Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26671 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26671 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 633/2025
CC – 30/04/2025
R.G.N. 7154/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME nato a EBOLI il 22/01/1962
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata è stata pronunziata lÕ8 novembre 2024 dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, che aveva condannato NOME Cosimo in ordine a due episodi di furto tentato, commessi in concorso con altra persona non identificata.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato avrebbe atteso nella propria autovettura il correo, mentre questi si introduceva nelle abitazioni di NOME COGNOME e di NOME, nel tentativo di sottrarre le cose mobili ivi custodite. I reati non venivano consumati in quanto una vicina, tale NOME, si accorgeva di quanto stava accadendo e urlava, attirando lÕattenzione anche di altri vicini.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 191 e 195 cod. proc. pen.
Rappresenta che: l’attivitˆ istruttoria si era ridotta alla sola escussione del teste COGNOME, della Stazione dei Carabinieri di Campagna, che aveva riferito in ordine agli accertamenti effettuati sul luogo dei delitti, dopo la segnalazione telefonica ricevuta da NOME NOME; allÕesito degli accertamenti, non era emerso alcun elemento che consentiva di ricondurre i tentativi di furto allÕimputato; la NOME non era stata mai escussa e neppure identificata.
Tanto premesso, il ricorrente deduce lÕinutilizzabilitˆ delle dichiarazioni di NOME, riferite in dibattimento dal teste COGNOME in violazione del divieto di testimonianza indiretta, posto dallÕart. 195 cod. proc. pen.
Censura, inoltre, lÕordinanza con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dellÕistruzione dibattimentale con lÕescussione, previa compiuta identificazione, della Cavaliere.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero indicato elementi utili esclusivamente a dimostrare l’oggettiva sussistenza dei reati, ma non avrebbero indicato alcun elemento concreto dal quale poter desumere che l’imputato avesse effettivamente concorso nella commissione dei furti.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo.
1.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione dellÕart. 195 cod. proc. pen., è infondato.
Va precisato che le dichiarazioni contestate era state rese dalla COGNOME nel corso della sua segnalazione al numero di emergenza dei carabinieri e poi riferite dal teste COGNOME della Stazione dei Carabinieri di Campagna, nel corso del dibattimento.
Ebbene, va rilevato che il divieto di testimonianza indiretta, posto dallÕart. 195 cod. proc. pen., riguarda le dichiarazioni che sono state o che avrebbero dovuto essere verbalizzate e, tra queste, non rientrano quelle ricevute telefonicamente ai numeri di emergenza: Çil divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. non riguarda le dichiarazioni o le informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria da telefonate ricevute a numeri di emergenzaÈ (Sez. 2, n. 4800 del 18/01/2013, COGNOME, Rv. 255203).
Risulta, poi, pacifico che, in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il giudice dell’appello abbia ampio potere discrezionale. Al riguardo, va ribadito che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale pu˜ farsi ricorso esclusivamente allorchŽ il giudice ritenga, nella sua discrezionalitˆ, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della natura eccezionale del rimedio previsto dallÕart. 603 cod. proc. pen., la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, in cassazione, pu˜ essere censurata solo qualora si dimostri lÕoggettiva necessitˆ dellÕincombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicitˆ, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258236).
Ebbene, nel caso in esame, va rilevato che, sul punto in questione, il motivo si presenta eccessivamente generico, atteso che il ricorrente si limita a lamentarsi della mancata identificazione e della mancata escussione della Cavaliere.
1.2. Il secondo motivo è fondato.
Va ricordato che Çsussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilitˆ dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisivitˆÈ (Sez. 5, Sentenza n. 2916 del 13/12/2013, DellÕAgnola, Rv. 257967).
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello, a fronte di un motivo di gravame con il quale la difesa aveva chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, sostenendo che non vi fossero elementi per ricondurre i reati alla responsabilitˆ del Corrado, si è limitata, in maniera generica, a richiamare la ricostruzione della vicenda operata in primo grado, senza, tuttavia, indicare quali elementi concreti dimostrassero la partecipazione dell’imputato alla commissione dei delitti.
Dalla lettura della sentenza, si desume che l’unico elemento a carico dellÕimputato è costituito dal fatto che a lui era intestata l’auto dalla quale era uscita la persona che aveva tentato di eseguire materialmente i furti; auto che poi si era allontanata velocemente dal luogo del delitto, quando la Cavaliere aveva iniziato ad urlare. La circostanza che l’auto fosse intestata all’imputato è un elemento significativo, ma manca qualsiasi sforzo argomentativo per dimostrare che, al momento del fatto, alla guida del veicolo vi fosse l’imputato. La Corte territoriale, in ogni caso, a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, avrebbe dovuto indicare gli elementi a carico dellÕimputato e spiegare, in assenza di prove dirette, il ragionamento che lÕinduceva a risalire da quegli elementi alla dimostrazione del fatto contestato.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
Cos’ deciso, il 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME