione apicale, pur non potendo essere poste autonomamente a fondamento dell’affermazione di responsabilità, valgono da risRAGIONE_SOCIALE estrinseco, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a una chiamata in correità intrinsecamente valida, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (conf.: N. 6272 del 2017 Rv. 269294 – 01 Rv. 269294 – 01, N. 9185 del 2012 Rv. 252281 – 01, N. 31541 del 2017 Rv. 270468 – 01, N. 18940 del 2017 Rv. 269659 – 01 Rv. 269659 – 01).
Nel caso in esame la sentenza di primo grado ai foll. 18-19 evidenziava come gli incontri fossero avvenuti presso l’abitazione di NOME COGNOME, capo mandamento di Passo di Rigano, nonché presso il RAGIONE_SOCIALE, locale la cui gestione faceva capo a COGNOME.
Per altro di ‘COGNOME l’COGNOME‘ parlano l’COGNOME, COGNOME e COGNOME, nel corso di conversazioni intercettate in ambientale, anche appellando ‘COGNOME‘ come ‘carrozzella’, nome caratterizzante l’imputato visto che COGNOME non appena rientrato dagli Stati Uniti si muoveva grazie a una carrozzella, appunto, secondo la sentenza di primo grado.
Inoltre, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE individuava ‘NOME l’NOME‘ in COGNOME anche perché quest’ultimo era stato sottoposto a RAGIONE_SOCIALEllo stradale e, nei commenti di COGNOME e degli altri sodali, il RAGIONE_SOCIALEllato veniva appellato proprio ‘NOME l’COGNOME‘. Con tali ultime emergenze – valutate significative ai fini della identificazione da parte del Tribunale – la Corte di appello non si confronta affatto.
Ne consegue la fondatezza della censura, data la valutazione parziale del materiale di prova e la delibazione atomistica operata.
4.3 Quanto alla rapina in danno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la censura è fondata per contraddittorietà processuale.
La Corte di appello ritiene inverosimile che l’offerta di aiuto di COGNOME ai titolari della stessa – COGNOME si sarebbe reso disponibile a far vedere il video della rapina a persone che avrebbero potuto redarguire i rapinatori ed evitare altre condotte predatorie per il futuro – possa essere avvenuta in presenza di altri clienti all’interno della RAGIONE_SOCIALE.
A tal riguardo, però, la sentenza qui impugnata non chiarisce donde sia stata tratta la circostanza che il dialogo ebbe a svolgersi dinanzi ad altri clienti, analogamente interessati a vedere il video, né tale circostanza della compresenza si trae dall’esame della sentenza di primo grado, che riporta sia il contenuto della conversazione intercettata fra i titolari della RAGIONE_SOCIALE – i quali avevano subito il danneggiamento della vetrina con colpi d’arma da fuoco nel 2016 – sia la deposizione del teste NOME, uno dei titolari.
In sostanza la Corte di appello esclude – sulla base della non comprovata compresenza di altri clienti – che si sia verificata l’offerta del COGNOME di rivolgersi a chi RAGIONE_SOCIALEllava il territorio per individuare i rapinatori.
Tale passaggio è rilevante, anche alla luce del contenuto della conversazione intercettata dopo il danneggiamento della RAGIONE_SOCIALE, nel corso della quale viene esplicitamente affermato che era «meglio non chiedere un favore» a COGNOME, per individuare chi aveva esploso nel 2016 colpi di arma da fuoco, a differenza di quanto era avvenuto nel passato allo zio del farmacista.
4.4 La censura relativa alla autorizzazione che avrebbe potuto impartire COGNOME – per quanto emerge nel dialogo fra NOME, coimputato condannato di gambino e NOME COGNOME – all’apertura del negozio di fotografia è fondata per manifesta illogicità.
A ben vedere la circostanza che la ‘benedizione’ non intervenne – per quanto riferito dal titolare del negozio – e che NOME COGNOME non sapesse se effettivamente fosse stata impartita, non esclude la valutazione dell’elemento di prova in ordine al ruolo assunto dal COGNOME, come pure manifestamente illogico è aver ritenuto decisivo che l’apertura del negozio della figlia di COGNOME avvenne successivamente a quella negozio di fotografia, non potendo ritenersi logicamente sostenibile che un eventuale ‘RAGIONE_SOCIALEllo’ da parte del COGNOME sul quartiere debba dipendere dall’anteriorità dell’apertura dell’esercizio commerciale della congiunta.
4.5 In parte aspecifica è invece la doglianza mossa quanto all’episodio relativo alle indicazioni date a NOME COGNOME per la prima collocazione del furgone da ambulante, in occasione della festa rionale, nei pressi della RAGIONE_SOCIALE.
La tesi del Procuratore ricorrente è che vi sia stata una interpretazione manifestamente illogica, in quanto dal tenore delle conversazioni emergerebbe che il primo a dare l’indicazione all’ambulante fosse stato proprio COGNOME, le cui indicazioni sarebbero state superate da parte della successiva indicazione di COGNOME.
A ben vedere la Corte di appello esclude (fol. 39 della sentenza qui impugnata) che dal tenore delle conversazioni emerga con certezza che l’indicazione sia
provenuta da COGNOME, certamente informato della vicenda, attribuendo invece la paternità della prima indicazione a NOME COGNOME.
Il ricorrente contesta tale interpretazione fondando sulla frase «ci disseru.. per non dare fastidio a nuddu ci dissero ca l’avia a mettere na stu furgone vicino a picuriedda» e collegandola alla citazione di COGNOME contenuta nelle captazioni.
Va però ricordato che in tema di intercettazioni dì conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e ciò anche in ordine alla valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389). Nel caso in esame non si rinviene una interpretazione manifestamente illogica o irragionevole, né tanto meno il ricorrente ha dedotto in modo consentito il travisamento, nel qual caso è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv. 237994).
Infatti, la deduzione di travisamento richiede l’individuazione dell’elemento fattuale o del dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza, nonché occorre dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, COGNOME, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 – dep. 22/12/2010, COGNOME, Rv. 249035). Nel caso in esame il ricorrente non ha allegato l’intero contenuto della conversazione che esordisce con la frase in precedenza indicata, cosicché a questa Corte è impedito di verificare se si vette in tema di travisamento o meno.
Diversamente fondata è la doglianza avverso l’argomento della Corte territoriale, che al fol. 39 afferma che anche a voler ritenere che COGNOME abbia autorizzato Abruzzo al primo posizionamento poi costui non aveva potere di decidere a riguardo, tanto che l’indicazione poi eseguita fu quella di NOME COGNOME.
Tale affermazione si basa su presupposto manifestamente illogico, in forza del quale dovrebbe ritenersi che in un contesto associativo criminale non possano esservi conflitti di competenza, ma a riguardo è dato di esperienza che contrasti e fibrillazioni interne e sovrapposizioni di competenze siano espressive di fisiologiche dinamiche dei sodalizi anche mafiosi.
4.6 Fondata è anche la doglianza di contraddittorietà intrinseca quanto ai contrasti fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, avendo la Corte di appello escluso che fosse comprovato il legame di quest’ultimo, quale responsabile del quartiere Borgo Nuovo, sulla base della delega ricevuta da NOME COGNOME.
Osserva fondatamente il Procuratore ricorrente che NOME COGNOME è stato condannato in relazione al delitto associativo per il quale si procede ex art. 416bis cod. pen., con conferma da parte della Corte di appello con la stessa sentenza ora impugnata.
In tale sentenza – ai foll. 51 e ss. e fol. 65 – la Corte territoriale giudicava attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, che aveva descritto il ruolo dei COGNOME e quello dei ‘giovani’, fra i quali COGNOME, indicato come colui che consumava le estorsioni ed era ‘stretto’ con i COGNOME, che erano costruttori, anche per quanto concerne gli appalti.
In sostanza la sentenza impugnata viene meno al confronto con la dichiarazione del collaboratore COGNOME, citata in altra parte della sentenza, che delineava il ruolo di COGNOME e anche quello di COGNOME nel quartiere Borgonuovo quale espressione del primo.
Ne consegue che la Corte di appello incorre nel vizio di motivazione per contraddizione intrinseca, il che inficia in modo decisivo l’argomento della neutralità del contrasto fra COGNOME – che voleva aumentare il proprio peso nel quartiere – e COGNOME, in quanto quest’ultimo non sarebbe legato ai COGNOME.
Analogamente, e nella medesima prospettiva, la Corte di appello ha eluso, non confrontandosi, sia la conversazione richiamata nel ricorso del 3 gennaio 2018 fra COGNOME NOME e COGNOME NOME che si riferisce al contrasto fra COGNOME e COGNOME (riportata al fol. 72 della sentenza di primo grado e richiamata dalla sentenza di appello al fol. 56), sia anche la prova dell’inRAGIONE_SOCIALE fra il COGNOME e il COGNOME in data 3 agosto 2018 accertato con servizio di osservazione, genericamente richiamato al fol. 56, ma descritto dalla sentenza di primo grado al fol. 77.
La censura è quindi, nei termini indicati, fondata.
4.7 Quanto al ruolo che la sentenza di primo grado aveva attribuito a COGNOME in ordine alla festa rionale, la Corte di appello esclude che si evinca la prova del coinvolgimento dell’imputato nell’organizzazione medesima come anche
l’interesse di COGNOME alla stessa festa, se non in quanto esercente attraverso la figlia operante nel rione.
Inoltre, la sentenza qui impugnata esclude che i ringraziamenti rivolti a tale ‘NOME‘ oltre che alla famiglia COGNOME fossero, i primi, rivolti all’imputato, nonché rileva come dalla conversazione fra COGNOME e COGNOME n. 816 del 13 settembre 2018 ore 12.21 non emergano elementi chiari in ordine all’ipotesi accusatoria.
Sul punto, però, a buona ragione rileva il Procuratore ricorrente come sia del tutto mancante il confronto della sentenza di appello con l’espressione che COGNOME rivolge a NOME COGNOME affermando – dopo aver fatto riferimento COGNOME alla gestione del comitato organizzatore e ai profitti tratti, ritenuti illec dalla stessa Corte di appello «S’a spirugghiano iddí» e COGNOME di risposta: «… ni facimu sentiri…. Ni facemu sentiri che ci semu nuatri …» (cfr. fol. 44 della sentenza impugnata). Con tale ultima espressione nessun confronto opera la Corte di appello.
Inoltre, per la sentenza impugnata anche la successiva conversazione n. 35295 – in pari data alle ore 13.53 – sarebbe stata non significativa di un potere di COGNOME di autorizzare la collocazione delle bancarelle per la festa, in quanto il dialogo fra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel quale si faceva riferimento a «COGNOME» e poi «u’ mericano», non sarebbe da attribuirsi all’imputato e non avrebbe un contenuto univoco.
Quanto a tale ultimo profilo, quella che propone il ricorrente è una diversa interpretazione non consentita, per le ragioni già esposte, fermo restando che la stessa interpretazione, in sede di rinvio, potrà essere rivalutata in coerenza con il contenuto della prima conversazione, a seguito del confronto con le frasi in precedenza citate.
Anche le difficoltà di attribuzione della identità del COGNOME e dell’COGNOME al COGNOME, oggetto di parte della motivazione impugnata, andranno valutate alla luce dell’esito del compito affidato al giudice del rinvio in ordine alle frasi della prima conversazione.
4.8 La censura del Procuratore ricorrente relativa alla esclusione, da parte della Corte di appello, di rilevanza indiziaria della condotta accertata – consistente nella dimostrazione di un interesse per le sorti di un negozio di barbiere, per il quale già la sentenza di primo grado escludeva la sussistenza del delitto di intestazione fittizia – è da ricondurre ad un vizio di motivazione per l’atornizzazione degli elementi di prova, non essendo stata la condotta – dimostrativa di un interesse per la barberia – letta congiuntamente alle altre vicende già menzionate.
Mentre la Corte di appello esclude che tramite COGNOME il sodalizio abbia RAGIONE_SOCIALEllato tale esercizio commerciale (fol.46), il Tribunale aveva invece ritenuto
che COGNOME svolgesse un ruolo di riferimento per alcune attività economiche nella zona di influenza (fol. 35).
A ben vedere la valutazione della forza indiziaria di tale vicenda risulta conseguente, anche per quel che si leggerà a seguire, alla rivalutazione che la Corte di merito dovrà compiere in ordine agli ulteriori episodi per i quali è stato riscontrato il vizio di motivazione.
4.9 Da ultimo la doglianza del ricorrente si concentra sulla motivazione della Corte di appello nella parte in cui esclude la responsabilità di COGNOME – non essendo certa la riconducibilità allo stesso della condotta – per la tentata estorsione aggravata in danno di COGNOME (capo 7) della imputazione.
A riguardo la Corte territoriale ha escluso la paternità della condotta sulla base di una prima argomentazione che è correlata alle valutazioni ora rimesse al giudice di rinvio, in accoglimento delle precedenti doglianze: la circostanza che l’estorsore chiedeva il denaro per la festa rionale, il che presuppone che COGNOME avesse un qualche interesse correlato alla stessa.
La motivazione è per altro verso manifestamente illogica nella parte in cui non sottovaluta il dato della statura, indicato dalla persona offesa in una conversazione: per quanto tale dato sarebbe stato smentito dalla circostanza che l’imputato ha una altezza superiore a quella indicata, di un metro e cinquanta centimetri, comunque occorre confrontarsi con la minuta natura fisica dell’imputato, riferita anche dal collaboratore COGNOME.
Anche un terzo dato viene valorizzato da parte della Corte di appello, relativamente alla circostanza che la persona offesa in un impeto d’ira riferisce che avrebbe potuto uccidere l’estorsore nella propria sala scommesse: la rilevanza di tale circostanza viene ridimensionata – ai fini della individuazione dell’estorsore rilevando la Corte territoriale che effettivamente COGNOME, tramite la figlia, gestiva un centro scommesse in Borgo Nuovo, ma non vi era certezza che si trattasse dell’unico esercizio commerciale del genere.
In sostanza, anche in questo caso gli elementi indiziari risultano valutati atomisticamente, e comunque sono condizionati dall’esito delle valutazioni in ordine alle altre doglianze.
Quanto alla circostanza, sulla quale ritorna a più riprese la Corte di appello, che non vi sia stata una contestazione di concorso di persone, a differenza di quanto emerge dalle conversazioni utilizzate, va evidenziato che in primo grado il Tribunale aveva individuato un possibile concorrente in NOME COGNOME (fol. 44) e che, comunque, il delitto estorsivo in contestazione è a concorso cd. eventuale, vedendosi in tema di reato monosoggettivo.
tale caratteristica esclude l’essenzialità della modifica del numero di persone concorrenti nella commissione del reato e, dunque, dal punto di vista astratto, la radicalità dell’errore nell’imputazione.
D’altro canto, costante è l’orientamento che, in relazione al caso in cui la sentenza – senza previa modifica dell’imputazione nel corso del giudizio – abbia contestato a taluno un reato commesso uti singulus, ne affermi la responsabilità in concorso con altri, non interviene alcuna violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, (Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, COGNOME, Rv. 276535 – 01; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Rv. 250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 24810; n. 24438 del 2005 Rv. 231855 – 01, n. 2794 del 1998 Rv. 210005 – 01).
5. Proprio in relazione alla valutazione della prova indiziaria, va, infine, ricordato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto risRAGIONE_SOCIALE nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).
In sostanza occorre che il giudice del rinvio affronti, all’esito del procedimento fin qui descritto, il profilo della convergenza (o meno) degli elementi considerati. Deve infatti ricordarsi l’insegnamento autorevole di questa Corte per cui l’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. In tal senso è possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in ta caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. L’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un’univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da
provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa – sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi – perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri – di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (Sez. Un., n. 6682 del 4 febbraio 1992, P.M., p.c., COGNOME ed altri, Rv. 191230).
Pertanto, per le ragioni fin qui evidenziate il ricorso è complessivamente fondato e spetterà alla Corte in sede rescissoria operare la rivalutazione alla luce dei principi di diritto fin qui evidenziati.
A tal riguardo va ricordato che nel giudizio di rinvio TARGA_VEICOLO – a seguito di annullamento per vizio di motivazione – il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264861; Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629).
Il giudice del rinvio, infatti, è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, COGNOME, Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 271345).
Infine, va ricordato che nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 11/07/2024 Gambacurta, Rv. 286581 – 03). Pertanto, non essendo intervenute le difese delle parti civili, nulla è dovuto per le relative spese sostenute.
La sentenza va, quindi, annullata con rinvio per un nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 02/10/2025